Premessa
A lungo in questi giorni ci siamo occupati dell’indennità Covid-19 riconosciuta, previa istanza da presentarsi esclusivamente in forma telematica tramite il sito istituzionale INPS (www.inps.it).
È ora giunto il momento di tirare le somme, mettendo insieme in forma organica le informazioni presenti nel Decreto “Cura Italia” n. 18/2020 , le FAQ del Ministero delle Finanze e la circolare INPS n. 49/2020 , con l’intento di fornire uno snello strumento di consultazione utile ad individuare gli aventi diritto, con i relativi requisiti di accesso, che risultano variabili a seconda delle caratteristiche del soggetto richiedente.
Caratteristiche comuni dell’indennità erogata dall’INPS
Il c.d. “bonus 600” euro previsto a favore di:
- Liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
- Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO
- Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
- Indennità ai lavoratori del settore agricolo
- Indennità lavoratori dello spettacolo
presenta alcune caratteristiche comuni, qualsiasi sia la natura del soggetto richiedente, purché incluso nelle classi sovra elencate:
- Ammontare: euro 600
- Riferimento temporale: mese di marzo 2020
- Ininfluente ai fini fiscali (non concorre alla formazione del reddito)
- Erogato previa presentazione ed accoglimento di specifica domanda da inoltrarsi telematicamente tramite il sito INPS
- Spetta, nel rispetto delle condizioni previste, anche ai soggetti che operano nelle c.d. “attività essenziali”, cui è stato consentito proseguire l’attività
- Spetta, nel rispetto delle condizioni previste, indipendentemente da limiti reddituali
- Non spetta ai titolari di trattamento pensionistico diretto a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, degli enti di previdenza di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, ed al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l’indennità di cui all’art. 1, comma 179, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii. (c.d. Ape sociale)
- Non spetta ai titolari dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla Legge 12 giugno 1984, n. 222
- Le indennità sono tra loro incumulabili, ovvero possono essere riconosciute solo una volta anche se il richiedente possa potenzialmente ricadere in più di una previsione
- Le indennità non vengono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza (D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26).
Non costituisce invece causa ostativa alla percezione dell’indennità la percezione di:
- erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali;
- premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;
- premi e compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale – di cui all’art. 54-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96– nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.
Ulteriore aspetto comune è lo stanziamento di tetti massimi di spesa per ciascuna tipologia di indennità; non è stato tuttavia ancora chiarito cosa accade nel caso di superamento di tale soglia, ovvero se verranno respinte le domande ulteriori o si procederà ad un riparto delle somme disponibili (salvo che non intervenga un’estensione della misura).
Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
Articolo D.L. n. 18/2020 di riferimento | Art. 27 |
Categoria INPS di iscrizione | Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335. |
Beneficiari | Liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020Partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, del TUIRLavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa alla data del 23 febbraio 2020 (aliquota 2020 del 34,23% in quanto non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie). |
Condizioni ulteriori | Non essere iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie. |
Note | Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare. |
Aspetti particolari di compatibilità | L’indennità è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL. |
Stanziamento | 203,4 milioni di euro. |
Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO
Articolo D.L. n. 18/2020 di riferimento | Art. 28 |
Categoria INPS di iscrizione | AGO (Assicurazione generale obbligatoria) |
Beneficiari | artigiani,commercianti,coltivatori diretti,mezzadricoloniimprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricolaCOMPRESIcoadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonomei soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco |
Condizioni ulteriori | Non essere iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie ad esclusione della Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995. |
Note | Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare. |
Stanziamento | 2.160 milioni di euro. |
La circolare INPS n. 49/2020 ha confermato in senso positivo l’indicazione al diritto alla percezione dell’indennità da parte dei soggetti iscritti anche all’Enasarco.
Gli amministratori di società iscritti alla gestione Commercio o Artigianato, e contestualmente iscritti alla Gestione Separata a seguito della percezione di compenso all’amministratore, dovranno inoltrare la domanda in qualità di Artigiani o Commercianti, non in qualità di iscritti alla Gestione Separata.
Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
Articolo D.L. n. 18/2020 di riferimento | Art. 29 |
Categoria di lavoratori | Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali. |
Beneficiari | lavoratori dipendenti con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. (settori individuati nella tabella a seguire) |
Condizioni ulteriori | Alla data del 17 marzo non deve sussistere rapporto di lavoro dipendente in essere. |
Note | Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare. |
Aspetti particolari di compatibilità | L’indennità è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione NASpI. |
Stanziamento | 103,8 milioni di euro. |
La circolare INPS n. 49/2020 ha analiticamente definito quali siano le attività da intendersi quale “turismo e stabilimenti termali”. La classificazione è stata effettuata in base all’inquadramento aziendale CSC – Codice Statistico Contributivo.
I lavoratori che possono richiedere l’indennità sono pertanto esclusivamente coloro che erano assunti con qualifica di stagionali, il cui ultimo rapporto di lavoro sia cessato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che detta cessazione sia avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, come individuati nelle tabelle sotto riportate.
