Si sintetizzano di seguito i più significativi e rilevanti interventi contenuti all’interno della legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197)


Misure fiscali

Riduzione della pressione fiscale
Il Capo I è dedicato a eterogenei interventi di riduzione della pressione fiscale e, segnatamente:

Regime
forfettario

comma 54

Si innalza a 85 mila euro la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un’imposta forfettaria del 15% sostitutiva di quelle ordinariamente previste.

La disposizione prevede inoltre che tale agevolazione cessa immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro, senza aspettare l’anno fiscale seguente.

Tassa piatta
incrementale

commi 55-57

Si introduce, a determinate condizioni e limitatamente all’anno 2023, per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo che non applicano il regime forfettario, una tassa piatta al 15% da applicare alla parte degli aumenti di reddito calcolata rispetto ai redditi registrati nei 3 anni precedenti. La norma precisa altresì le conseguenze di tale nuovo regime relativamente alla determinazione dei requisiti reddituali validi ai fini del riconoscimento di benefici fiscali, nonché degli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2024.

La norma stabilisce che ai lavoratori autonomi con redditi fino a 40 mila euro che non aderiscono al regime forfettario, si applicherà una tassa piatta del 15 per cento sulle variazioni di reddito (superiori al 5 per cento) calcolate come differenza tra il maggior reddito prodotto nell’anno 2023 rispetto al più elevato dei redditi dichiarato nel triennio precedente.

Regime fiscale delle mance

commi 58-62

Sono qualificate come redditi da lavoro dipendente le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità (ossia le c.d. mance) nei settori della ristorazione e dell’attività ricettive, sottoponendole a un’imposta sostituiva dell’IRPEF e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%, individuandone inoltre il regime giuridico e l’ambito applicativo.

Il comma 60 dispone che l’imposta sostitutiva sia applicata dal sostituto d’imposta.

Il comma 61 rinvia alle le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, in quanto compatibili, per la determinazione delle norme applicabili per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso con riferimento alle suddette fattispecie.

Tassazione premi risultato

comma 63

Si dispone la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.

In particolare, la disposizione stabilisce la riduzione al 5% (in luogo del vigente 10%) dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, di cui all’art. 1, comma 182, della legge di stabilità 2016 per i premi e le somme erogati nell’anno 2023.

Plastic tax e sugar tax

comma 64

Si posticipa al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell’efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di Bilancio 2020.

Incremento delle quote di ammortamento deducibili dal 4% al 6% dei fabbricati strumentali per i market

commi 65-71

Le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l’esercizio delle imprese, operanti in determinati settori, sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6%. Si applica limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati dalle imprese per l’attività svolta con i codici ATECO:

  • 47.11.10 (Iper- mercati);
  • 47.11.20 (Supermercati);
  • 47.11.30 (Discount di alimentari);
  • 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari);
  • 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati);
  • 47.19.10 (Grandi magazzini);
  • 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici);
  • 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari);
  • 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati);
  • 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati);
  • 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati);
  •  47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati);
  • 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati);
  • 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati);
  • 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).

Le imprese il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa, aderenti al regime di tassazione di gruppo ex artt. 117 e seguenti del TUIR, possono avvalersi dell’incremento al 6% in relazione ai fabbricati concessi in locazione a imprese operanti nei settori individuati in precedenza e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 60 giorni dal 1° gennaio 2023, sono adottate le disposizioni di attuazione.

Le disposizioni si applicano per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i quattro periodi di imposta successivi (2027).

IVA ridotta su prodotti igienici e per l’infanzia

comma 72

Sono assoggettati all’aliquota IVA ridotta al 5% i prodotti per la protezione dell’igiene intima femminile, i tamponi e gli assorbenti (precedentemente soggetti all’aliquota IVA al 10%), nonché alcuni prodotti per l’infanzia , quali:

  • latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
  • preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00);
  • pannolini per bambini;
  • seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

IVA al 10% sui pellet (anzichè al 22%)

comma 73

In deroga al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’art. 1, comma 711, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l’anno 2023 i pellet sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 10%.

Fondo per la
prima casa under 36

commi 74-75

Il comma 74, rifinanziando con ulteriori 430 milioni di euro il Fondo di garanzia per la prima casa per l’anno 2023, proroga al 31 dicembre 2023 la speciale disciplina emergenziale del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all’acquisto della prima casa (c.d. Fondo Gasparrini), che ne consente l’accesso a un più ampio novero di soggetti rispetto alle regole ordinarie; proroga inoltre al 31 marzo 2023 la disciplina emergenziale del Fondo di garanzia per la prima casa, con particolare riferimento alla più alta misura della garanzia rilasciata dal medesimo Fondo e proroga al 31 dicembre 2023 le agevolazioni in materia di imposte indirette per l’acquisto della prima casa da parte degli under 36;

Detrazione IRPEF del 50% dell’IVA pagata sull’acquisto di immobili di classe energetica A o B

comma 76

Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da OICR immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite.

La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 % dell’IVA sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nel periodo di imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi di imposta successivi.

Tassazione
pensioni Svizzera

commi 77-78

Si estende il regime della ritenuta a titolo di imposta sostitutiva del 5%, operata dagli intermediari residenti che intervengono nella riscossione sulle somme corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) e della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), anche al contribuente che riceva all’estero l’accredito delle suddette somme, senza intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani.

Pensioni di Monaco tassate con la sostitutiva al 5%

comma 79

A decorrere dal 1° gennaio 2023, le somme ovunque corrisposte da parte dell’assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del Principato di Monaco, comprese le prestazioni di prepensionamento erogate da enti o istituti del Principato di Monaco, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte nel Principato di Monaco e in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza l’intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l’aliquota del 5%.

Proroga
esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari

comma 80

Si estende all’anno 2023 l’esenzione ai fini IRPEF – già prevista per gli anni dal 2017 al 2022 – dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Esenzione IMU immobili occupati

commi 82-83

Sono esentati dal pagamento dell’imposta municipale propria (IMU) i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato regolare denuncia.

Disposizioni in materia di entrate: tassazione di imprese e attività finanziarie, accise, giochi e cripto-attività 

Con il Capo II, che contiene disposizioni in materia di entrate, si interviene principalmente sulla tassazione d’impresa e delle attività finanziarie.

Deduzione
operazioni con Stati non cooperativi a fini fiscali

commi 84-86

In particolare:

  • si intende ripristinare alcuni limiti alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti residenti, ovvero localizzati in Stati non cooperativi a fini fiscali.

Affrancamento utili di fonte estera

commi 87-95

  • si consente ai contribuenti che, nell’ambito di attività di impresa, detengono partecipazioni in società ed enti esteri, in particolare ubicati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, di affrancare o rimpatriare, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva, gli utili e le riserve di utili non distribuiti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, come risultanti dal bilancio chiuso nell’esercizio 2021 (antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022).

