DECRETO FISCALE APPROVATO
INTERPELLO sui NUOVI INVESTIMENTI (ART. 01) |
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RIDUZIONE della SOGLIA |
In sede di conversione è stata introdotta una norma che riduce da 30 a 20 milioni l’ammontare degli investimenti per i quali è possibile effettuare l’istanza di interpello prevista dall’art. 2 del “decreto internazionalizzazione” (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147). La regola si applica agli interpelli presentati a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Disciplina dell’interpello La norma richiamata ha introdotto la possibilità per le imprese che intendono effettuare investimenti in Italia, di presentare all’Agenzia delle Entrate un’istanza di interpello in merito al trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione. La norma precisa inoltre quanto segue:
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La “ROTTAMAZIONE-TER” (ART. 3) |
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AMBITO APPLICATIVO |
La definizione sarà ammessa per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. |
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DOMANDA |
Dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2019, utilizzando i seguenti modelli (ai quali va allegato un documento di identità):
Nella dichiarazione il debitore dovrà assumere l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire.
Effetti della domanda La presentazione della dichiarazione di adesione determina:
Durc Anche ai fini della “rottamazione-ter”, in caso di definizione agevolata dei ruoli per debiti contributivi (di cui all’art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modifiche dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225), il Documento unico di regolarità contributiva potrà essere rilasciato con la semplice dichiarazione di adesione da parte del contribuente. Lo prevede una disposizione introdotta in sede di conversione. Il Durc non è quindi subordinato all’avvenuto pagamento dell’importo dovuto ai fini della definizione medesima. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una rata successiva, il Durc nel frattempo rilasciato dovrà essere annullato. |
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PROCEDURA |
Entro il 30 giugno 2019 l’agente della riscossione comunicherà ai debitori che hanno aderito alla definizione l’ammontare complessivo di quanto dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata. |
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PAGAMENTO |
Importi dovuti e non dovuti
Rate Il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato:
La scelta per il versamento rateale dovrà essere manifestata dal contribuente nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.
“Lieve ritardo” In caso di tardivo versamento delle rate non superiore a 5 giorni, non si produce l’effetto di inefficacia della definizione, e non sono dovuti interessi: lo prevede una norma introdotta in sede di conversione del decreto-legge.
Interessi per i versamenti rateali Si applicheranno – a decorrere dal 1° agosto 2019 – nella misura del 2 per cento annuo. Non si applica l’art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Compensazione È ammessa la compensazione con i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della P.A..
Procedure esecutive avviate prima dell’adesione alla definizione Saranno estinte con il versamento della prima o unica rata. |
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MODALITÀ di PAGAMENTO |
Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato:
presso gli sportelli dell’agente della riscossione. In tal caso, si applicano l’art. 12, comma 7-bis, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modifiche dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9, e il D.M. 24 settembre 2014. |
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ESCLUSIONI |
Sono esclusi dalla definizione agevolata in commento gli importi relativi a:
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MULTE STRADALI |
La sanatoria si applicherà limitatamente agli interessi, comprese le maggiorazioni di cui all’art. 27, comma 6, della Legge n. 689/1981. |
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RAPPORTO con le PRECEDENTI “ROTTAMAZIONI” |
I debitori che hanno aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 1 del D.L. n. 148/2018 e che entro il 7 dicembre 2018 effettuano il pagamento delle rate dovute ai fini di tale definizione – in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 – potranno usufruire del differimento automatico del versamento delle restanti somme dovute ai medesimi fini. Tale versamento dovrà essere effettuato in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, con interessi calcolati al tasso dello 0,3 per cento annuo a partire dal 1° agosto 2019. È precluso l’accesso alla nuova definizione agevolata ai soggetti che non provvederanno a versare le rate dovute per la definizione di cui all’art. 1 del D.L. n. 148/2017, che dovranno essere pagate entro il 7 dicembre 2018. Relativamente ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, i soggetti di cui all’art. 6, comma 13-ter , del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modifiche dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono tenuti ad effettuare il pagamento delle residue somme dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dallo stesso art. 6 del D.L. n. 193/2016 e dall’art. 1, comma 4, del D.L. n. 148/2017, in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019. Su tali somme sono dovuti – dal 1° agosto 2019 – gli interessi allo 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019 l’agente della riscossione invierà un’apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati. Possono essere definiti anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti “rottamazioni”, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l’integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine. |
MICRO-CARTELLE (ART. 4) |
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AMBITO di APPLICAZIONE |
La norma prevede l’annullamento automatico – alla data del 31 dicembre 2018 – dei debiti di importo residuo non superiore a 1.000, calcolato alla data del 24 ottobre 2018 e comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. |
SOMME GIÀ VERSATE |
La norma dispone inoltre quanto segue:
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DEFINIZIONE AGEVOLATA delle LITI PENDENTI: CARATTERISTICHE (ART. 6) |
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AMBITO APPLICATIVO |
Si deve trattare di controversie tributarie:
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LITI ESCLUSE |
Sono escluse dalla definizione le controversie:
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DOMANDA |
Dev’essere presentata dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha comunque la legittimazione. |
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IMPORTI DOVUTI |
In sede di conversione sono cambiate le misure dovute dal contribuente che intende accedere alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti. Si veda in particolare il seguente prospetto:
