Si sintetizzano di seguito i più significativi e rilevanti interventi contenuti all’interno della legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197)
Misure fiscali
Riduzione della pressione fiscale | ||
Regime | comma 54 | Si innalza a 85 mila euro la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un’imposta forfettaria del 15% sostitutiva di quelle ordinariamente previste. La disposizione prevede inoltre che tale agevolazione cessa immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro, senza aspettare l’anno fiscale seguente. |
Tassa piatta | commi 55-57 | Si introduce, a determinate condizioni e limitatamente all’anno 2023, per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo che non applicano il regime forfettario, una tassa piatta al 15% da applicare alla parte degli aumenti di reddito calcolata rispetto ai redditi registrati nei 3 anni precedenti. La norma precisa altresì le conseguenze di tale nuovo regime relativamente alla determinazione dei requisiti reddituali validi ai fini del riconoscimento di benefici fiscali, nonché degli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2024. La norma stabilisce che ai lavoratori autonomi con redditi fino a 40 mila euro che non aderiscono al regime forfettario, si applicherà una tassa piatta del 15 per cento sulle variazioni di reddito (superiori al 5 per cento) calcolate come differenza tra il maggior reddito prodotto nell’anno 2023 rispetto al più elevato dei redditi dichiarato nel triennio precedente. |
Regime fiscale delle mance | commi 58-62 | Sono qualificate come redditi da lavoro dipendente le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità (ossia le c.d. mance) nei settori della ristorazione e dell’attività ricettive, sottoponendole a un’imposta sostituiva dell’IRPEF e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%, individuandone inoltre il regime giuridico e l’ambito applicativo. Il comma 60 dispone che l’imposta sostitutiva sia applicata dal sostituto d’imposta. Il comma 61 rinvia alle le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, in quanto compatibili, per la determinazione delle norme applicabili per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso con riferimento alle suddette fattispecie. |
Tassazione premi risultato | comma 63 | Si dispone la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato. In particolare, la disposizione stabilisce la riduzione al 5% (in luogo del vigente 10%) dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, di cui all’art. 1, comma 182, della legge di stabilità 2016 per i premi e le somme erogati nell’anno 2023. |
Plastic tax e sugar tax | comma 64 | Si posticipa al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell’efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di Bilancio 2020. |
Incremento delle quote di ammortamento deducibili dal 4% al 6% dei fabbricati strumentali per i market | commi 65-71 | Le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l’esercizio delle imprese, operanti in determinati settori, sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6%. Si applica limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati dalle imprese per l’attività svolta con i codici ATECO:
Le imprese il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa, aderenti al regime di tassazione di gruppo ex artt. 117 e seguenti del TUIR, possono avvalersi dell’incremento al 6% in relazione ai fabbricati concessi in locazione a imprese operanti nei settori individuati in precedenza e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 60 giorni dal 1° gennaio 2023, sono adottate le disposizioni di attuazione. Le disposizioni si applicano per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i quattro periodi di imposta successivi (2027). |
IVA ridotta su prodotti igienici e per l’infanzia | comma 72 | Sono assoggettati all’aliquota IVA ridotta al 5% i prodotti per la protezione dell’igiene intima femminile, i tamponi e gli assorbenti (precedentemente soggetti all’aliquota IVA al 10%), nonché alcuni prodotti per l’infanzia , quali:
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IVA al 10% sui pellet (anzichè al 22%) | comma 73 | In deroga al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’art. 1, comma 711, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l’anno 2023 i pellet sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 10%. |
Fondo per la | commi 74-75 | Il comma 74, rifinanziando con ulteriori 430 milioni di euro il Fondo di garanzia per la prima casa per l’anno 2023, proroga al 31 dicembre 2023 la speciale disciplina emergenziale del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all’acquisto della prima casa (c.d. Fondo Gasparrini), che ne consente l’accesso a un più ampio novero di soggetti rispetto alle regole ordinarie; proroga inoltre al 31 marzo 2023 la disciplina emergenziale del Fondo di garanzia per la prima casa, con particolare riferimento alla più alta misura della garanzia rilasciata dal medesimo Fondo e proroga al 31 dicembre 2023 le agevolazioni in materia di imposte indirette per l’acquisto della prima casa da parte degli under 36; |
Detrazione IRPEF del 50% dell’IVA pagata sull’acquisto di immobili di classe energetica A o B | comma 76 | Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da OICR immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 % dell’IVA sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nel periodo di imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi di imposta successivi. |
Tassazione | commi 77-78 | Si estende il regime della ritenuta a titolo di imposta sostitutiva del 5%, operata dagli intermediari residenti che intervengono nella riscossione sulle somme corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) e della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), anche al contribuente che riceva all’estero l’accredito delle suddette somme, senza intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani. |