Plusvalenze da beni immobili

commi 96-99

  • si assoggettano a imposizione in Italia le plusvalenze derivanti, per i soggetti non residenti, dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più del 50%, deriva direttamente o indirettamente da beni immobili situati in Italia;

Non si considerano:

  • beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività di impresa
  • nonché quelli utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa.

Le disposizioni non si applicano alle plusvalenze realizzate dagli organismi di investimento collettivo del risparmio individuati dall’art. 1, comma 633, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Assegnazione beni ai soci

commi 100-105

  • sono introdotte agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni, da parte delle società – ivi incluse le c.d. società non operative – di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci: a queste operazioni si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP ed è ridotta l’imposta di registro. Analoghe agevolazioni sono previste per le relative trasformazioni societarie.

Estromissione beni ditta individuale

comma 106

  • le disposizioni concernenti la c.d. estromissione dei beni di imprese individuali – ossia la possibilità di escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, assegnandoli all’imprenditore dietro pagamento di un’imposta sostitutiva – sono estese anche alle esclusioni dei beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

commi 107-109

  • si consente di assumere, ai fini del computo di plusvalenze minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale di tali titoli al 31 dicembre 2023, in luogo del loro costo o valore di acquisto, dietro il versamento di un’imposta sostitutiva con aliquota al 16%. Sono inoltre estese alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola – posseduti alla data del 1° gennaio 2023
  • le disposizioni in materia di rivalutazione, già previste in passato e più volte prorogate nel tempo, stabilendo anche per tali operazioni un’imposta sostitutiva con aliquota al 16%.

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 15 novembre 2023.

Le agevolazioni si applicano anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni che dichiarino nell’atto di trasferimento di volere conseguire, entro il termine di 24 mesi, l’iscrizione nell’apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali.

Nei territori montani (art. 9, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601) i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di CD e IAP, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo.

Le agevolazioni si applicano anche ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale, con apposita dichiarazione contenuta nell’atto di acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni; i predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi 5 anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

Agevolazioni piccola proprietà contadina

comma 110

L’art. 1, comma 110, introdotto durante l’esame parlamentare, estende le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni.

La disposizione in commento estende le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina (previste al comma 4-bis) – cioè le imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa e l’imposta catastale nella misura dell’1% – anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni che dichiarino nell’atto di trasferimento di voler conseguire, entro il termine di 24 mesi, l’iscrizione nell’apposita gestione previdenziale ed assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali.

Agevolazioni tributarie trasferimenti di proprietà di fondi rustici

comma 111

Il comma 111, introdotto alla Camera, estende ai trasferimenti immobiliari di fondi rustici nei territori montani l’esenzione dall’imposta catastale e di bollo e l’assoggettamento all’imposta ipotecaria e di registro in misura fissa a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, nonché delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

È altresì introdotta una ulteriore possibilità di fruizione dell’agevolazione con riferimento ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale sopra indicata, con apposita dichiarazione contenuta nell’atto di acquisto, si impegnino a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di 5 anni.

Tassazione cessioni quote OICR

commi da 112 a 114

  • si consente di considerare realizzati i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) assoggettando ad imposta sostitutiva con aliquota del 14% la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione; si introduce la facoltà di considerare corrisposti i redditi derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e al ramo V (operazioni di capitalizzazione) assoggettando a imposta sostitutiva con aliquota del 14% la differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati

L’opzione è resa entro il 30 giugno 2023 mediante apposita comunicazione all’intermediario presso il quale è intrattenuto un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto.

L’imposta sostitutiva è versata entro il 16 settembre 2023 dai soggetti di cui ai commi 1 e 6-bis dell’art. 26-quinquies del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ai commi 12, 2-ter , 5 e 7 dell’art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, ai commi 12-bis e 2-quater dell’art. 7 del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché ai commi 2 e 4 dell’art. 13 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44, i quali ne ricevono provvista dal contribuente.

In assenza di un rapporto di custodia, amministrazione o gestione di portafogli o di altro stabile rapporto, l’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2022 dal contribuente, che provvede al versamento dell’imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione sui redditi.

L’opzione si estende a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea, possedute alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell’opzione.

L’opzione non può essere esercitata in relazione alle quote o azioni di OICR detenute in rapporti di gestione di portafogli per i quali sia stata esercitata l’opzione di cui all’art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

Contributo di solidarietà imprese energetiche

commi da 115-121

  • il comma 115 istituisce un contributo di solidarietà straordinario sotto forma di prelievo temporaneo per l’anno 2023 per i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi, al fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori. Il contributo è determinato applicando un’aliquota del 50% a una quota del maggior reddito conseguito dai suddetti soggetti passivi nel 2022 rispetto alla media dei 4 anni precedenti, in ragione dello straordinario aumento dei prezzi dell’energia. Il contributo è versato entro il 6° mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 e non è deducibile ai fini dell’IRES e dell’IRAP.
  • Il contributo è dovuto se almeno il 75% dei ricavi del periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.

Accise sui tabacchi

comma 122

  • Il provvedimento interviene inoltre in materia di accise, riconfigurando i criteri utilizzati per il calcolo della quota specifica in misura fissa, nonché di quella ad valorem, che determina l’accisa sui tabacchi lavorati. Viene altresì aggiornato l’importo dell’onere fiscale minimo per le sigarette mentre sono ridotte le aliquote dell’imposta di consumo gravante sui prodotti liquidi da inalazione e rideterminata, in riduzione, la tassazione delle sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, destinate ad essere inalate senza combustione.

Giochi

commi da 123 a 125

  • La legge di Bilancio poi proroga, a titolo oneroso, fino al 31 dicembre 2023, talune concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici in scadenza al 31 dicembre 2022. Dispone altresì un incremento del 15%, rispetto a quanto previsto dalle disposizioni applicabili, del corrispettivo una tantum versato dai concessionari interessati, calcolato in proporzione alla durata della proroga. Tale corrispettivo è versato in due rate di pari importo con scadenza, rispettivamente, al 15 gennaio 2023 e al 1° giugno 2023.

Regime fiscale delle cripto-attività

commi da 126 a 147

Il provvedimento introduce altresì una specifica disciplina fiscale applicabile alle cripto-attività.