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VALORE della CONTROVERSIA |
Il valore della controversia è stabilito ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. |
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LITI sulle SANZIONI NON COLLEGATE al TRIBUTO |
Per le controversie riguardanti esclusivamente sanzioni non collegate al tributo, occorre il pagamento del:
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LITI sulle SANZIONI COLLEGATE al TRIBUTO |
Per le controversie riguardanti esclusivamente sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione in esame. |
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RATEIZZAZIONE |
È ammessa fino a 20 rate trimestrali per importi sopra i 1.000 euro. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. |
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COMPENSAZIONE |
Non è ammessa. |
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TERMINI |
Le somme dovute per la definizione o la prima rata dovranno essere versate entro il 31 maggio 2019. |
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CONTROVERSIE AUTONOME |
Occorre presentare una distinta domanda di definizione, entro il 31 maggio 2019, esente dall’imposta di bollo. Per controversia autonoma, si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. |
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ASSENZA di IMPORTI da VERSARE |
Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. |
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SOSPENSIONE delle LITI |
Le controversie definibili sono sospese solo a seguito di apposita istanza al giudice nella quale il richiedente dichiara di volersi avvalere delle disposizioni in commento; in tal caso, il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Con il deposito, entro tale data, di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, si determina l’ulteriore sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020. |
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SOSPENSIONE dei TERMINI di IMPUGNAZIONE |
Per le controversie definibili, sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dal 24 ottobre 2018 al 31 luglio 2019. |
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RAPPORTI con la “ROTTAMAZIONE” |
Qualora le somme interessate dalle controversie definibili siano oggetto di “rottamazione” ex art. 1, comma 4, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modifiche dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, il perfezionamento della definizione della lite è subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018. |
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DINIEGO della DEFINIZIONE |
Dovrà essere notificato entro il 31 luglio 2020 e potrà essere impugnato entro 60 giorni. Il processo si estingue in mancanza di un’istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte che ne ha interesse. |
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ENTI LOCALI |
Entro il 31 marzo 2019 gli enti locali possono applicare la definizione agevolata in esame alle controversie nelle quali sono parte. |
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COOBLIGATI |
La definizione che sia stata perfezionata dal coobbligato, produce effetti anche per gli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente. |
DEFINIZIONE AGEVOLATA dei PVC (PROCESSI VERBALI di CONSTATAZIONE) (ART. 1) |
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CONDIZIONI |
È possibile definire solo i verbali per i quali, alla data del 24 ottobre 2018, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218. |
TERMINI |
Sono definibili i processi verbali di constatazione notificati entro il 24 ottobre 2018, attraverso la presentazione – entro il 31 maggio 2019 – di una dichiarazione integrativa o della prima dichiarazione, e il versamento – entro il 31 maggio 2019 – in unica soluzione o della prima rata delle imposte autoliquidate.
Rateazione È ammesso il versamento in un numero massimo di 20 rate. In sede di conversione è stato previsto che le rate successive alla prima debbano essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. Fatta eccezione per quanto disposto sopra con riferimento agli interessi legali, non devono essere versati altri interessi e sanzioni. |
COMPENSAZIONE |
È esclusa. |
TERMINI DI ACCERTAMENTO |
Con riferimento ai periodi d’imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione di cui sopra, sono prorogati di due anni i termini di cui all’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, all’art. 57del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e all’art. 20, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. |
DEFINIZIONE AGEVOLATA degli ATTI del PROCEDIMENTO di ACCERTAMENTO (ART. 2) |
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ATTI DEFINIBILI |
La norma prevede la possibilità di accedere alla definizione agevolata anche per i seguenti atti, se notificati entro il 24 ottobre 2018 (semprechè non vengano impugnati e siano ancora impugnabili alla stessa data):
Disciplina In materia è intervenuto il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 9 novembre 2018, n. 298724. |
IMPORTI DOVUTI |
La definizione agevolata si perfeziona con il versamento delle somme dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro il 23 novembre 2018 o, se più ampio, entro il termine di cui all’art. 15, comma 1, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, che residua dopo la medesima data. |
INVITI al CONTRADDITTORIO |
Le somme contenute negli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera b-bis), del D.Lgs. n. 218/1997, notificati entro il 24 ottobre 2018, potevano essere definiti con il pagamento delle somme dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro il 23 novembre 2018. |
ACCERTAMENTI con ADESIONE |
Gli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24 ottobre 2018 potevano essere perfezionati con il pagamento, entro il termine di cui all’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 218/1997, delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori. |
PAGAMENTO RATEALE |
Per tutte le definizioni di cui sopra è possibile optare per il versamento rateale, fino a 20 rate trimestrali di pari importo. |
COMPENSAZIONE |
È vietata. |
VOLUNTARY DISCLOSURE |
Gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’art. 5-quater del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modifiche dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227, sono esclusi dalla definizione agevolata. |
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SPECIALE (ART. 9) Nel corso dei lavori parlamentari è stata soppressa la norma che consentiva la presentazione di una dichiarazione integrativa speciale per le annualità pregresse. |
DEFINIZIONE delle IRREGOLARITÀ FORMALI (ART. 9) |
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AMBITO APPLICATIVO |
In sede di conversione del decreto è stato riscritto l’art. 9: la norma prevede ora la possibilità di accedere alla definizione agevolata delle violazioni di natura formale, che:
Disciplina attuativa Sarà contenuta in un apposito provvedimento. |
VERSAMENTO |
200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.
