Decreto “Rilancio”: in vigore le misure a sostegno di famiglie, professionisti e imprese con alcune novità
Le PRINCIPALI MISURE FISCALI e di SOSTEGNO a FAMIGLIE, IMPRESE e PROFESSIONISTI |
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IRAP – ESENZIONE VERSAMENTO |
Il decreto prevede che non è dovuto dalle imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro e dai lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi, nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto, il versamento:
– rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019; L’applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici. |
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CONTRIBUTI a FONDO PERDUTO |
Il decreto prevede la concessione di contributi a fondo perduto esentasse. Soggetti ammessi Soggetti esclusi
Condizioni
Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché per i soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19. Categorie di soggetti
Domanda Attuazione della norma |
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RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE PMI |
Il decreto contiene misure finalizzate al rafforzamento patrimoniale delle Pmi. Si prevede infatti che per i conferimenti in denaro effettuati per l’aumento del capitale sociale di Spa, Sapa, Srl (anche semplificate), società cooperative, che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e che abbiano sede legale in Italia, spetta un credito d’imposta pari al 20 per cento. A tal fine si deve trattare di società in possesso di determinati requisiti prescritti dalla norma, tra i quali (a titolo esemplificativo): 1. ricavi, di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), Tuir, relativi al periodo di imposta 2019, superiori di regola a 5 milioni di euro; 2. riduzione dei ricavi a causa dell’emergenza Covid-19 nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33 per cento; 3. aver eseguito entro il 31 dicembre 2020 (purché successivamente all’entrata in vigore del decreto-legge in esame) un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato. Per la società beneficiaria del conferimento è previsto un credito d’imposta pari al 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell’aumento di capitale. |
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DISTRIBUZIONE di CARBURANTI – INCENTIVI Art. 40 |
Alle micro, piccole e medie imprese con sede in Italia, che gestiscono il servizio di distribuzione autostradale di carburanti, che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per il 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Tale contributo non può essere riconosciuto nei casi di gestioni dirette degli impianti di distribuzione carburanti in autostrada da parte delle società petrolifere integrate alla raffinazione e alle gestioni unitarie delle attività petrolifere e di ristorazione. Seguirà un provvedimento attuativo. |
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SUPERAMMORTAMENTO – TERMINI Art. 50 |
Ai fini del superammortamento, è stato prorogato dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale è possibile effettuare la consegna del bene strumentale nuovo sul quale sarà applicata la maggiorazione (il termine è previsto dall’art. 1 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla legge 28 giugno 2019, n. 58). |
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CONTRIBUTI ANAC – ESONERO Art. 65 |
Per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del decreto “Rilancio” e fino al 31 dicembre 2020, le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento all’Anac dei contributi di cui all’art. 1, comma 65, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006). |
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BONUS 600 EURO – APRILE |
Si prevede l’estensione al mese di aprile 2020 dell’indennità di 600 euro prevista dagli artt. 27 , 28 e 29 del del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla legge 24 aprile 2020, n. 27). |
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PROFESSIONISTI – INDENNITÀ 1.000 EURO |
Il decreto riconosce per il mese di maggio 2020 una indennità di 1.000 euro a favore dei liberi professionisti:
Principio di cassa Procedura
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CO.CO.CO. – INDENNITÀ 1.000 EURO |
Ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co., iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto in esame, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 di 1.000 euro. |
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PROFESSIONISTI – INDENNITÀ – TERMINI per la RICHIESTA Art. 84 |
Con riferimento all’indennità prevista dagli artt. 27 , 28 , 29 , 30 e 38 del decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 27/2020) e relativa al mese di marzo, la domanda dev’essere presentata entro il 3 giugno 2020 (cioè entro 15 giorni dall’entrata in vigore del D.L. in esame). Decorso tale termine, si decade dal diritto. |
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PROFESSIONISTI – CASSE di PREVIDENZA PRIVATE – INDENNITÀ |
Ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell’indennità di 600 euro, di cui all’art. 44, comma 2 del D.L. n. 18/2020, riconosciuta per il mese di marzo 2020 per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere:
Contestualmente è stato abrogato l’art. 34 del D.L. n. 23/2020. |
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BONUS PROFESSIONISTI – CUMULO con l’ASSEGNO di INVALIDITÀ |
Si prevede che le indennità di cui agli artt. 27 , 28 , 29 , 30 , 38 e 44 del D.L. n. 18/2020 siano cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. Tra le indennità previste dalla norma rientra quindi anche il bonus di 600 euro riconosciuto ai professionisti e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27 ), nonché ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (art. 28 ). |