  • Più in dettaglio sono incluse in modo esplicito le cripto-attività nell’ambito del quadro impositivo sui redditi delle persone fisiche. Viene a tal fine introdotta una nuova categoria di “redditi diversi” costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta. Si consente di portare in deduzione dalle plusvalenze le minusvalenze relative ad operazioni aventi ad oggetto cripto-attività realizzate fino alla data di entrata in vigore della disposizione in commento. Viene modificata la disciplina dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi, configurando i tre diversi regimi della “dichiarazione”, quello c.d. del “risparmio amministrato” e quello del “risparmio gestito”. Si novella la disciplina della rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori, includendovi i riferimenti alle cripto-attività e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale. Le maggiori entrate derivanti dalla disciplina così introdotta sono destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale da istituire nello stato di previsione del MEF .
  • Viene stabilito che i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
  • Si consente di determinare, per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze, il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14%. Anche le maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’imposta sostitutiva sono destinate al citato Fondo per la riduzione della pressione fiscale.
  • La legge di Bilancio permette ai contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività e i redditi derivati dalle stesse, di regolarizzare la propria posizione presentando un’apposita dichiarazione e versando la sanzione per l’omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un’imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo .
  • Infine, si applica l’imposta di bollo ai rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività nella misura del 2 per mille annui del relativo valore. Le modalità e i termini di versamento sono le stesse di quelle dell’imposta di bollo. A decorrere dal 2023 si prevede l’applicazione di un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato le cui entrate sono anch’esse sono destinate al citato Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Presidio partite IVA

commi 148-150

  • Viene rafforzata l’attività di presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA. In particolare, la norma riconosce all’Agenzia delle Entrate la possibilità di effettuare specifiche analisi del rischio anche attraverso l’esibizione di documentazione tramite cui sia possibile la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività. Vengono altresì specificate le modalità con le quali, successivamente al provvedimento di cessazione, la partita IVA può essere nuovamente richiesta nonché il regime sanzionatorio applicabile.

Comunicazioni piattaforme di vendita on line

comma 151

  • Sono previsti obblighi comunicativi, relativi ai dati dei fornitori e delle operazioni effettuate, a carico della piattaforma digitale che facilita la vendita on line di determinati beni, presenti nel territorio dello Stato.

Sanzioni reverse charge – Responsabilità cessionario e committente per operazioni IVA inesistenti

 

comma 152

  • Viene aggiunto un periodo all’art. 6, comma 9-bis.3, del D.Lgs. n. 471/1997, prevedendo che se il cessionario/committente è stato partecipe di una frode, in caso di operazioni imponibili in reverse charge la detrazione viene disconosciuta ed è irrogata la sanzione del 90% di cui all’art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 471/1997.
  • Per quanto sembra emergere dalla norma, il mite regime sanzionatorio dei periodi precedenti, oltre che per le operazioni inesistenti ma nel contempo esenti, non imponibili o escluse, sembra operare quando il cessionario/committente, in base all’ordinaria diligenza, avrebbe dovuto/potuto sapere della frode ma non ne è stato partecipe (sanzione dal 5% al 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000,00 euro senza recupero della detrazione).

È in tal modo recepita la presa di posizione della Cass. SS.UU. 20 luglio 2022 n.2272.

Misure di sostegno ai contribuenti 

ll Capo III è intitolato misure di sostegno in favore del contribuente

Sostegno ai contribuenti

 

Viene introdotto uno strumentario di norme che permette ai contribuenti di definire con modalità agevolate, e dunque in deroga alle regole ordinarie, la pretesa tributaria.
Le misure si riferiscono a un ampio ventaglio di fasi dell’adempimento fiscale, che va dall’accertamento alla cartella di pagamento, fino al contenzioso innanzi alle corti tributarie. È possibile usufruire di dilazioni dei pagamenti dovuti e dell’abbattimento di alcune somme dovute al fisco a titolo di aggio, di interessi, ovvero a titolo di sconto sulle sanzioni, secondo quanto previsto da ciascuna norma del Capo III in parola.

Definizione agevolata controlli automatizzati

commi da 153 a 161 e da 163-165

Più in dettaglio:

  • si consente di definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (c.d. avvisi bonari), relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data. Tali importi possono essere definiti con il pagamento: delle imposte e dei contributi previdenziali; degli interessi e delle somme aggiuntive; delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo), senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo. È prevista poi la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono ancora in corso all’entrata in vigore della norma in parola, mediante pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%;

Sanatoria irregolarità formali

commi da 166 a 173

  • si consente di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024;

Ravvedimento speciale

commi da 174 a 178

  • si permette, in deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, di regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata), mediante la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile;

Definizione agevolata atti di accertamento

commi 179-185

  • si introduce la possibilità di definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall’Agenzia delle Entrate, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall’Agenzia delle Entrate entro la data del 31 marzo 2023. Sono previste sanzioni ridotte, da un terzo a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, per gli accertamenti con adesione relativi a: processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023; avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché avvisi notificati entro il 31 marzo 2023. La medesima riduzione sanzionatoria a un diciottesimo è applicata anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento. Le norme consentono di definire in acquiescenza avvisi di accertamento, di rettifica e quelli di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili nonché quelli notificati fino al 31 marzo 2023, con analoga riduzione sanzionatoria a un diciottesimo delle sanzioni irrogate. La medesima riduzione delle sanzioni è applicata nel caso di acquiescenza agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili, in tal caso con pagamento degli interessi. Le somme dovute possono essere anche dilazionate;

Definizione agevolata delle controversie tributarie

commi 186-205

  • è disciplinata la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della norma medesima, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia. Se vi è soccombenza dell’Agenzia delle Entrate, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado;

Conciliazione agevolata

commi  206-212

  • in alternativa alla definizione agevolata delle controversie, disciplinata dal comma 186-205, è consentito definire – entro il 30 giugno 2023 – con un accordo conciliativo fuori udienza le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. Si prevede la sottoscrizione di un accordo tra le parti nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. All’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo di 40 o 50% del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori;

Rinuncia agevolata alle controversie

commi 213-218

  • si introduce e disciplinain alternativa alla citata definizione agevolata delle controversie, la rinuncia agevolata, entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione. La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio. Con la rinuncia agevolata si dispone il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, ma con sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge;

Regolarizzazione versamenti

commi 219-221

  • si consente di regolarizzare l’omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e, in particolare: delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione; degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali. La regolarizzazione si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi;

Annullamento automatico debiti fino a mille euro

commi 222-230

  • si dispone l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione. Lo stralcio dei carichi è esteso anche ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione degli enti di previdenza privati;

Definizione agevolata carichi (c.d. rottamazione)

commi 231-252

  • viene prevista altresì la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022. Il debitore beneficia dell’abbattimento delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive. Innovando rispetto alla disciplina precedente, aderendo alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è abbattuto l’aggio in favore dell’agente della riscossione. La definizione agevolata richiede quindi il versamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2%. Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate. Accanto ad alcune novità, le norme riproducono in sostanza le procedure già utilizzate per le precedenti definizioni agevolate, disponendo che il contribuente presenti apposita dichiarazione all’agente della riscossione. A seguito dell’accoglimento della domanda, l’agente della riscossione comunica al contribuente il quantum dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.