Rateazione Il versamento dovrà essere effettuato in due rate di pari importo, entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020. |
VOLUNTARY DISCLOSURE |
Sono esclusi dalla sanatoria gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della voluntary disclosure (di cui all’art. 5-quater del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modifiche dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227). |
ATTIVITÀ ESTERE |
La norma preclude inoltre l’accesso alla definizione agevolata per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero. |
VIOLAZIONI GIÀ CONTESTATE |
Sono escluse dalla sanatoria in esame le violazioni che risultino già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. |
NOTIFICA della CONTESTAZIONE |
Per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto di pvc, sono prorogati di 2 anni i termini per la notifica della contestazione (di cui all’art. 20, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). |
DEFINIZIONE AGEVOLATA per SOCIETÀ ed ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ART. 7) |
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DEFINIZIONE AGEVOLATA degli ATTI del PROCEDIMENTO di ACCERTAMENTO (1) |
Sono ammesse anche le società ed associazioni sportive dilettantistiche che risultino iscritte al Coni alla data del 31 dicembre 2017: a tal fine occorre versare un importo pari al:
L’Iva è però dovuta per intero. |
DEFINIZIONE AGEVOLATA delle LITI PENDENTI (1) |
Si perfeziona con il versamento di un importo pari al:
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DEFINIZIONE AGEVOLATA di IVA e DAZI all’IMPORTAZIONE (ART. 5) |
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AMBITO APPLICATIVO |
Possono essere oggetto di definizione agevolata i carichi affidati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie dell’Unione europea (quindi dazi) e di Iva riscossa all’importazione. |
TERMINE per la DOMANDA di ADESIONE |
30 aprile 2019
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MODELLO |
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MODALITÀ di PRESENTAZIONE dell’ISTANZA |
La domanda può essere:
oppure
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ADEMPIMENTI dell’AGENZIA delle ENTRATE-RISCOSSIONE |
Entro il 31 luglio 2019 saranno inviati la “Comunicazione delle somme dovute” e i bollettini di pagamento con le singole scadenze. |
IMPORTI DOVUTI |
Il contribuente è tenuto a pagare:
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TERMINI di VERSAMENTO |
Queste le scadenze:
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MODALITÀ di PAGAMENTO |
Sono le medesime viste sopra. |
(1) Il cui elenco è pubblicato a pag. 4 del modello DA-2018-D e pubblicato sul portale web. |
NOVITÀ in MATERIA di FATTURAZIONE |
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FATTURA ELETTRONICA – SANZIONI (ART. 10) |
Esclusa l’applicazione di sanzioni per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 in caso di emissione della fattura elettronica oltre il termine, ma comunque nei termini relativi alla liquidazione periodica Iva (mensile o trimestrale): così dispone il nuovo art. 1, comma 6, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127. Si applicano invece le sanzioni nella misura del 20 per cento se la fattura emessa tardivamente partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo. In sede di conversione in legge è stato previsto che per i contribuentiche effettuano la liquidazione periodica Iva con cadenza mensile tale norma si applica fino al 30 settembre 2019.
