Per i contribuenti che operano nel regime forfettario, l’applicazione dell’imposta di bollo segue regole ben precise che, seppur semplici, meritano attenzione per evitare errori nella compilazione delle fatture e nel pagamento degli importi dovuti.

Applicazione dell’imposta di bollo
L’imposta di bollo di 2 euro deve essere applicata sulle fatture elettroniche di importo superiore a 77,47 euro emesse dai contribuenti forfettari. Questo è dovuto al fatto che le prestazioni dei soggetti forfettari sono considerate operazioni non soggette a IVA. Pertanto, l’imposta di bollo viene utilizzata come una forma di tassazione complementare per certi documenti fiscali.

Modalità di pagamento
Il pagamento dell’imposta di bollo avviene virtualmente, evitando l’utilizzo delle tradizionali marche da bollo fisiche. Per adempiere correttamente all’obbligo fiscale, durante la compilazione della fattura elettronica, bisogna seguire questi passaggi:

Valorizzare il campo “Bollo Virtuale” nel tracciato della fattura elettronica.
Inserire la dicitura: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del DPR 642/1972 e del DM 17/06/2014”.
In questo modo, il sistema permette di applicare e pagare l’imposta senza la necessità di comprare fisicamente le marche da bollo.

Scadenze di pagamento
Il versamento dell’imposta di bollo è trimestrale e va effettuato seguendo le seguenti scadenze:

31 maggio per il primo trimestre
30 settembre per il secondo trimestre
30 novembre per il terzo trimestre
28 febbraio dell’anno successivo per il quarto trimestre
Un aspetto interessante è che se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera i 5.000 euro, il pagamento può essere posticipato al 30 settembre. Inoltre, se la somma del primo e secondo trimestre non supera i 5.000 euro, è possibile pagare l’intero importo entro il 30 novembre.

Modalità di versamento
Il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato in due modalità:

Tramite il portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, con addebito diretto sul conto corrente.
Utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
Nel caso si opti per il pagamento tramite modello F24, è necessario utilizzare i seguenti codici tributo:

2521 per il primo trimestre
2522 per il secondo trimestre
2523 per il terzo trimestre
2524 per il quarto trimestre
Impatto sul reddito
Un aspetto fondamentale da considerare è che l’imposta di bollo, pur essendo un costo sostenuto dal cliente, concorrerà a formare il reddito imponibile del contribuente forfettario. Pertanto, l’importo di 2 euro deve essere considerato come un normale ricavo ai fini del calcolo del reddito e della imposta sostitutiva.

Quindi, nonostante l’imposta di bollo venga addebitata al cliente, l’importo va incluso nel reddito, incrementando l’imponibile e l’imposta sostitutiva dovuta.

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