Discarico per inesigibilità

commi 253-254

  • Conseguentemente alle predette misure, il comma 253 rimodula i termini per la comunicazione di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione, non prevedendo solamente un differimento delle scadenze attualmente previste per adeguarle ai tempi di chiusura della nuova misura di definizione agevolata, ma introducendo anche una contrazione del calendario complessivo dei termini di invio delle comunicazioni. La norma riconosce, inoltre, la possibilità per l’agente della riscossione di presentare le predette comunicazioni di inesigibilità anche anteriormente alle scadenze fissate al verificarsi di alcuni specifici casi di palese inesigibilità.
  1. Altre misure fiscali

Imposta su riserve matematiche rami vita

comma 264

Il comma 264, a decorrere dal 2023 (più precisamente, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022) eleva dallo 0,45 allo 0,50 l’aliquota dell’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell’esercizio delle imprese assicurative.

Credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno

 

commi 265-266

Il comma 265 proroga al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno, ponendo la copertura dell’onere, pari a in 1.467 milioni, a carico delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) – ciclo di programmazione 2021-2027.

Il comma 265, modificando il comma 98 dell’art. 1 della legge n. 208/2015, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti (acquisto di beni strumentali nuovi, quali macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno.

Provvede altresì a modificare il primo periodo del comma 108 della medesima legge, indicando in 1.467 milioni l’ammontare degli oneri per l’annualità 2023.

Conseguentemente il comma 266 provvede alla copertura degli oneri per il 2023 che vengono indicati in 1.467 milioni, ponendola a carico delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) relativamente al ciclo di programmazione 2021-2027 (art. 1, comma 177, legge n. 178/2020), fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.

Credito di imposta nelle ZES

 

comma 267

 

Il comma 267 proroga al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti nelle ZES (Zone economiche speciali), ponendo la copertura degli oneri a carico del Fondo sviluppo e coesione (FSC) – ciclo di programmazione 2021-2027.

Il comma 267, modificando l’art. 5, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 91 del 2017, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti nelle ZES (Zone economiche speciali)

Conseguentemente provvede alla copertura degli oneri per il 2023 (indicati in 65,2 milioni) che viene posta a carico delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) relativamente al ciclo di programmazione 2021-2027 (art. 1, comma 177, legge n. 178/2020), fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.

Riversamento del credito R&S

commi 271 e 272

 

Posticipato al 30 novembre 2023 il termine per il riversamento del credito indebitamente utilizzato.

Si estende dal 30 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 il termine per presentare la domanda per il riversamento del credito ricerca e sviluppo ex art. 5, commi 7-12, del D.L. n. 146/2021.

La certificazione di cui all’art. 23 del D.L. n. 73/2022, che ha la funzione di attestare il rispetto dei requisiti normativi per accedere al credito di imposta, opponibile agli uffici fiscali, presuppone che la violazione non sia ancora stata constatata mediante PVC (prima la norma parlava in generale di attività di controllo).

Correzione degli errori contabili

commi 273-275

La peculiare disciplina della correzione degli errori contabili, che attribuisce, alla presenza di determinati requisiti, rilevanza fiscale alla correzione degli errori contabili, di cui all’art. 83 del TUIR, come modificato dal D.L. n. 73/2022, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti.

Incremento dei limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata

comma 276

Eleva l’ammontare dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse al regime di contabilità semplificata, di cui all’art.18 del D.P.R. n. 600/1973. Detto regime è applicabile alle imprese individuali, a snc, sas e ai soggetti equiparati ai sensi dell’art. 5 del TUIR e agli enti non commerciali esercenti un’attività commerciale in via non prevalente. 

Per effetto della modifica, il regime è adottato “naturalmente” se i ricavi, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, non superano:

  • 500.000 euro (prima 400.000), per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
  • 800.000 euro (prima 700.000), per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Tali  limiti  devono essere computati tenendo conto dei ricavi che sono:

  • percepiti in un intero anno” (o che si presume di percepire per i soggetti che iniziano l’attività; in questo caso, occorre anche procedere al ragguaglio ad anno);
  • conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall’art. 109, comma 2 del medesimo testo unico”.

Quest’ultimo criterio è utilizzato solo in caso di transito dal regime ordinario di contabilità a quello semplificato; in tutti gli altri casi, i ricavi sono considerati in base al principio di cassa.
Non constano ulteriori interventi al regime sotto il profilo degli obblighi contabili e per quanto riguarda la determinazione del reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 66 del TUIR.

I nuovi limiti di ricavi si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Bonus mobili a 8.000 euro nel 2023

comma 277

Disposta la proroga del bonus mobili ed elettrodomestici nella misura del 50%  delle spese, con il limite di 8.000 euro, ma soltanto per le spese sostenute nel 2023.

Lavoro, famiglia e politiche sociali 

Di seguito sono riportati i principali interventi recati dalla legge di Bilancio in materia di lavoro, famiglia e politiche sociali.

Politiche attive e incentivi all’occupazione

In tema di politiche attive e incentivi all’occupazione, la legge di Bilancio:

  • introduce un esonero contributivo totale per le assunzioni a tempo indeterminato (e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato) di percettori del reddito di cittadinanza, effettuate nel 2023, alternativo a quello già previsto dalla normativa vigente; estende anche alle assunzioni effettuate nel 2023 l’esonero contributivo temporaneo al 100%, fino a 6.000 euro, per le assunzioni di donne svantaggiate (in base a fattori come l’età, la durata della disoccupazione, il settore di specializzazione e il territorio in cui risiedono) e di giovani al di sotto di 36 anni;
  • proroga al 31 dicembre 2023 il termine finale per effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola fruendo della decontribuzione al 100% per 2 anni prevista dalla normativa vigente a favore dei soggetti di età inferiore a 40 anni;
  • modifica temporaneamente la disciplina del reddito di cittadinanza, nelle more di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva. In particolare, si prevede:
    • che, nel corso del 2023, il reddito di cittadinanza sia riconosciuto per un massimo di 8 mensilità (in luogo delle 18, rinnovabili, attualmente previste), salvo il caso in cui siano presenti nel nucleo familiare persone con disabilità, minorenni o persone con almeno 60 anni di età;
    • l’obbligo, per i beneficiari del RDC tenuti a sottoscrivere un patto per il lavoro o per l’inclusione sociale, di frequentare un corso di formazione e/o riqualificazione professionale per 6 mesi, pena la decadenza dal beneficio per l’intero nucleo familiare;
    • la decadenza dal beneficio nel caso in cui uno dei componenti il nucleo familiare non accetti la prima offerta di lavoro congrua, anche se perviene nei primi 18 mesi di fruizione del RDC;
    • che i comuni nell’ambito dei progetti utili alla collettività impieghino tutti (e non più almeno un terzo, come attualmente previsto) i percettori di RDC residenti che hanno sottoscritto un Patto per il lavoro o un Patto per l’inclusione sociale;
    • che il maggior reddito da lavoro percepito in forza di contratti di lavoro stagionale o intermittente non concorra alla determinazione del beneficio economico entro il limite massimo di 3.000 euro lordi;
    • l’abrogazione delle norme istitutive del reddito e della pensione di cittadinanza dal 1° gennaio 2024;
    • l’istituzione di un Fondo per il sostegno alla povertà e all’inclusione attiva.