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LAVORATORI SPORTIVI |
Soggetti interessati Soggetti esclusi Indennità: trattamento fiscale Periodo di spettanza del bonus Soggetto erogatore Domanda Beneficiari per il mese di marzo dell’indennità ex art. 96, D.L. 18/2020 (“Cura Italia”) Attuazione della misura Dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro |
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ALIQUOTE IVA e ACCISE – CLAUSOLE di SALVAGUARDIA |
Prevista l’abrogazione dell’art. 1 , comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015) e dell’art. 1 , comma 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019). |
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ACCISE – RITARDI |
Relativamente all’accisa dovuta sui prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo 2020, non sono previste sanzioni e indennità di mora previste per il ritardato pagamento qualora il versamento sia stato effettuato entro il 25 maggio 2020 (anziché entro la scadenza del 16 aprile). Riferimento normativo |
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ECOBONUS e SISMABONUS |
Ecobonus È previsto l’incremento al 110% della detrazione di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013, spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La detrazione può essere fruita in 5 rate di pari importo. La medesima aliquota di detrazione spetta anche anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico indicati nel citato art. 14 del D.L. n. 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi precedentemente indicati dalla norma. Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all’art. 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Sismabonus È prevista una detrazione pari al 110 per cento, da ripartire in cinque rate (anziché dieci) annuali di pari importo, delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici (di cui all’art. 16 , commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. n. 63/2013), sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. In caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell’art. 15, comma 1 , lettera f-bis), Tuir, spetta nella misura del 90 per cento. Impianti fotovoltaici La detrazione nella misura del 110 per cento è estesa agli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La maggiorazione dell’aliquota di detrazione compete solo nel caso in cui i predetti interventi siano effettuati congiuntamente ad uno degli interventi precedentemente indicati. La fruizione della detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale. Installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici È riconosciuta la detrazione del 110 per cento anche per le spese sostenute, congiuntamente con uno degli interventi precedentemente indicati, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Soggetti beneficiari Le agevolazioni sopra indicate si applicano:
La detrazione con aliquota del 110 per cento, relativamente ad interventi di eco-bonus, non spetta se le spese si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale. I beneficiari dell’agevolazione potranno cedere la detrazione di imposta ad una banca, una assicurazione o altro intermediario finanziario oppure scontare subito lo sgravio fiscale nella fattura dei fornitori che a loro volta saranno liberi di cederlo a una banca o ad altri soggetti. |
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ADEGUAMENTO degli AMBIENTI di LAVORO – CREDITO d’IMPOSTA |
Il decreto introduce un credito d’imposta nella misura dell’60 per cento – per un importo massimo di 80mila euro – delle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.
Poiché in questa fase non possono essere identificati tutti i soggetti e tutte le categorie di investimenti necessari alla riapertura, la norma prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell’economia e delle finanze, possano essere identificati ulteriori soggetti aventi diritto e investimenti ammissibili all’agevolazione sempre rispettando il limite di spesa previsto. |
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DETRAZIONI FISCALI – TRASFORMAZIONE in CREDITI d’IMPOSTA – SCONTO in FATTURA |
Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per determinate tipologie di interventi edilizi, è possibile alternativamente (in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione):
Tale possibilità è riconosciuta per le seguenti tipologie di interventi: 1. recupero del patrimonio edilizio, ex art. 16-bis), comma 1, lettere a) e b), del Tuir; 2. efficienza energetica, ex art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90; 3. adozione di misure antisismiche, ex art. 16, commi 1-bis e 1-ter , del D.L. n. 63/2013; 4. recupero o restauro della facciata di edifici esistenti, compresa la sola pulitura e tinteggiatura esterna; 5. installazione di impianti solari fotovoltaici; 6. installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. |
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CREDITI d’IMPOSTA “ANTI COVID-19” – CESSIONE |
Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto ai crediti d’imposta introdotti per fronteggiare l’emergenza da Covid-19, potranno optare – in luogo dell’utilizzo diretto – per la loro cessione, anche parziale, ad altri soggetti (compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari). L’attuazione della misura è demandata all’emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. |
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VERSAMENTI – SOSPENSIONE dei TERMINI |
