Con l’emanazione, da parte del Governo, del D.L. 17 marzo 2017, n. 25 la disciplina del lavoro accessorio (c.d. “voucher inps”) esce definitivamente dal panorama giuridico italiano.
Con una decisione repentina l’Esecutivo, al fine di poter anche scongiurare il referendum a suo tempo indetto per il 28 maggio 2017 “referendum sui voucher inps”, ha promulgato il provvedimento sopra citato inserendo, inoltre, disposizioni atte a rivedere la normativa in tema di diritti e tutela dei lavoratori coinvolti in gare di appalto.
Il D.L. n. 25/2017, pubblicato in G.U. del 17 marzo 2017, n. 64, per espressa previsione diviene efficace e decorre già dalla stessa data che disciplina i voucher inps.
Art. 1 Abrogazione degli artt. da 48 a 50 del D.Lgs. n. 81/2015
| Gli articoli:
del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, relativi alla disciplina del lavoro accessorio sono abrogati. I buoni per prestazioni di lavoro accessorio voucher inps richiesti alla data di entrata in vigore del decreto legge (17 marzo 2017) possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017. Secondo quanto previsto, pertanto, e in attesa di chiarimenti urgenti, i buoni voucher inps acquistati o richiesti all’Inps entro il 17 marzo 2017 potranno essere utilizzati secondo la disciplina previgente. Dal 18 marzo 2017 non sarà possibile acquistare e richiedere nuovi od ulteriori buoni lavoro voucher inps. |
Art. 2 Modifica dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003
| Reintroduzione della solidarietà tra committente e appaltatore negli appalti All’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,» sono soppresse. Pertanto il nuovo testo stabilisce che: “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.”
b) il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi. Abolite pertanto le seguenti disposizioni:
Rimane invece vigente la disciplina secondo cui il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali (Legge n. 92/2012 ). |
Art. 3 Entrata in vigore | Le previsioni di cui sopra introdotte dal D.L. n. 25/2017 , e in attesa della conversione definitiva in legge da parte del Parlamento, entrano in vigore il giorno 17 marzo 2017 così come previsto dal testo stesso della norma. |
Con l’abolizione dei voucher inps sono utilizzabili, entro il 31 dicembre 2017, solo i buoni richiesti entro il 17 marzo scorso. È la regola transitoria contenuta nel decreto pubblicato venerdì scorso in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il giorno stesso. L’impatto della normativa sarà molto forte nei settori dove il voucher inps era utilizzato in maniera regolare per gestire attività occasionali e sporadiche. Nel calcio professionistico, per esempio, alcune squadre utilizzavano i voucher inps per pagare l’attività degli steward allo stadio. Ora, le squadre dovranno individuare un modello alternativo al voucher inps per la gestione di queste figure lavorative. Un’alternativa potrebbe essere il contratto di somministrazione di manodopera, oppure l’esternalizzazione del servizio tramite appalto.