Indennità e trattamenti di integrazione salariale

In materia di indennità e di trattamenti di integrazione salariale in favore di determinate categorie di lavoratori la legge di Bilancio, attraverso il rifinanziamento del Fondo sociale per l’occupazione, stanzia ulteriori risorse per il riconoscimento anche nel 2023:

  • dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa;
  • dell’indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio;
  • delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
  • dell’integrazione economica del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva;
  • del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che cessano l’attività produttiva.

Misure di sostegno al reddito

La legge 29 dicembre 2022. n. 197 introduce anche le seguenti misure di sostegno al reddito:

  • per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, pari al 2% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro e al 3% se la medesima retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.538 euro;
  • in via aggiuntiva rispetto alla perequazione automatica, un incremento transitorio dei trattamenti pensionistici, pari all’1,5% per le mensilità del 2023 e al 2,7% per quelle del 2024, per i casi in cui il complesso di tali trattamenti in capo ad un soggetto sia pari o inferiore al trattamento pensionistico minimo;
  • lo stanziamento di 1 miliardo di euro, per il solo 2023, per l’erogazione di un emolumento accessorio una tantum, pari all’1,5% dello stipendio, da corrispondersi per tredici mensilità, a favore del personale statale; per il personale dipendente da altre amministrazioni, gli oneri da destinare alla medesima finalità sono posti a carico dei rispettivi bilanci.

Previdenza

In materia previdenziale la legge 29 dicembre 2022. n. 197:

  • introduce, in via sperimentale, un’ulteriore fattispecie di pensionamento anticipato (Quota 103) alla quale si può accedere maturando, entro il 31 dicembre 2023, un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva di almeno 41 anni, a condizione che il valore lordo mensile del trattamento di pensione anticipata non sia superiore a cinque volte il trattamento minimo;
  • per i lavoratori dipendenti che, pur avendo maturato i requisiti pensionistici della predetta “Quota 103”, rimangono in servizio viene meno l’obbligo di versamento all’ente previdenziale dei contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro; il medesimo importo viene quindi corrisposto interamente al lavoratore;
  • proroga anche per il 2023 l’istituto di pensionamento anticipato APE sociale;
  • ammette al trattamento pensionistico anticipato denominato “Opzione donna”, calcolato su base contributiva, le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età di 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni) e che assistono un parente disabile, o che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74% o che sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese in crisi (in tale ultimo caso il requisito anagrafico è pari a 58 anni);
  • introduce, per gli anni 2023-2024, una disciplina speciale per l’indicizzazione dei trattamenti pensionistici, confermando una perequazione automatica pari al 100% della variazione dell’indice del costo della vita per i trattamenti di importo fino a quattro volte il trattamento minimo INPS e riconoscendo una perequazione in misura variabile da 80 a 35 punti percentuali (in luogo della forbice attualmente prevista che varia dal 90 al 75%), in relazione a determinate classi di importo del complesso dei trattamenti che variano da cinque a dieci volte il trattamento minimo INPS (mentre la normativa vigente considera solo i trattamenti tra quattro e cinque volte il trattamento minimo e quelli superiori a cinque volte il predetto importo);
  • riduce l’autorizzazione di spesa per il pensionamento anticipato dei lavoratori precoci di 80 milioni di euro per il 2023, 90 milioni di euro per il 2024 e 120 milioni di euro l’anno dal 2025.

Famiglia

In tema di famiglia la legge di Bilancio:

  • reca alcune novelle alla disciplina dell’assegno unico e universale per i figli a carico, di cui al D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230. Le novelle rendono permanenti, al fine della misura dell’assegno, le equiparazioni, già previste fino al 31 dicembre 2022, rispettivamente: tra il figlio minorenne a carico e il figlio maggiorenne disabile e a carico; tra il figlio minorenne a carico e disabile e il figlio di età inferiore a 21 anni, sempre disabile e a caricoInoltre, si proroga, nell’ambito dell’istituto in esame, un ulteriore beneficio temporaneo con riferimento ai figli a carico con disabilità, nell’ambito dei nuclei familiari rientranti in una determinata fattispecie, e si introduce un incremento dell’assegno con riferimento ai figli di età inferiore ad 1 anno ovvero, in una determinata ipotesi, di età inferiore a 3 anni.

Tra le ulteriori disposizioni di interesse presenti nella legge di Bilancio si segnalano, in particolare:

  • le disposizioni dirette ad incoraggiare, fino a renderla ordinaria, la presentazione della DSU in modalità precompilata. A tal fine viene previsto che fino al 31 dicembre 2022 permanga la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata, ma che, a decorrere dal 1° luglio 2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino avvenga prioritariamente in modalità precompilata fermo restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Con successivo decreto sono individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall’INPS;
  • l’ampliamento della possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale, attraverso l’aumento da cinque a dieci mila euro l’anno del limite massimo dei compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore, la previsione che si possa ricorrere a tali prestazioni anche in relazione alle attività agricole, nonché da parte di utilizzatori con un numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato fino a 10, anziché a 5;
  • l’incremento dal 30 all’80% dell’indennità per congedo parentale per le lavoratrici dipendenti nel limite massimo di un mese da usufruire entro il sesto anno di vita del figlio con riferimento alle lavoratrici che terminano il periodo di congedo di maternità successivamente al 31 dicembre 2022;
  • l’istituzione del Fondo per le periferie inclusive con una dotazione di 10 milioni per il 2023. Il Fondo è destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire, nelle periferie, l’inclusione sociale delle persone con disabilità e il miglioramento del loro livello di autonomia. A un decreto del Presidente del Consiglio è demandato il compito di regolamentare il Fondo (requisiti di ammissibilità dei progetti, modalità di erogazione del finanziamento e eventuali forme di co-finanziamento), e di istituire un Comitato di valutazione che definisca i criteri per la valutazione dei progetti favorendo l’attivazione di finanziamenti pubblici e privati, il coinvolgimento di enti privati, anche del Terzo settore, e le forme di co-programmazione e co-progettazione;
  • l’incremento delle risorse del Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano, destinato, nella misura di un milione di euro l’anno dal 2023, al sostegno della maternità delle atlete non professioniste;
  • la riapertura dei termini per la stabilizzazione del personale degli enti locali impegnato nelle operazioni di ricostruzione a seguito dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016;
  • l’istituzione di un Fondo per le assunzioni di personale da parte delle amministrazioni centrali dello Stato che hanno conseguito determinati obiettivi di spesa, con una dotazione pari ad euro 20 milioni per il 2023, 25 milioni per il 2024 e 30 milioni a decorrere dal 2025, al fine del potenziamento delle competenze delle medesime amministrazioni in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa.
  1. Crescita e investimenti

Soglia contante a 5.000 euro

  • Si segnala in questa sede l’innalzamento del valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, portandolo, a decorrere dal 1°gennaio 2023, da 1.000 a 5.000 euro. 