Pensioni di Monaco tassate con la sostitutiva al 5% | comma 79 | A decorrere dal 1° gennaio 2023, le somme ovunque corrisposte da parte dell’assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del Principato di Monaco, comprese le prestazioni di prepensionamento erogate da enti o istituti del Principato di Monaco, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte nel Principato di Monaco e in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza l’intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l’aliquota del 5%. |
Proroga | comma 80 | Si estende all’anno 2023 l’esenzione ai fini IRPEF – già prevista per gli anni dal 2017 al 2022 – dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. |
Esenzione IMU immobili occupati | commi 82-83 | Sono esentati dal pagamento dell’imposta municipale propria (IMU) i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato regolare denuncia. |
Disposizioni in materia di entrate: tassazione di imprese e attività finanziarie, accise, giochi e cripto-attività
Con il Capo II, che contiene disposizioni in materia di entrate, si interviene principalmente sulla tassazione d’impresa e delle attività finanziarie.
Deduzione | commi 84-86 | In particolare:
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Affrancamento utili di fonte estera | commi 87-95 |
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Plusvalenze da beni immobili | commi 96-99 |
Non si considerano:
Le disposizioni non si applicano alle plusvalenze realizzate dagli organismi di investimento collettivo del risparmio individuati dall’art. 1, comma 633, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. |
Assegnazione beni ai soci | commi 100-105 |
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Estromissione beni ditta individuale | comma 106 |
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Rivalutazione terreni e partecipazioni | commi 107-109 |
La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 15 novembre 2023. Le agevolazioni si applicano anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni che dichiarino nell’atto di trasferimento di volere conseguire, entro il termine di 24 mesi, l’iscrizione nell’apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali. Nei territori montani (art. 9, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601) i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di CD e IAP, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo. Le agevolazioni si applicano anche ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale, con apposita dichiarazione contenuta nell’atto di acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni; i predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi 5 anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni. |
Agevolazioni piccola proprietà contadina | comma 110 | L’art. 1, comma 110, introdotto durante l’esame parlamentare, estende le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni. La disposizione in commento estende le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina (previste al comma 4-bis) – cioè le imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa e l’imposta catastale nella misura dell’1% – anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni che dichiarino nell’atto di trasferimento di voler conseguire, entro il termine di 24 mesi, l’iscrizione nell’apposita gestione previdenziale ed assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali. |
Agevolazioni tributarie trasferimenti di proprietà di fondi rustici | comma 111 | Il comma 111, introdotto alla Camera, estende ai trasferimenti immobiliari di fondi rustici nei territori montani l’esenzione dall’imposta catastale e di bollo e l’assoggettamento all’imposta ipotecaria e di registro in misura fissa a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, nonché delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni. È altresì introdotta una ulteriore possibilità di fruizione dell’agevolazione con riferimento ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale sopra indicata, con apposita dichiarazione contenuta nell’atto di acquisto, si impegnino a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di 5 anni. |
Tassazione cessioni quote OICR | commi da 112 a 114 |
L’opzione è resa entro il 30 giugno 2023 mediante apposita comunicazione all’intermediario presso il quale è intrattenuto un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto. L’imposta sostitutiva è versata entro il 16 settembre 2023 dai soggetti di cui ai commi 1 e 6-bis dell’art. 26-quinquies del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ai commi 1, 2, 2-ter , 5 e 7 dell’art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, ai commi 1, 2-bis e 2-quater dell’art. 7 del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché ai commi 2 e 4 dell’art. 13 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44, i quali ne ricevono provvista dal contribuente. In assenza di un rapporto di custodia, amministrazione o gestione di portafogli o di altro stabile rapporto, l’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2022 dal contribuente, che provvede al versamento dell’imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione sui redditi. L’opzione si estende a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea, possedute alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell’opzione. L’opzione non può essere esercitata in relazione alle quote o azioni di OICR detenute in rapporti di gestione di portafogli per i quali sia stata esercitata l’opzione di cui all’art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461. |
Contributo di solidarietà imprese energetiche | commi da 115-121 |
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Accise sui tabacchi | comma 122 |
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Giochi | commi da 123 a 125 |
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Regime fiscale delle cripto-attività | commi da 126 a 147 | Il provvedimento introduce altresì una specifica disciplina fiscale applicabile alle cripto-attività.
