MODELLO REDDITI PF 2022
In questa sezione potrai inviare e condividere i documenti per predisporre la dichiarazione dei redditi in modo rapido e sicuro. Invia file di grandi dimensioni (fino a 100 gb) da qualsiasi dispositivo (smartphone, tablet e/o computer) tramite browser. Si richiede di effettuare un unico invio dopo aver raccolta tutta la documentazione utile per la dichiarazione dei redditi.
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE
- documento di identità personale (patente o carta d’identità)
- Lettera di incarico (link modulo)
- Situazione familiari a carico/status (link modulo)
- Modello 730 o Redditi PF dell’anno precedente (se non già predisposto dal nostro Studio)
Al fine di agevolare il caricamento riepiloghiamo le spese ricorrenti e le novità di quest’anno (link)
CARICAMENTO DOCUMENTAZIONE
Le novità del modello REDDITI PF 2022
Le
novità contenute nel modello di quest’anno sono le seguenti.
- Riduzione della pressione fiscale del
lavoratore dipendente: dall’anno d’imposta 2021 l’importo annuale del trattamento
integrativo e dell’ulteriore detrazione è aumentato a 1.200 euro;
- Credito d’imposta prima casa under 36: è possibile la fruizione in
dichiarazione del credito d’imposta maturato dagli under 36 con ISEE non
superiore a 40.000 euro per l’acquisto della prima casa assoggettato ad
IVA;
- Superbonus: dall’anno d’imposta 2021, per le spese
per l’abbattimento delle barriere architettoniche sostenute congiuntamente
agli interventi sismabonus e ecobonus, è possibile fruire dell’aliquota
maggiorata del 110%;
- Visto superbonus: con riferimento alle spese per interventi rientranti nel Superbonus,
per le quali il contribuente fruisce della detrazione in dichiarazione,
sostenute a decorrere dal 12 novembre 2021, a fronte di fatture emesse da
tale data, è richiesto l’apposizione del visto di conformità;
- Colonnine di ricarica: per gli interventi di installazione
delle colonnine di ricarica iniziati nel 2021 sono previsti dei nuovi
limiti di spesa;
- Recupero del patrimonio edilizio: è possibile fruire della detrazione
prevista per il recupero del patrimonio edilizio anche per le spese di
sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori
di emergenza a gas di ultima generazione;
- Bonus mobili: è innalzato a 16.000 euro il limite
massimo delle spese per cui è possibile fruire della relativa detrazione;
- Spese veterinarie: è stato innalzato a 550 euro il
limite massimo delle spese veterinarie per cui è possibile fruire della
relativa detrazione;
- Spese per i conservatori: è possibile fruire della detrazione
del 19% per le spese sostenute per l’iscrizione dei ragazzi ai
conservatori, agli AFAM, a scuole di musica iscritte nei registri
regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo
studio e la pratica della musica. Si può fruire della detrazione, fino ad
un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro, solo se il
reddito complessivo non supera i 36.000 euro;
- Comparto sicurezza: è stato innalzato a 609,50 euro
l’importo della detrazione spettante agli appartenenti al comparto
sicurezza (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
ottobre 2021);
- Depuratori: è possibile fruire in dichiarazione
del credito d’imposta per i depuratori acqua e riduzione consumo di
contenitori in plastica;
- Locazioni brevi: dall’anno 2021 il regime delle
locazioni brevi è applicabile solo ai contribuenti che destinano a
locazione non più di 4 immobili.
Ricordiamo
inoltre le principali detrazioni[1] di cui potrà
usufruire il contribuente.
·
Detrazione per il
coniuge non separato legalmente nella misura di 800 euro fino a 15.000 euro di
reddito; di 690 euro per un reddito tra 15.000 e fino a 40.000; di 690 euro per
i redditi sopra i 40.000 euro inferiori a 80.000 euro. La detrazione è altresì
aumentata di 10 euro se il reddito complessivo supera i 29.000 euro ma non
oltre i 29.200 euro; 20 euro se il reddito complessivo è tra i 29.200 euro e
34.700 euro; 30 euro se è superiore a 34.700 ma inferiore a 35.000 euro; 20
euro se superiore a 35.000 euro ma inferiore a 35.100 euro; 10 euro, se il
reddito è tra 35.100 e 35.200 euro;
·
Detrazione per figli a
carico nella
misura, per ogni figlio, di un importo pari a 1.220 euro per ogni figlio di età
compresa tra 0 e 3 anni, di un importo pari a 950 euro per ogni figlio di età
superiore ai 3 anni. La detrazione è aumentata a 1.350 euro per ciascun figlio
con disabilità di età superiore a tre anni e a 1.620 euro per ciascun figlio
con disabilità di età inferiore a tre anni.
Nel
caso in cui i figli a carico siano più di tre le stesse detrazioni sono
aumentate di 200 euro per ciascun figlio.