Obbligo POS

  • Viene, altresì, stabilito che per le cifre inferiori a 60 euro nelle attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi non si applica l’obbligo di accettare i pagamenti con carte di pagamento.

Rifinanziamento contratti di sviluppo

  • La legge 29 dicembre 2022, n. 197 rifinanzia lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo per 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 240 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 destinando le risorse ai programmi di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale; nonché per 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 60 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo di attività turistiche. Il Ministero delle imprese e del Made in Italy può impartire ad INVITALIA, soggetto gestore, direttive specifiche per l’utilizzo delle predette risorse, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo.

RNA

  • Sono poi destinati 900 mila euro alla copertura dei costi di gestione e sviluppo del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma incentivi.gov.it. L’obiettivo espresso della disposizione è quello di incrementare l’efficacia degli interventi pubblici in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, assicurando la piena ed effettiva operatività degli strumenti di valutazione e monitoraggio delle misure attivate e di quelli rivolti alla comunicazione delle iniziative.

Rifinanziamento Fondo garanzia PMI

  • Si dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2023, l’operatività transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, disposta dalla legge di Bilancio 2022 (art. 1, commi 55 e 55-bis). Contestualmente, e a tale fine, rifinanzia il Fondo di 800 milioni di euro per l’anno 2023.

Credito di imposta quotazione PMI

  • Viene altresì prorogato al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla legge n. 205 del 2017 (legge di Bilancio 2018) e al contempo ne aumenta l’importo massimo da 200.000 euro a 500.000 euro.

Fondo a sostegno delle filiere produttive del Made in Italy

  • Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italyè istituito un Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del Made in Italy, dotandolo di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 95 milioni per il 2024. La finalità espressa del fondo è quella di sostenere lo sviluppo e modernizzazione dei processi produttivi e accrescere l’eccellenza qualitativa del Made in Italy. Ad uno o più decreti del Ministero delle imprese ed il Made in Italy, da adottarsi di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministero dell’economia e delle finanze, è demandata la definizione dei settori di intervento ammissibili al finanziamento del fondo e il riparto delle risorse.

Garanzie Green Deal concesse da SACE

  • Inoltre, per l’anno 2023, l’importo delle risorse disponibili del Fondo Green New Deal (di cui all’art. 1, comma 85 della legge di Bilancio 2020) da destinare alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A per la realizzazione dei progetti economicamente sostenibili previsti dalla stessa legge di bilancio è fissato in misura pari a 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro.
  1. Agricoltura e sovranità alimentare

La legge di Bilancio 2023 reca disposizioni in materia di agricoltura (e di pesca e acquacoltura) che prevedono:

Credito imposta per acquisto carburanti

  • il riconoscimento di un credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca agro-meccanica pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati effettuato nel 1° trimestre solare dell’anno 2023. Tale agevolazione è, altresì, estesa per lo stesso periodo, per le sole imprese esercenti attività agricola e della pesca, anche alla spesa sostenuta per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali;

Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari

  • il prolungamento, all’anno 2023, dell’esenzione ai fini IRPEF – già prevista per gli anni dal 2017 al 2022 – dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

Rideterminazione valori terreni agricoli

  • la previsione della facoltà di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale di tali titoli al 31 dicembre 2023, in luogo del loro costo o valore di acquisto (comma 1), dietro il versamento di un’imposta sostitutiva con aliquota al 16%.Sono, inoltre, estese alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023 le disposizioni in materia di rivalutazione, già previste dalla normativa e successivamente più volte prorogate, stabilendo anche per tali operazioni un’imposta sostitutiva con aliquota al 16%;

Esoneri contributivi

  • l’introduzione o la proroga degli esoneri contributivi riconosciuti, previa autorizzazione della Commissione europea, ai datori di lavoro privati per le assunzioni, effettuate nel 2023, di determinati soggetti e ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 40 anni per la promozione dell’imprenditoria in agricoltura. Viene, inoltre, prorogato al 31 dicembre 2023 il termine finale per effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per fruire della decontribuzione prevista dalla normativa vigente;

Proroga nuove iscrizioni previdenza agricola

  • stanziamenti, in materia di indennità e di trattamenti di integrazione salariale in favore di determinate categorie di lavoratori, attraverso il rifinanziamento del Fondo sociale per l’occupazione, di ulteriori risorse per il riconoscimento, anche nel 2023, dell’indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio;

Fermo pesca

  • il rifinanziamento dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo per 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 240 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 destinando le risorse ai programmi di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale;

Fondo sovranità alimentare

  • l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del “Fondo per la sovranità alimentare”, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 202320242025 2026. La finalità del Fondo consiste nel rafforzamento del  sistema agricolo e agroalimentare nazionale mediante interventi aventi lo scopo di: tutelare e valorizzare il cibo italiano di qualità; ridurre i costi di produzione per le imprese agricole; sostenere le filiere agricole; gestire le crisi di  mercato garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;

Fondo innovazione agricoltura

  • l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del “Fondo per l’innovazione in agricoltura”, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 20232024 2025. La finalità del suddetto Fondo consiste nel favorire lo sviluppo di progetti di innovazione con lo scopo di incrementare la produttività nei settori dell’agricoltura, pesca e acquacoltura attraverso la diffusione delle tecnologie per la gestione digitale dell’impresa, per l’utilizzo di macchine, soluzioni robotiche, sensoristica e piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell’acqua e la riduzione dell’impiego di sostanze chimiche;

Fondo beni alimentari

  • l’istituzione di un apposito Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2023, destinato a sostenere l’acquisito di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro.