Il decreto dispone un’ulteriore proroga della sospensione dei termini di versamento prevista dal decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) e dal decreto “Liquidità” (D.L. 8 aprile 2020, n. 23). Si tratta in particolare dei contribuenti indicati dagli artt. 61 e 62, commi 2 e 3 , del decreto Cura Italia per i quali era stato sospeso il pagamento di ritenute, Iva e contributi dal 2 marzo al 30 aprile scorso, con ripresa dei pagamenti entro il 31 maggio 2020, appartenenti alle filiere maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria e dalle misure di contenimento, nonché delle imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro. A questi si aggiungono le imprese e i professionisti che, per effetto dell’art. 18 del decreto Liquidità, hanno beneficiato della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi scadenti ad aprile e maggio, con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno 2020. Si tratta in particolare dei contribuenti con con ricavi o compensi fino a 50 milioni che hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi superiore al 33 per cento e dei soggetti con con ricavi o compensi superiori ai 50 milioni che hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 50 per cento. I pagamenti potranno essere effettuati in unica soluzione a partire, come detto, dal 16 settembre 2020 o in quattro mensili rate di pari importo con il versamento della prima rata entro la predetta data. Nel dettaglio, viene disposto quanto segue:
Comuni ex “Zona Rossa” Gli adempimenti e i versamenti, relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, sospesi nei Comuni individuati nell’allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020, sono effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. |
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ASSOCIAZIONI e SOCIETÀ SPORTIVE |
Prorogato dal 31 maggio al 30 giugno 2020 il periodo di sospensione – previsto dall’art. 61, comma 5 , del D.L. n. 18/2020 – dei termini di versamento delle ritenute alla fonte operate da associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, in qualità di sostituti di imposta, nei confronti dei propri dipendenti (ai sensi degli artt. 23, 24 e 29 del D.P.R 600/1973). Nei confronti dei medesimi soggetti, per lo stesso periodo sono sospesi i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Ripresa della riscossione |
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TAX CREDIT R&S – MEZZOGIORNO |
Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 200 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, afferenti a strutture produttive ubicate nel territorio delle stesse, è maggiorata la misura del credito d’imposta previsto dall’art. 1 , comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) per gli investimenti in ricerca e sviluppo. In particolare, la misura è aumentata:
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REDDITO di EMERGENZA (REM) |
Il decreto istituisce il Reddito di emergenza (Rem), disciplinato come segue.
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IVA – MASCHERINE e DPI |
Si applica l’aliquota Iva del 5 per cento alle cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale (viene in tal senso modificata la Tabella A , parte II-bis, allegata al D.P.R. 633/72). Fino al 31 dicembre 2020, tali cessioni saranno esenti da Iva, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti. |
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SANIFICAZIONE AMBIENTI di LAVORO – CREDITO d’IMPOSTA |
Riconosciuto un credito d’imposta del 60 per cento (fino all’importo massimo di 60 mila euro per ciscun beneficiario) sulle spese – sostenute entro il 31 dicembre 2020 – di:
Possono usufruirne gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, nonché gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi riconosciuti. |
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ACCERTAMENTI TRIBUTARI – SOSPENSIONI |
Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d’imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Controlli formali e avvisi bonari
elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020. Cartelle di pagamento
Interessi |
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ACCERTAMENTO con ADESIONE – CUMULO dei TERMINI Art. 158 |
La sospensione dei termini processuali prevista dall’art. 83, comma 2 , del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27) è cumulabile con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione. |
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DIRITTI DOGANALI – PROROGA dei TERMINI Art. 161 |
In presenza di “gravi difficoltà di carattere economico o sociale”, i pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra il 1° maggio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di 60 giorni, senza applicazione di sanzioni ed interessi. A tal fine l’interessato deve presentare un’apposita istanza. La regola si applica tuttavia solo se il titolare del conto di debito rientra tra i soggetti di cui all’art. 61, comma 2 , lettera o), del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (decreto “Cura Italia”), o di cui all’art. 18, commi 1 e 3, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (decreto “Liquidità”). |
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AFFITTI – CREDITO d’IMPOSTA |
Prevista l’istituzione di un credito d’imposta del 60 per cento del canone mensile di locazione, di leasing o di concessione di immobili adibiti ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Soggetti ammessi Affitto di azienda In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale di attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Strutture alberghiere Enti no profit Il credito d’imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale. Calcolo del credito d’imposta Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Utilizzo del credito d’imposta Seguirà un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Incumulabilità Il credito d’imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’art. 65 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute. |
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PMI INNOVATIVE – START UP INNOVATIVE |
