Il decreto prevede un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti in Italia, che:svolgono attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, oppure producono reddito agrario ex art. 32 del Tuir.
Soggetti esclusi
Il contributo non spetta:
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto;
- ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo l’entrata in vigore del medesimo decreto;
- agli enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir;
- agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir.
- Enti non commerciali
Al contributo sono ammessi anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Condizioni
Il contributo spetta qualora l’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2019. A tal fine, rileva la data di effettuazione delle operazioni.
Soggetti ammessi
Il decreto prevede un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti in Italia, che:
- svolgono attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto,
oppure
- producono reddito agrario ex art. 32 del Tuir.
Soggetti esclusi
Il contributo non spetta:
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto;
- ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo l’entrata in vigore del medesimo decreto;
- agli enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir;
- agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir.
Enti non commerciali
Al contributo sono ammessi anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Condizioni
Il contributo spetta qualora l’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2019. A tal fine, rileva la data di effettuazione delle operazioni.
Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a decorrere dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui sopra.
Ammontare del contributo
Per determinare l’ammontare del contributo a fondo perduto, si applica la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2020 e l’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2019:
FATTURATO | PERCENTUALE |
FINO a € 100.000,00 | 60% |
OLTRE € 100.000,00 e FINO a € 400.000,00 | 50% |
OLTRE € 400.000,00 e FINO a € 1.000.000,00 | 40% |
OLTRE € 1.000.000,00 e FINO a € 5.000.000,00 | 30% |
OLTRE € 5.000.000,00 e FINO a € 10.000.000,00 | 20% |
Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019, ai fini della media rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita Iva.
Importi minimo e massimo del contributo
LIMITI STABILITI dalla NORMA | |
IMPORTO MASSIMO | € 150.000,00 |
IMPORTO MINIMO | Persone fisiche: € 1.000,00 Soggetti diversi dalle persone fisiche: € 2.000,00. |
Caratteristiche del contributo
Il contributo in esame non rileva fiscalmente, ai fini di Irpef, Ires ed Irap.
Modalità di erogazione del contributo, sanzioni e controlli
Si applica l’art. 25, commi da 9 a 14 , del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).
PRESENTAZIONE PRATICA
Con scelta irrevocabile, è possibile chiedere, per l’intero importo spettante, l’erogazione del contributo o il riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.
Per l’erogazione del contributo occorre presentare un’apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate, nella quale si attesta il possesso dei requisiti richiesti (a tal fine ci si può avvalere di un intermediario abilitato, ex art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322). L’istanza dev’essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della relativa procedura telematica. Seguirà un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.