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Presidio partite IVA | commi 148-150 |
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Comunicazioni piattaforme di vendita on line | comma 151 |
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Sanzioni reverse charge – Responsabilità cessionario e committente per operazioni IVA inesistenti
| comma 152 |
È in tal modo recepita la presa di posizione della Cass. SS.UU. 20 luglio 2022 n.2272. |
Misure di sostegno ai contribuenti
ll Capo III è intitolato misure di sostegno in favore del contribuente.
Sostegno ai contribuenti |
| Viene introdotto uno strumentario di norme che permette ai contribuenti di definire con modalità agevolate, e dunque in deroga alle regole ordinarie, la pretesa tributaria. |
Definizione agevolata controlli automatizzati | commi da 153 a 161 e da 163-165 | Più in dettaglio:
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Sanatoria irregolarità formali | commi da 166 a 173 |
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Ravvedimento speciale | commi da 174 a 178 |
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Definizione agevolata atti di accertamento | commi 179-185 |
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Definizione agevolata delle controversie tributarie | commi 186-205 |
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Conciliazione agevolata | commi 206-212 |
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Rinuncia agevolata alle controversie | commi 213-218 |
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Regolarizzazione versamenti | commi 219-221 |
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Annullamento automatico debiti fino a mille euro | commi 222-230 |
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Definizione agevolata carichi (c.d. rottamazione) | commi 231-252 |
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Discarico per inesigibilità | commi 253-254 |
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Imposta su riserve matematiche rami vita | comma 264 | Il comma 264, a decorrere dal 2023 (più precisamente, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022) eleva dallo 0,45 allo 0,50 l’aliquota dell’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell’esercizio delle imprese assicurative. |
Credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno
| commi 265-266 | Il comma 265 proroga al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno, ponendo la copertura dell’onere, pari a in 1.467 milioni, a carico delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) – ciclo di programmazione 2021-2027. Il comma 265, modificando il comma 98 dell’art. 1 della legge n. 208/2015, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti (acquisto di beni strumentali nuovi, quali macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno. Provvede altresì a modificare il primo periodo del comma 108 della medesima legge, indicando in 1.467 milioni l’ammontare degli oneri per l’annualità 2023. Conseguentemente il comma 266 provvede alla copertura degli oneri per il 2023 che vengono indicati in 1.467 milioni, ponendola a carico delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) relativamente al ciclo di programmazione 2021-2027 (art. 1, comma 177, legge n. 178/2020), fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale. |
Credito di imposta nelle ZES
| comma 267
| Il comma 267 proroga al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti nelle ZES (Zone economiche speciali), ponendo la copertura degli oneri a carico del Fondo sviluppo e coesione (FSC) – ciclo di programmazione 2021-2027. Il comma 267, modificando l’art. 5, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 91 del 2017, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti nelle ZES (Zone economiche speciali) Conseguentemente provvede alla copertura degli oneri per il 2023 (indicati in 65,2 milioni) che viene posta a carico delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) relativamente al ciclo di programmazione 2021-2027 (art. 1, comma 177, legge n. 178/2020), fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale. |
Riversamento del credito R&S | commi 271 e 272
| Posticipato al 30 novembre 2023 il termine per il riversamento del credito indebitamente utilizzato. Si estende dal 30 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 il termine per presentare la domanda per il riversamento del credito ricerca e sviluppo ex art. 5, commi 7-12, del D.L. n. 146/2021. La certificazione di cui all’art. 23 del D.L. n. 73/2022, che ha la funzione di attestare il rispetto dei requisiti normativi per accedere al credito di imposta, opponibile agli uffici fiscali, presuppone che la violazione non sia ancora stata constatata mediante PVC (prima la norma parlava in generale di attività di controllo). |
Correzione degli errori contabili | commi 273-275 | La peculiare disciplina della correzione degli errori contabili, che attribuisce, alla presenza di determinati requisiti, rilevanza fiscale alla correzione degli errori contabili, di cui all’art. 83 del TUIR, come modificato dal D.L. n. 73/2022, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti. |