TURISMO
CSC 70501 | Alberghi (ATECO 55.10.00): fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande).Villaggi turistici (ATECO 55.20.10).Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20).Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30): inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande.Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40).Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51):fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze;cottage senza servizi di pulizia. |
CSC 50102 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ATECO 55.20.52). |
CSC 70501 | Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00): fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi.Gestione di vagoni letto (ATECO 55.90.10).Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (ATECO 55.90.20):case dello studente;pensionati per studenti e lavoratori;altre infrastrutture n.c.a. |
CSC 70502 70709 | Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11):attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere;attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina. |
CSC 50102 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (ATECO 56.10.12) |
CSC 70502 | Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42):furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo;preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato.Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50): ristorazione connessa all’attività di trasporto, se effettuate da imprese separate. |
CSC 70502 70709 | Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00):bar;pub;birrerie;caffetterie;enoteche. |
CSC 41601 70503 | Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20): attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera. |
CSC 70504 40405 40407 | Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30) |
CSC 70504 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41). |
CSC 70401 | Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00):attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour,servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali;attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura.Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00): attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi.Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20).Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92). |
CSC 40404 70705 | Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20):preparazione di pasti da portar via “take-away”;attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che non dispongono di posti a sedere |
CSC 70708 | Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a. (ATECO 79.90.19):altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti, noleggio di automobili, servizi ricreativi e sportivi;servizi di gestione degli scambi di multiproprietà;servizi di assistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turistiche ai viaggiatori;attività di promozione turistica. |
STABILIMENTI TERMALI
CSC 11807 | Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20). |
CSC 70708 | Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20). |
Indennità ai lavoratori del settore agricolo
Articolo D.L. n. 18/2020 di riferimento | Art. 30 |
Categoria INPS di iscrizione | Lavoratori settore agricolo. |
Beneficiari | operai agricoli a tempo determinatopiccoli colonicompartecipanti familiari. |
Condizioni ulteriori | Svolgimento nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo. |
Note | Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare. |
Stanziamento | 396 milioni di euro. |
Indennità lavoratori dello spettacolo
Articolo D.L. n. 18/2020 di riferimento | Art. 38 |
Categoria INPS di iscrizione | Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo. |
Beneficiari | Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo. |
Condizioni ulteriori | Almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al Fondo, da cui deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non superiore a 50.000 euroNon essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020. |
Note | Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare. |
Aspetti particolari di compatibilità | L’indennità è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione NASpI. |
Stanziamento | 48,6 milioni di euro. |
Presentazione delle domande
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite sito INPS (www.inps.it)
Per la presentazione della pratica occorre innanzi tutti autenticarsi al sito; normalmente, l’accesso avviene tramite:
- PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
Esclusivamente per quanto riguarda la presentazione della pratica di indennità Covid-19 descritta nel presente contributo, è possibile accedere in modalità semplificata, inserendo solo la prima parte del PIN.
In alternativa al portale web, le indennità possono anche essere richieste telefonicamente, tramite il servizio di Contact Center integrato dell’INPS, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in questo caso sarà indispensabile disporre della prima parte del PIN.
Agli intermediari non è stata concessa la possibilità di presentare massivamente istanze per conto degli assistiti.
Di per contro, le domande potranno essere presentate dai lavoratori interessati, in alternativa alla procedura singola, tramite Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Accesso alla presentazione alla domanda
Per la presentazione della domanda, come si è detto, occorre accedere al sito INPS con le proprie credenziali complete o, quanto meno, con la prima metà del PIN (accesso semplificato).
Le procedure sono accessibili come segue:
Accedere al sito www.inps.it e selezionare “Entra in My INPS”
Autenticazione, secondo una delle metodologie previste. Nel caso di PIN, ai fini dell’indennità 600 euro gestioni INPS è sufficiente inserire la prima parte del PIN stesso
Accedere ai servizi
Selezionare Domande per Prestazioni a sostegno del reddito
Ponendosi su “scheda prestazione”, viene visualizzato un elenco a discesa: selezionare “Indennità Covid-19 lav. Autonomi”
Vengono fornite informazioni di massima sulla misura di sostegno al reddito. Scorrendo in giù la pagina, è possibile accedere al servizio, selezionando il pulsante dedicato
A questo punto, occorre precisare la natura del soggetto loggato. Nel caso di istante che presenta in proprio la richiesta, occorre selezionare la seconda voce, come di seguito evidenziato:
A questo punto sulla sinistra si seleziona Indennità COVID-19 (al momento della stesura del presente contributo non ancora accessibile)
L’accesso può essere eseguito molto più velocemente selezionando direttamente il seguente link
https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/login.jsp?uri=https%3A%2F%2Fserviziweb2.inps.it%2FIndCovidWeb%2FinitSportello.do&S=S Questo collegamento porta direttamente alla pagina sovra riportata, previa autenticazione con le credenziali come già evidenziato in precedenza.
Come precisato dal comunicato stampa diramato dall’INPS nella serata del 31 marzo 2020, la procedura dovrebbe essere accessibile anche cliccando su un banner presente in home page del sito INPS.
fonte: MY SOLUTION