Cessionario Se il cessionario ha detratto l’imposta in assenza di una fattura elettronica, nei confronti del medesimo non si applicano le sanzioni qualora il documento venga emesso entro i termini della propria liquidazione periodica. |
FATTURA ELETRONICA – ESCLUSIONI – TERZO SETTORE (ART. 10) |
In sede di conversione in legge è stato previsto che sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65mila euro (art. 1, comma 3, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127). La norma precisa inoltre che detti soggetti, se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a 65mila euro, sono tenuti ad assicurare che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo Iva. Gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo a soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della Legge n. 398/1991, nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia, sono adempiuti dai cessionari. |
FATTURA ELETTRONICA – CONSERVAZIONE – SOGEI (ART. 10) |
La disposizione, introdotta in sede di conversione in legge, prevede che per il servizio di conservazione gratuito delle fatture elettroniche, reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate, Sogei S.p.a. non può avvalersi di soggetti terzi (art. 1, comma 6-bis, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127). |
FATTURA ELETTRONICA – OPERATORI SANITARI (ART. 10-BIS) |
La norma – introdotta in sede di conversione in legge – prevede che per il periodo d’imposta 2019, sono esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (Sts), ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata. L’esonero, peraltro, è limitato alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria. |
FATTURA ELETTRONICA – OPERATORI che OFFRONO SERVIZI di PUBBLICA UTILITA’ (ART. 10-TER) |
La norma – introdotta in sede di conversione – demanda ad un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate la definizione delle regole tecniche per l’emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio (SdI) da parte dei soggetti passivi Iva che forniscono servizi disciplinati dai DD.MM. 24 ottobre 2000, n. 366, e 24 ottobre 2000, n. 370, nei confronti dei soggetti persone fisiche che non operano nell’ambito di attività d’impresa, arte e professione (art. 1, comma 6-quater, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127). Tali regole tecniche, peraltro, si applicheranno esclusivamente per le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali con i quali sono stati stipulati contratti prima del 1° gennaio 2005 e dei quali non è stato possibile identificare il codice fiscale. |
EMISSIONE delle FATTURE (ART. 11) |
Dal 1° luglio 2019, le fatture potranno essere emesse entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione (art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972). |
REGISTRAZIONE delle FATTURE EMESSE (ART. 12) |
Tutte le fatture emesse devono essere annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (art. 23, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972). È peraltro confermata la deroga contenuta nell’art. 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), del D.P.R. n. 633/1972. |
NUMERAZIONE PROGRESSIVA delle FATTURE (ART. 13) |
Viene abrogata (art. 25, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972). |
DETRAZIONE IVA (ART. 14) |
Il diritto alla detrazione può essere esercitato per tutte le fatture ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100). La medesima facoltà non è ammessa con riferimento alle operazioni effettuate in un anno di imposta le cui fatture di acquisto sono ricevute nell’anno successivo. |
REGISTRI IVA – SEMPLIFICAZIONI ed ESONERI (ART. 15) |
A partire dalle operazioni Iva 2020, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione di tutti i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia, in un’apposita area riservata del proprio sito internet, le bozze dei seguenti documenti:
Esoneri Per i soggetti passivi Iva che – anche tramite gli intermediari di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 – convalidano o integrano i dati contenuti in tali bozze, viene meno l’obbligo di tenuta dei citati registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto Iva, fatta salva la tenuta del registro dei ricavi dei soggetti in contabilità semplificata (ex art. 18, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973). Permane comunque l’obbligo di tenere i registri Iva per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalità di cui all’art. 18, comma 5, del D.P.R. 600/1973 (art. 4, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127). |
INVIO dei CORRISPETTIVI (ART. 17) |
Viene introdotto l’obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Viene quindi superato l’attuale regime opzionale di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 2, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127). A tal fine gli operatori dovranno dotarsi di strumenti hardware e software (i cosiddetti Registratori Telematici – RT).
Decorrenza Tale obbligo entrerà in vigore:
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“LOTTERIA dei CORRISPETTIVI” (ART. 18) |
Partirà dal 1° gennaio 2020. |
REVERSE CHARGE “FACOLTATIVO” (ART. 2, COMMA 2-BIS) |
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PROROGA |
Disposta la proroga al 30 giugno 2022 dell’applicazione del reverse charge “facoltativo”. La norma, in particolare, modifica l’art. 17, comma 8, del D.P.R. n. 633/1972, il quale attualmente dispone che l’inversione contabile “facoltativa” Iva per alcune operazioni specifiche si applichi fino al 31 dicembre 2018. Al riguardo si ricorda che:
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ASSEGNI PRIVI della CLAUSOLA di NON TRASFERIBILITÀ (ART. 9-BIS) |
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SANZIONI |
In sede di conversione è stata introdotta una norma che – attraverso l’inserimento del comma 1-bis all’art. 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 – modifica la disciplina sanzionatoria relativa all’emissione di assegni privi della clausola di non trasferibilità. Si prevede in particolare che per tale violazione, se l’importo è inferiore a 30mila euro, l’entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell’importo trasferito. La regola si applica: |
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