Incremento dei limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata | comma 276 | Eleva l’ammontare dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse al regime di contabilità semplificata, di cui all’art.18 del D.P.R. n. 600/1973. Detto regime è applicabile alle imprese individuali, a snc, sas e ai soggetti equiparati ai sensi dell’art. 5 del TUIR e agli enti non commerciali esercenti un’attività commerciale in via non prevalente. Per effetto della modifica, il regime è adottato “naturalmente” se i ricavi, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, non superano:
Tali limiti devono essere computati tenendo conto dei ricavi che sono:
Quest’ultimo criterio è utilizzato solo in caso di transito dal regime ordinario di contabilità a quello semplificato; in tutti gli altri casi, i ricavi sono considerati in base al principio di cassa. I nuovi limiti di ricavi si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2023. |
Bonus mobili a 8.000 euro nel 2023 | comma 277 | Disposta la proroga del bonus mobili ed elettrodomestici nella misura del 50% delle spese, con il limite di 8.000 euro, ma soltanto per le spese sostenute nel 2023. |
Lavoro, famiglia e politiche sociali
Di seguito sono riportati i principali interventi recati dalla legge di Bilancio in materia di lavoro, famiglia e politiche sociali.
Politiche attive e incentivi all’occupazione | In tema di politiche attive e incentivi all’occupazione, la legge di Bilancio:
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Indennità e trattamenti di integrazione salariale | In materia di indennità e di trattamenti di integrazione salariale in favore di determinate categorie di lavoratori la legge di Bilancio, attraverso il rifinanziamento del Fondo sociale per l’occupazione, stanzia ulteriori risorse per il riconoscimento anche nel 2023:
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Misure di sostegno al reddito | La legge 29 dicembre 2022. n. 197 introduce anche le seguenti misure di sostegno al reddito:
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Previdenza | In materia previdenziale la legge 29 dicembre 2022. n. 197:
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Famiglia | In tema di famiglia la legge di Bilancio:
Tra le ulteriori disposizioni di interesse presenti nella legge di Bilancio si segnalano, in particolare:
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Soglia contante a 5.000 euro |
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Obbligo POS |
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Rifinanziamento contratti di sviluppo |
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RNA |
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Rifinanziamento Fondo garanzia PMI |
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Credito di imposta quotazione PMI |
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Fondo a sostegno delle filiere produttive del Made in Italy |
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Garanzie Green Deal concesse da SACE |
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La legge di Bilancio 2023 reca disposizioni in materia di agricoltura (e di pesca e acquacoltura) che prevedono:
Credito imposta per acquisto carburanti |
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Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari |
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Rideterminazione valori terreni agricoli |
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Esoneri contributivi |
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Proroga nuove iscrizioni previdenza agricola |
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Fermo pesca |
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Fondo sovranità alimentare |
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Fondo innovazione agricoltura |
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Fondo beni alimentari |
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Infrastrutture e trasporti
Pianificazione e programmazione infrastrutture non prioritarie | La legge 29 dicembre 2022, n. 197 reca le seguenti misure in materia di pianificazione infrastrutturale:
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Giochi olimpici Milano Cortina 2026 |
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S.S. 106 Jonica | In materia di infrastrutture stradali e autostradali:
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Strade statali sismi 2009 e 2016 |
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S.S. Salaria |
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Ponte sullo Stretto | Si prevede inoltre di riavviare l’attività di progettazione e realizzazione del collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente (c.d. Ponte sullo Stretto) confermandone la natura di opera prioritaria e, quindi, l’applicabilità della normativa derogatoria prevista dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici per le infrastrutture di preminente interesse nazionale. |
Sospensione aumenti sanzioni Codice della Strada e contributi all’autotrasporto | In materia di trasporto stradale, viene sospeso, per gli anni 2023 e 2024, l’aumento biennale dell’importo delle sanzioni amministrative al Codice della strada (art. 83) e si autorizza la spesa di 200 milioni di euro per il 2023 quale contributo per l’aumento del costo del carburante alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, che utilizzino veicoli di categoria euro 5 o superiore per attività di autotrasporto. |
