L’introduzione della patente a punti in edilizia rappresenta una significativa novità normativa disciplinata dall’articolo 27 del D.Lgs. 81/2008, modificato recentemente dal Decreto Legge n.19 del 2 marzo 2024. Tale obbligo riguarda tutte le imprese e i lavoratori autonomi impegnati nei cantieri temporanei o mobili dove si svolgono attività edili o di ingegneria civile specificate nell’Allegato X del D.Lgs. 81/2008.
Ambito di Applicazione
L’obbligo della patente a punti in edilizia si estende a imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, inclusi quelli con sede nell’Unione Europea o extra-UE. Rimangono esclusi da tale obbligo:
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Fornitori puri di materiali;
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Professionisti con incarichi esclusivamente intellettuali;
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Imprese con attestazione SOA di categoria III o superiore.
Requisiti per la Patente a Punti
Per ottenere la patente punti edilizia è necessario soddisfare i seguenti requisiti:
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Iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
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Regolarità contributiva comprovata dal DURC valido;
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Documento di valutazione dei rischi (DVR), ove richiesto dalla legge;
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Regolarità fiscale prevista dall’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. 241/1997;
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Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), se previsto;
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Formazione obbligatoria per tutti i soggetti coinvolti, come previsto dal D.Lgs. 81/2008.
Il mancato rispetto successivo di uno dei requisiti non comporta automaticamente l’invalidità della patente, salvo eventuali sanzioni specifiche.
Modalità di Richiesta della Patente
La richiesta della patente punti edilizia va inoltrata esclusivamente tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Possono inoltrare la richiesta il rappresentante legale dell’impresa o il lavoratore autonomo, anche attraverso un delegato.
Rilascio e Documentazione Digitale
Il rilascio avviene dopo la verifica documentale dei requisiti effettuata dall’INL. Tutta la documentazione può essere presentata con modalità semplificate attraverso:
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Autocertificazione per iscrizione alla Camera di commercio, DURC e regolarità fiscale;
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Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per formazione, DVR e nomina del RSPP.
La patente viene rilasciata esclusivamente in formato digitale ed è revocata in caso di dichiarazioni mendaci.
Informazioni Contenute nella Patente
Il portale dell’INL fornisce, per ogni patente punti edilizia, i dati relativi a:
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Identificazione del titolare;
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Dati anagrafici del richiedente;
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Numero e data di rilascio;
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Crediti iniziali assegnati e saldo aggiornato;
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Eventuali sospensioni o decurtazioni dei punti.
Assegnazione e Recupero Crediti
Al momento del rilascio vengono assegnati 30 crediti, incrementabili fino a un massimo di 100. In caso di violazioni gravi, la patente può essere sospesa fino a 12 mesi:
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Obbligatoria: in caso di incidenti mortali imputabili a grave negligenza del datore di lavoro o dirigenti.
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Facoltativa: per incidenti con conseguenze permanenti imputabili a colpa grave.
I crediti decurtati possono essere recuperati fino a 15 punti, previa valutazione di una Commissione territoriale, attraverso la dimostrazione della formazione obbligatoria e investimenti in sicurezza sul lavoro.
Sanzioni Previste
Operare senza la patente a punti edilizia, o con meno di 15 punti, comporta:
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Multa pari al 10% del valore dei lavori (minimo 6.000 euro);
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Esclusione per 6 mesi dalla partecipazione ai lavori pubblici;
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Comunicazione della violazione all’ANAC e al Ministero delle infrastrutture per l’interdizione temporanea.
Il committente o il responsabile lavori che omette la verifica del possesso della patente rischia multe fino a 2.562,91 euro.
Fonti Normative
La patente punti edilizia costituisce uno strumento essenziale per elevare la sicurezza e garantire standard di qualità e affidabilità nel settore edilizio.