Il decreto prevede disposizioni finalizzate a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start up innovative attraverso:
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RESTO Al SUD – MISURE di SOSTEGNO al FABBISOGNO di CAPITALE CIRCOLANTE |
Ad integrazione degli incentivi già previsti dalla misura “Resto al Sud” (di cui al D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123), il decreto prevede la concessione di un contributo a copertura del fabbisogno di capitale circolante, nella misura massima di 40mila euro, da erogarsi soltanto a seguito del completamento dei programmi di spesa già agevolati e a condizione che siano stati rispettati tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dal regime di aiuto. Misura del contributo
Adempimenti
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REGISTRI IVA PRECOMPILATI – RINVIO |
Rinviato alle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2021, l’avvio sperimentale del processo di predisposizione delle bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva da parte dell’Agenzia delle Entrate (art. 4, comma 1, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127). |
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RIMBORSI FISCALI – SEMPLIFICAZIONI |
Nei confronti di tutti i contribuenti i rimborsi potranno essere effettuati senza applicare la procedura di compensazione di cui dall’art. 28-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. |
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CONTRIBUTO UNIFICATO |
Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini previsti: |
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CORRISPETTIVI – MEMORIZZAZIONE e TRASMISSIONE TELEMATICA – SANZIONI |
Il decreto-legge in commento dispone l’inapplicabilità fino al 1° gennaio 2021 delle sanzioni di cui all’art. 2, comma 6, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, nei confronti degli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico o di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Adempimenti |
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SISTEMA TESSERA SANITARIA |
Slitta al 1° gennaio 2021 il termine entro il quale dovrà essere effettuato l’adeguamento dei registratori telematici ai fini della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria (art. 2, comma 6-quater, D.Lgs. 127/2015). |
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LOTTERIA dei CORRISPETTIVI |
Slitta dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 l’avvio della lotteria dei corrispettivi (art. 1, comma 540, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 – legge di Stabilità 2017). |
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RISCOSSIONE – TERMINI – “ROTTAMAZIONE-TER” – “SALDO E STRALCIO” |
Attraverso alcune modifiche all’art. 68 del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), si dispone:
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ATTI della P.A. – VALIDITÀ |
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (art. 103, comma 2, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), ad eccezione del documento unico di regolarità contributiva, che conserva validità sino al 15 giugno 2020. La disposizione si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. |
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TERRENI e PARTECIPAZIONI – RIVALUTAZIONE |
Per le persone fisiche e le società semplici la possibilità di procedere alla rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni (sia agricoli che edificabili) è stata estesa ai beni posseduti al 1° luglio 2020 (l’ultima proroga era stata disposta dalla legge di Bilancio 2020 – Legge 27 dicembre 2020, n. 160 ). In tal caso l’imposta sostitutiva è dovuta nella misura dell’11 per cento:
Imposta sostitutiva Perizia |
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TARI, IMU – DELIBERE |
I termini per l’approvazione delle delibere in materia di Tari e Imu vengono uniformati al 31 luglio 2020. |
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SETTORE TURISTICO – IMU |
Prevista l’esenzione dalla prima rata Imu, in scadenza al 16 giugno 2020, per gli immobili:
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IMPRESE di PUBBLICO ESERCIZIO – TOSAP SOSPENSIONE |
Il decreto prevede l’esonero dal 1° gennaio 2020 al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all’art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico. La norma dispone inoltre che fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’Ente locale, allegando la sola planimetria in deroga al D.P.R. n. 160/2010 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive). Non è dovuta l’imposta di bollo di cui al decreto del D.P.R. n. 642/1972. |
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FATTURE ELETTRONICHE – IMPOSTA di BOLLO |
L’art. 12-novies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, aveva introdotto una procedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta. Ora il decreto dispone la proroga dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 dell’applicazione di tale norma. |
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COMPENSAZIONE con l’F24 – NUOVO LIMITE |
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, primo periodo, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), a decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 516 mila euro per ciascun anno solare; dal 2014, tale limite è stato elevato a 700mila euro dall’art. 9, comma 2, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35. Ora, il decreto in esame dispone che a decorrere dal 2020 il predetto limite è elevato da 700mila a 1 milione di euro. |
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CONTENZIOSO – ISTITUTI DEFLATTIVI – TERMINI |