MIT | Si prevede inoltre la riduzione, per un milione di euro annui dal 2023, della riassegnazione al MIT delle risorse derivanti dagli incrementi tariffari delle operazioni di motorizzazione civile. |
Linea ferroviaria Torino-Lione e linea Chiasso- Monza | In materia di trasporto ferroviario si prevede:
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Trasporto pubblico locale e Linea C metropolitana di Roma | Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, viene rifinanziato il Fondo istituito con l’art. 200 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Rilancio): è autorizzata la spesa di 100 milioni per il 2023 e di 250 milioni per il 2024, per compensare gli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale passeggeri sottoposti a obbligo di servizio pubblico, degli effetti negativi in termini di riduzione dei ricavi a seguito dell’epidemia del Covid-19. Sono inoltre stanziate risorse per il completamento della linea C della metropolitana di Roma: dal 2023 al 2032 è previsto un totale di 2 miliardi e 200 milioni di euro. L’erogazione è subordinata alla presentazione – da parte del commissario straordinario ed entro il 28 febbraio 2023 – di un quadro aggiornato dell’avanzamento dell’opera e di un cronoprogramma. |
Aeroporto di Trieste | In materia di continuità territoriale aerea vengono stanziati complessivamente 7,2 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico per i collegamenti con l’aeroporto di Trieste. La Regione Friuli-Venezia Giulia si impegna per la medesima cifra a titolo di cofinanziamento. |
Sistema idrico del Peschiera | In materia di infrastrutture idriche, al fine del miglioramento dell’approvvigionamento idrico della Città Metropolitana di Roma, si autorizza la spesa complessiva di 700 milioni di euro da destinare alla realizzazione del sotto progetto “Nuovo tronco superiore acquedotto del Peschiera – dalle sorgenti alla Centrale di Salisano” del progetto denominato “Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera” e si disciplinano le procedure da seguire per l’individuazione degli interventi da finanziare con le risorse citate e le modalità di erogazione e i casi di revoca delle risorse stesse. |
Prezzi dei materiali di costruzione | Ulteriori misure in materia di lavori pubblici riguardano:
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Revisione prezzi |
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Interventi infrastrutturali Polizia di Stato |
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Turismo, sport, cultura e informazione
Fondo per imprese esercenti attività di risalita e innevamento | Gli interventi a favore del turismo prevedono la costituzione presso il Ministero del turismo:
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Fondo per il settore professionale turistico |
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Fondo piccoli comuni a vocazione turistica |
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Fondo per il turismo sostenibile |
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Credito d’imposta erogazioni liberali al 65% |
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Recupero aiuti di stato Covid-19 settore turistico | La legge di Bilancio contiene poi delle disposizioni per il recupero di aiuti di Stato Covid-19 corrisposti in eccedenza rispetto alla misura consentita ai sensi del Quadro europeo temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza del Covid-19, c.d. Temporary Framework Covid-19 (Sezione 3.1).
Non è prevista l’applicazione di sanzioni in caso di restituzione. Le disposizioni dell’articolo entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
Sport
Giochi Milano- Cortina | Vengono introdotte misure finalizzate a garantire la realizzazione del Piano complessivo delle opere relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026.
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Maternità delle atlete non professioniste |
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Crediti di imposta strutture sportive e investimenti pubblicitari |
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Contributi a fondo perduto per impianti sportivi e piscine |
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Sport e periferie |
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Contributi per impiantistica sportiva |
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Disposizioni finanziarie e finali
Superbonus 110% e altri bonus edili |
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Alle ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri, di cui alla lett. d-bis) dell’art. 119, comma 9, del D.L. n. 34/2020, la detrazione spetta anche per gli interventi “trainati” di installazione di impianti solari fotovoltaici, di cui all’art. 119, comma 5 dello stesso D.L., installati in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili sui quali sono realizzati gli interventi “trainanti”, a condizione che questi ultimi immobili siano situati all’interno di centri storici vincolati. La detrazione compete nei limiti stabiliti dall’art. 119, comma 5, del D.L. n. 34/2020.
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