Infrastrutture e trasporti

Pianificazione e programmazione infrastrutture non prioritarie

La legge 29 dicembre 2022, n. 197 reca le seguenti misure in materia di pianificazione infrastrutturale:

  • si introduce una disciplina delle procedure di pianificazione e programmazione secondo criteri di coerenza, misurazione del rendimento atteso, certezza dei tempi di realizzazione relative alle infrastrutture che non rivestono carattere prioritario per lo sviluppo del Paese, non sono finanziate attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione ovvero attraverso fondi europei, non sono incluse nel PNRR o nel PNC, non sono incluse nei contratti di programma con RFI e ANAS e si istituisce a tal fine, nello stato di previsione del MIT, il Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR) con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 60 milioni di euro per l’anno 2024; con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale del Paese da ripartire tra le macro-aree territoriali e sono individuati gli indicatori finalizzati a misurare i criteri di rendimento ai fini dell’accesso al Fondo; con ulteriori decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si procede, entro il 30 giugno 2023 (e poi con eventuali ulteriori decreti dal 2024), alla revisione degli strumenti destinati alla pianificazione e al finanziamento delle infrastrutture non a carattere prioritario e alla revoca delle risorse destinate ad interventi non corrispondenti ai criteri di rendimento; all’individuazione degli interventi da finanziare a valere sul FIAR e alla disciplina relativa all’erogazione e alla revoca delle risorse si provvede con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Giochi olimpici Milano Cortina 2026

  • si dettano misure finalizzate a garantire la realizzazione del Piano complessivo delle opere relative ai Giochi olimpici e  paralimpici invernali Milano Cortina 2026, autorizzando la spesa di 400 milioni di euro per il triennio 2024-2026 per il finanziamento del fabbisogno residuo del Piano complessivo e riducendo contestualmente di un pari importo l’incremento del Fondo per l’avvio di opere indifferibili istituito dall’art. 26, comma 7, del D.L. n. 50/2022.

S.S. 106 Jonica

In materia di infrastrutture stradali e autostradali:

  • si autorizza la spesa complessiva di 3.000 milioni di euro per il periodo 2023-2037, per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari – Catanzaro della S.S. 106 Jonica;

Strade statali sismi 2009 e 2016

  • si autorizza una spesa complessiva di 400 milioni di euro per il periodo 2023-2027, per la realizzazione di interventi sulle strade statali delle aree dei crateri sismici 2009 (Abruzzo) e 2016 (Centro-Italia);

S.S. Salaria

  • si autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2023, 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 50 milioni di euro per l’anno 2026 per il potenziamento, riqualificazione e adeguamento della S.S.4 Salaria.

Ponte sullo Stretto

Si prevede inoltre di riavviare l’attività di progettazione e realizzazione del collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente (c.d. Ponte sullo Stretto) confermandone la natura di opera prioritaria e, quindi, l’applicabilità della normativa derogatoria prevista dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici per le infrastrutture di preminente interesse nazionale.

Sospensione aumenti sanzioni Codice della Strada e contributi all’autotrasporto

In materia di trasporto stradale, viene sospeso, per gli anni 2023 2024, l’aumento biennale dell’importo delle sanzioni amministrative al Codice della strada (art. 83) e si autorizza la spesa di 200 milioni di euro per il 2023 quale contributo per l’aumento del costo del carburante alle imprese aventi sede legale stabile organizzazione in Italia, che utilizzino veicoli di categoria euro 5 o superiore per attività di autotrasporto.

MIT

Si prevede inoltre la riduzione, per un milione di euro annui dal 2023, della riassegnazione al MIT delle risorse derivanti dagli incrementi tariffari delle operazioni di motorizzazione civile.

Linea ferroviaria Torino-Lione e linea Chiasso- Monza

In materia di trasporto ferroviario si prevede:

  • l’autorizzazione all’avvio della realizzazione del terzo lotto costruttivo della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con delibera CIPESS da emanare entro il 31 marzo 2023;
  • il finanziamento delle tratte nazionali di alcune opere di accesso al tunnel di base Torino Lione, relative alla “Cintura di Torino” e all’adeguamento della linea storica Torino-Modane tratta Bussoleno-Avigliana;
  • l’autorizzazione di spesa di 22 milioni di euro per l’anno 2023 per la progettazione della linea ferroviaria Chiasso-Monza nell’ambito del corridoio europeo Reno-Alpi.

Trasporto pubblico locale e Linea C metropolitana di Roma

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, viene rifinanziato il Fondo istituito con l’art. 200 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Rilancio): è autorizzata la spesa di 100 milioni per il 2023 e di 250 milioni per il 2024, per compensare gli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale passeggeri sottoposti a obbligo di servizio pubblico, degli effetti negativi in termini di riduzione dei ricavi a seguito dell’epidemia del Covid-19. Sono inoltre stanziate risorse per il completamento della linea C della metropolitana di Roma: dal 2023 al 2032 è previsto un totale di 2 miliardi e 200 milioni di euro. L’erogazione è subordinata alla presentazione – da parte del commissario straordinario ed entro il 28 febbraio 2023 – di un quadro aggiornato dell’avanzamento dell’opera e di un cronoprogramma.

Aeroporto di Trieste

In materia di continuità territoriale aerea vengono stanziati complessivamente 7,2 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico per i collegamenti con l’aeroporto di Trieste. La Regione Friuli-Venezia Giulia si impegna per la medesima cifra a titolo di cofinanziamento.

Sistema idrico del Peschiera

In materia di infrastrutture idriche, al fine del miglioramento dell’approvvigionamento idrico della Città Metropolitana di Roma, si autorizza la spesa complessiva di 700 milioni di euro da destinare alla realizzazione del sotto progetto “Nuovo tronco superiore acquedotto del Peschiera – dalle sorgenti alla Centrale di Salisano” del progetto denominato “Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera” e si disciplinano le procedure da seguire per l’individuazione degli interventi da finanziare con le risorse citate e le modalità di erogazione e i casi di revoca delle risorse stesse.

Prezzi dei materiali di costruzione

Ulteriori misure in materia di lavori pubblici riguardano:

  • disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici attraverso un incremento delle risorse finanziarie a   disposizione;

Revisione prezzi

  • misure volte a semplificare le procedure di pagamento dei crediti maturati in conseguenza del caro materiali e a disciplinare un nuovo meccanismo di compensazione a favore delle stazioni appaltanti;

Interventi infrastrutturali Polizia di Stato

  • l’incremento (50 milioni per il 2023 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025) dei contributi a favore degli enti locali per spese di progettazione relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza delle strade.

