In questo articolo faremo il punto sui nuovi vincoli in merito alla compensazione dei modelli F24 nonchè alle modalità di pagamento.

Il decreto legge ha confermato  la stretta della soglia che impone il visto di conformità per poter utilizzare il credito in compensazione. A partire dalle dichiarazioni presentate dalla data  del 24/04/17  per poter utilizzare crediti in compensazione in misura superiore a 5.000 euro dovrà essere apposto il visto di conformità.

Si ricordano le nuove modalità di presentazione obbligatoria dei modelli F24:

La prima distinzione che occorre tenere presente è relativa alla “natura” del contribuente. Sono infatti previste regole diverse per i ‘privati’ e per i titolari di partita IVA.

Per quanto riguarda i privati sono tre le situazioni che possono verificarsi:

  1. Delega che presenta esclusivamente tributi a debito (nessuna compensazione). In tal caso il privato potrà scegliere di presentare direttamente la delega allo sportello bancario o postale, in forma cartacea, oppure avvalersi dei canali internet banking, od ancora utilizzare Fisconline o conferire delega ad un intermediario per l’utilizzo del canale Entratel.
  2. Delega con saldo maggiore di zero (a debito), nella quale però siano utilizzati crediti in compensazione (delega parzialmente compensativa). In questo caso il privato, la delega non potrà presentarla allo sportello, ma dovrà utilizzare l’internet banking, oppure Fisconline o Entratel.
  3. Delega compensativa a zero. Si tratta del caso di un modello F24 che presenta uno o più tributi a debito ed uno o più tributi a credito, che vanno ad azzerare l’importo da versarsi. In tal caso il privato non potrà presentare la delega allo sportello, e nemmeno utilizzare l’internet banking. Quando la delega presenta un saldo a zero (totalmente compensativa) l’unico canale legittimo di trasmissione è quello dell’Agenzia delle Entrate, quindi Fisconline oppure con delega al consulente a mezzo canale Entratel.

Diverse e più complesse sono le fattispecie previste per il titolare di partita IVA:

1. Delega che presenta esclusivamente tributi a debito (nessuna compensazione). In questo caso il titolare di partita IVA potrà presentarla mediante internet banking, oppure utilizzando Fisconline o Entratel. Si ricorda che la presentazione della delega cartacea allo sportello bancario o postale è già da tempo preclusa ai titolari di partita IVA, in ogni fattispecie possibile.

2. Delega che presente un saldo maggiore di zero (quindi a debito), nella quale sono esposti crediti in compensazione (delega parzialmente compensativa). Questa fattispecie è la più complessa, perché il canale che il titolare è obbligato a rispettare non dipende dalla sussistenza di un saldo a debito, bensì deve essere vagliato in base a quali sono i crediti esposti in compensazione. Il D.L. 50 ha infatti previsto che in caso di utilizzo di una lunga serie di codici tributo in compensazione, indipendentemente dal saldo finale della delega, l’azienda – il professionista non possano più utilizzare l’internet banking, bensì debbano far transitare obbligatoriamente la delega sul canale Fisconline o Entratel. I crediti che impongono l’utilizzo dei canali dell’Agenzia delle Entrate sono analiticamente indicati nella Risoluzione 68/E, e si riferiscono a:
crediti d’imposta derivanti da quadro RU;
crediti per imposte sostitutive;
imposte sui redditi ed addizionali;
IRAP;
IVA (annuale ed infrannuale da modello TR).

Sfuggono a questa stretta solo le compensazioni effettuate in F24, relativamente ai crediti sovra elencati, che sono esposte in F24 ma sono relative alla medesima ‘famiglia’ di credito. Si tratta quindi di compensazioni che potrebbero essere effettuate in verticale, ma per le quali s’intende usare l’esposizione ‘orizzontale’ in F24. La Risoluzione 68/E, all’allegato 3, espone un’interessante tabella riassuntiva dei codici di credito, affiancati ai codici di debito della medesima ‘famiglia’, la cui compensazione interna non fa scattare l’obbligo di presentazione del modello F24 a mezzo Entratel/Fisconline.

Può essere utile ricordare che i crediti interessati alla nuova stretta sono esclusivamente quelli menzionati nel D.L. 50 e meglio specificati nella Risoluzione 68/E. L’utilizzo in compensazione di crediti di natura diversa, ad esempio INPS, INAL, Bonus Renzi, in presenza di delega parzialmente compensativa, potrà continuare ad avvenire tramite il canale internet banking.

3. Delega totalmente compensativa, con saldo zero. In tal caso, per i titolari di partita IVA, così come per i ‘privati’ è obbligatorio l’utilizzo dei canali dell’Agenzia (Entratel o Fisconline), e questo indipendentemente dalla natura dei crediti utilizzati in compensazione.

Dott. Raffaele Iorio

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