Il 22 gennaio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha diramato una nota importante (n. 579) con le prime indicazioni operative riguardanti le nuove disposizioni introdotte dal Collegato Lavoro in tema di dimissioni per fatti concludenti. L’articolo 19 del Collegato Lavoro stabilisce che, in caso di assenza ingiustificata prolungata da parte del lavoratore, il rapporto di lavoro si considera risolto per volontà dello stesso, ma solo dopo la convalida dell’Ispettorato. Per facilitare la procedura, l’INL ha messo a disposizione un modulo per la comunicazione che i datori di lavoro devono inviare.

Cosa Sono le Dimissioni per Fatti Concludenti?

Le dimissioni per fatti concludenti si verificano quando un lavoratore si assenta ingiustificatamente dal posto di lavoro per un periodo superiore a quanto previsto dal contratto collettivo applicabile. Se il contratto non specifica un termine, l’assenza deve durare più di 15 giorni. In tale situazione, il lavoratore è considerato aver risolto il rapporto di lavoro autonomamente, senza la necessità di seguire la procedura ordinaria delle dimissioni. Tuttavia, il lavoratore ha la possibilità di dimostrare che l’assenza è stata dovuta a cause di forza maggiore o imputabili al datore di lavoro.

La Comunicazione del Datore di Lavoro

Il datore di lavoro ha l’obbligo di inviare la comunicazione all’INL solo se intende avvalersi dell’assenza ingiustificata per risolvere il rapporto di lavoro. Prima di farlo, deve verificare che l’assenza abbia superato il limite previsto dal contratto collettivo o, in mancanza, che siano trascorsi almeno 15 giorni dall’inizio dell’assenza.

Questa comunicazione deve essere inviata preferibilmente via PEC alla sede territoriale dell’Ispettorato, indicata in base al luogo in cui il lavoratore presta servizio. Il datore di lavoro dovrà fornire tutte le informazioni utili riguardanti il lavoratore, inclusi i recapiti anagrafici, telefonici ed elettronici.

Il Ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Una volta ricevuta la comunicazione, l’INL avvierà un accertamento per verificare la veridicità dell’assenza del lavoratore. L’Ispettorato può contattare il dipendente o altri soggetti che possano fornire informazioni utili. Questo controllo dovrà essere completato entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Nel caso in cui l’Ispettorato accerti che la comunicazione non corrisponde al vero, la risoluzione del rapporto di lavoro non sarà considerata valida. L’INL informerà sia il lavoratore che il datore di lavoro dell’inefficacia della risoluzione.

Effetti sul Rapporto di Lavoro

Secondo la normativa, se l’assenza ingiustificata supera il termine stabilito, il rapporto di lavoro si intende risolto per dimissioni del lavoratore. A quel punto, il datore di lavoro può comunicare la cessazione del rapporto. Tuttavia, il lavoratore può evitare la risoluzione del contratto se dimostra che l’assenza era dovuta a una causa di forza maggiore o a un fatto imputabile al datore di lavoro, come un impedimento nel comunicare l’assenza (ad esempio, ricovero ospedaliero).

Se il lavoratore non riesce a giustificare l’impossibilità di comunicare l’assenza, il rapporto di lavoro sarà considerato risolto. Inoltre, se le ragioni dell’assenza sono legate a una giusta causa, come il mancato pagamento delle retribuzioni, ciò potrebbe dar luogo a una diversa valutazione del caso, inclusa la possibilità di dimissioni per giusta causa.

Conclusioni

L’INL ha sottolineato che ulteriori chiarimenti e indicazioni saranno forniti in futuro, in base all’evoluzione delle casistiche e delle valutazioni operative. Pertanto, i datori di lavoro e i lavoratori dovrebbero prestare attenzione agli sviluppi normativi in materia.

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