Turismo, sport, cultura e informazione

Fondo per imprese esercenti attività di risalita e innevamento

Gli interventi a favore del turismo prevedono la costituzione presso il Ministero del turismo:

  • di un Fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2023, di 50 milioni per l’anno 2024, di 70 milioni per l’anno 2025 e di 50 milioni per l’anno 2026, da destinare alle imprese esercenti attività di risalita a fune e innevamento, con l’obiettivo di realizzare interventi di ammodernamento e manutenzione, al fine di garantire adeguati standard di sicurezza. Tale misura mira altresì ad incentivare l’offerta turistica delle località montane. Le risorse previste possono essere destinate alla dismissione di impianti di risalita non più utilizzati o obsoleti. E’ inoltre prevista la dotazione di 1 milione di euro per progetti di snow-farming per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Le modalità di attuazione della disposizione sono stabilite con decreto interministeriale;

Fondo per il settore professionale turistico

  • di un Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2023 8 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per favorire il miglioramento della competitività dei lavoratori del comparto del turismo, nonché agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro di alti professionisti del settore. Con uno o più decreti del Ministro del turismo sono stabilite le modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse del Fondo;

Fondo piccoli comuni a vocazione turistica

  • di un Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica, con una dotazione di euro 10 milioni per il 2023 ed euro e 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il Fondo è destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall’ISTAT a vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale;

Fondo per il turismo sostenibile

  • di un Fondo per il turismo sostenibile, la cui dotazione è pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023 10 milioni per gli anni 2024 e 2025. Il fondo è finalizzato a rafforzare le grandi destinazioni culturali attraverso la promozione di forme di turismo sostenibile, l’attenuazione del sovraffollamento turistico, la creazione di itinerari turistici innovativi e la destagionalizzazione del turismo, nonché favorire la transizione ecologica, con azioni di promozione del turismo intermodale;

Credito d’imposta erogazioni liberali al 65%

  • proroga, anche per l’anno d’imposta 2023 e per i soli soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta al 65% previsto per le erogazioni liberali effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. La norma rende applicabile anche agli investimenti effettuati nel primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati, per gli investimenti pubblicitari di società e associazioni sportive che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali, nel limite massimo di 10 mila euro.

Recupero aiuti di stato Covid-19 settore turistico

La legge di Bilancio contiene poi delle disposizioni per il recupero di aiuti di Stato Covid-19 corrisposti in eccedenza rispetto alla misura consentita ai sensi del Quadro europeo temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza del Covid-19, c.d. Temporary Framework Covid-19 (Sezione 3.1).

  • Le misure legislative agevolative interessate dall’articolo sono state introdotte durante il periodo pandemico a sostegno delle imprese del settore turistico.
  • In caso di superamento dei massimali previsti dal Temporary Framework, si prevede, in primis, un meccanismo volontaristico di restituzione da parte del beneficiario, comprensiva degli interessi. In caso di mancata restituzione volontaria, il corrispondente importo deve essere sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa.
  • In assenza di nuovi aiuti o nel caso in cui l’ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l’importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato.

Non è prevista l’applicazione di sanzioni in caso di restituzione. Le disposizioni dell’articolo entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Sport

Giochi Milano- Cortina

Vengono introdotte misure finalizzate a garantire la realizzazione del Piano complessivo delle opere relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026.

  • A tal fine, si modifica, anzitutto il comma 2 dell’art. 3 del D.L. n. 16/2020, prevedendo, rispetto alla disciplina vigente, che il piano complessivo delle opere ricomprenda anche le opere individuate con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport adottato ai sensi dell’art. 1, comma 774, della legge n. 178/2020 e che il D.P.C.M. approvativo del piano complessivo delle opere è approvato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
  • Si autorizza la spesa di 400 milioni di euro per il triennio 2024-2026 per il finanziamento del fabbisogno residuo del Piano complessivo delle opere olimpiche nonché per il finanziamento delle ulteriori opere di cui al comma 1 dell’articolo in esame.
  • Viene ridotto di 400 milioni di euro l’incremento del Fondo per l’avvio di opere indifferibili istituito dall’art. 26, comma 7, del D.L. n. 50/2022, con una conseguente rimodulazione delle risorse aggiuntive stanziate per le singole annualità fino al 2027. Inoltre, è previsto che, al fine di consentire lo svolgimento per gli anni 2022, 2023 e 2024 delle funzioni attribuite alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 s.p.a., il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a trasferire alla medesima società una somma non superiore alla metà della quota massima prevista, nel limite di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Maternità delle atlete non professioniste

  • Si incrementa di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2023, il Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano, di cui 1 milione di euro (annui) è destinato a sostenere la maternità delle atlete non professioniste.

Crediti di imposta strutture sportive e investimenti pubblicitari

  • Viene disposta la proroga, anche per l’anno d’imposta 2023 e per i soli soggetti titolari di reddito d’impresa, del credito d’imposta, nella misura del 65%, per le erogazioni liberali effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Inoltre, è reso applicabile anche agli investimenti effettuati nel primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta pari al 50% degli investimenti effettuati, per gli investimenti pubblicitari di società e associazioni sportive che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali, nel limite massimo di 10 mila euro.

Contributi a fondo perduto per impianti sportivi e piscine

  • Vengono aggiunti 25 milioni di euro, per il 2023, all’incremento disposto, per il 2022, dall’art. 7 del D.L. n. 144/2022, del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», da destinare all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonché al CONI, al Comitato Italiano Paralimpico e alla società Sport e Salute S.p.A., per far fronte all’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica.

Sport e periferie

  • Si incrementa il Fondo “Sport e periferie” di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

Contributi per impiantistica sportiva

  • Viene incrementata di 200 milioni di euro la dotazione del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva, costituito presso l’Istituto per il credito sportivo.

Disposizioni finanziarie e finali 

Superbonus 110% e altri bonus edili

  • Rimane la detrazione nella misura del 110% sulle spese sostenute nel 2023 anche per i lavori condominiali relativamente ai quali la CILAS è stata presentata dopo il 25 novembre 2022, purché entro il 31 dicembre 2022, nonché per i lavori agevolati che comportano la demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali l’istanza di acquisizione del titolo edilizio abilitativo sia stata presentata dopo il 25 novembre 2022, purché entro il 31 dicembre 2022.
    In pratica, per poter continuare ad avere il superbonus al 110% sulle spese 2023, i condomini devono:

·         

    • aver deliberato i lavori entro il 18 novembre, nel qual caso è “sufficiente” il deposito della CILAS entro il 31 dicembre 2022;
    • aver deliberato i lavori tra il 19 e il 24 novembre, nel qual caso è necessario aver anche depositato la CILAS entro il 25 novembre 2022.

Alle ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri, di cui alla lett. d-bis) dell’art. 119, comma 9, del D.L. n. 34/2020, la detrazione spetta anche per gli interventi “trainati” di installazione di impianti solari fotovoltaici, di cui all’art. 119, comma 5 dello stesso D.L., installati in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili sui quali sono realizzati gli interventi “trainanti”, a condizione che questi ultimi immobili siano situati all’interno di centri storici vincolati. La detrazione compete nei limiti stabiliti dall’art. 119, comma 5, del D.L. n. 34/2020. 
E’ applicabile il superbonus con aliquota del 110% anche per gli interventi di installazione degli impianti fotovoltaici di ONLUS, ODV e APS, fino alla soglia di 200 chilowatt.

  • Bonus barriere 75% fino al 2025 – Proroga per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 del c.d. “bonus barriere 75%” di cui all’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020.