Prorogati dal 9 marzo al 16 settembre 2020 i termini di versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e agli avvisi di liquidazione per i quali non è applicabile l’art. 15 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218. Tale proroga si applica con riferimento agli atti citati, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. |
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RICORSI in CTP – TERMINI |
Prorogato al 16 settembre 2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie per gli atti definibili ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. La proroga si applica anche alle somme dovute per le rate relative all’acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione e a quelle relative agli istituti definitori previsti agli articoli 1, 2, 6 e 7 del D.L. 119/2018, scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020. I versamenti prorogati devono essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere da settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo. |
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TAX CREDIT VACANZE |
Per il periodo d’imposta 2020 è riconosciuto un credito a favore dei nuclei familiari con Isee in corso di validità non superiore a 40mila euro, da utilizzare per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico-ricettive. In particolare:
Attuazione della misura |
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PIGNORAMENTI su STIPENDI e PENSIONI – SOSPENSIONI |
Fino al 31 agosto 2020 sono sospesi i pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge in esame dall’agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Fino alla stessa data del 31 agosto 2020, inoltre, tali somme non saranno sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le renderà fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione già disposta con provvedimento del giudice dell’esecuzione. |
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TAX CREDIT PUBBLICITA’ |
Per il solo 2020, è previsto l’innalzamento dal 30 al 50 per cento dell’importo massimo dell’investimento ammesso al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96 (successivamente modificato dall’art. 98 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27). |
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BONUS EDICOLE |
E’ riconosciuto a favore delle edicole un contributo (esentasse) una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per il 2020; per poterne fruire occorre presentare un’istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. |
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CREDITO d’IMPOSTA per i SERVIZI DIGITALI |
Per il 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un credito d’imposta del 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nel 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività. Ai fini dell’individuazione del momento di sostenimento della spesa, rileva l’art. 109 del Tuir. |
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VERIFICHE ex ART. 48-BIS, D.P.R. 602/73 – SOSPENSIONE |
Nel periodo di sospensione di cui all’art. 68, commi 1 e 2-bis, del D.L. 18/2020, non si applica l’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973; di conseguenza, il debitore potrà ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti delle P.A. anche nel caso in cui sia inadempiente, per un importo pari almeno a 5mila euro, all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più di cartelle di pagamento. La norma si applica anche alle verifiche già effettuate alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, per le quali l’agente della riscossione non abbia notificato l’ordine di versamento previsto dall’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973. |
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LICENZE, AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE – NOTIFICHE |
Slitta al 31 gennaio 2021 la fine del periodo di sospensione dei termini di cui all’art. 12 del D.lgs. 18.12.1997, n. 471, per la notifica e l’esecuzione degli atti di sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività o dell’attività medesima e i provvedimenti di sospensione dell’iscrizione ad albi o ordini professionali a carico dei soggetti ai quali sono state contestate più violazioni degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni. |
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CONTROLLI ex ARTT. 36-BIS e 36-TER, D.P.R. 600/73 e 54-BIS, D.P.R. 633/72 |
Il provvedimento in esame dispone che:
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IVAFE |
Sui conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche, l’Ivafe (Imposta sul valore dei prodotti finanziari detenuti all’estero) si applicherà nella misura di 100 euro su base annua: si tratta quindi della stessa misura prevista per l’imposta di bollo; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, invece, la misura massima del tributo è pari a 14mila euro. Riferimento normativo Manovra 2020
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MOD. 730 – AMPLIAMENTO PLATEA dei CONTRIBUENTI |
Con riferimento al periodo d’imposta 2019, viene ampliata la platea dei contribuenti che possono presentare il modello 730 dipendenti senza sostituto d’imposta – e la relativa scheda ai fini della destinazione del 5 e 8 per mille – ai sensi dell’ del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio. Ciò al fine di superare le difficoltà che potrebbero verificarsi nell’effettuazione delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale per l’insufficienza dell’ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d’imposta. Se dal 730 presentato emerge un debito, il pagamento è effettuato direttamente dal contribuente o dal soggetto che presta l’assistenza fiscale tramite il modello F24. Se invece emerge un credito, il rimborso è eseguito dall’Amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale della dichiarazione, successivamente al termine di scadenza previsto per la presentazione del modello 730 (30 settembre 2020). |