Il calcolo della detrazione per figli a
carico avviene moltiplicando la detrazione base (950 euro per figli maggiori di
3 anni, 1.220 euro per figli minori di 3 anni) il reddito teorico (95.000) a
cui si deve sottrarre il reddito complessivo. Il tutto va poi diviso per il
reddito teorico di 95.000. Per ogni figlio successivo al primo il reddito teorico è aumentato di 15.000;
·
Detrazione per le spese
mediche sopra
la franchigia di 129,11 euro nella misura del 19%;
·
Detrazione per le spese
funebri, nella
misura del 19%, sostenute in dipendenza della morte di persone,
indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse, per
importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;
·
Detrazione per le spese
veterinarie sostenute
per la cura degli animali domestici nella misura del 19% con franchigia di
129,11 euro, fino ad un massimo di 550 euro;
·
Detrazione degli
interessi passivi sul mutuo per l’acquisto o la costruzione della prima casa nella misura del 19%
fino a un massimo di 4.000 euro in caso di acquisto e fino a un massimo di
2.582,28 in caso di costruzione. Se il mutuo è intestato a più persone, ogni
cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di
interessi.
·
Detrazione per spese di
assicurazione sulla vita e infortuni, con durata non inferiore a 5 anni che non
concedano una concessione di prestiti, nella misura massima di 530 euro (per i
contratti con rischio di non autosufficienza il limite è 1.291,14 e, dal 2016,
750 euro per i premi assicurativi di rischio morte per disabili gravi);
·
Detrazione per
interventi di recupero del patrimonio edilizio nella misura del 50%
per un massimo di 96.000 ero di spese sostenute;
·
Detrazione per le spese
sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore
ad A+ finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un
ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro fino al 2020. Dal 1° gennaio
2021 al 31 dicembre 2021, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa
non superiore a 16.000 euro;
·
Detrazione per le spese
relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici in misura (dal 50% al
65%, 70-75%, 80-85%) e limiti diversi a seconda della tipologia di intervento;
·
Detrazione per gli interventi
relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone
sismiche ad alta pericolosità, nella misura del 50% su un ammontare
complessivo di 96.000 euro (la detrazione è elevata al 70% nel caso in cui la
realizzazione degli interventi produce una riduzione del rischio sismico che
determina il passaggio a una classe di rischio inferiore, se dall’intervento
deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta
nella misura dell’80%);
·
Detrazione per le spese
relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici in misura (dal 50% al
65%, 70-75%, 80-85%) e limiti diversi a seconda della tipologia di intervento;
·
Superbonus 110%, per spese sostenute dal
1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi,
effettuati su unità immobiliari residenziali e su parti comuni condominiali o
di edifici in condominio. Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già
vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di
riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus), nonché per quelli di
recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus).
Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni
specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla
adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi
“trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati
congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”). Gli interventi
devono essere realizzati su parti comuni di edifici residenziali in
“condominio” (sia trainanti, sia trainati), su edifici residenziali
unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati), su unità
immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi
autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative
pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché su singole unità immobiliari
residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo
trainati).
·
Detrazione delle spese
di istruzione per
la frequenza della scuola dell’infanzia,
del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado nella
misura del 19% per un importo annuo non superiore a 800 euro per ciascun alunno
o studente;
·
Detrazione delle spese
per la frequenza di corsi di istruzione universitaria statali e non statali,
in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita
annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
·
Detrazione per le spese
sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea di un’università
situata in un comune diverso da quello di residenza per i canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in
base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo o per
canoni relativi ai contratti di ospitalità. Per fruire della detrazione
l’università deve essere ubicata in un comune distante almeno 100 chilometri
dal comune di residenza dello studente e comunque in una provincia diversa.
L’importo da indicare non può essere superiore a 2.633 euro e la detrazione si
applica nella misura del 19%;
·
Detrazione per le spese
per attività sportive praticate dai ragazzi con età compresa tra 5 e 18 anni
inerenti all’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive,
palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica
sportiva dilettantistica. L’importo massimo previsto per la detrazione è di 210
euro per figlio;
·
Detrazioni per i
compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto
dell’immobile da adibire ad abitazione principale. L’importo massimo da
indicare è di 1.000 euro;
·
Detrazione per le
erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 euro
annui a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche ed altri eventi
straordinari nella
misura del 19%;
·
Detrazione del 30% per
le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS per un importo non
superiore a 30.000 euro;
·
Detrazione per
gli inquilini di alloggi adibiti
ad abitazione principale con qualsiasi contratto stipulato o rinnovato nella misura di 300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71
euro o nella misura di 150 euro se il reddito complessivo è compreso tra
15.493,72 e 30.987,41 euro;
·
Detrazione per gli
inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratto a canone
concordato nella
misura di 495,80 euro se il reddito complessivo
non supera 15.493,71 euro o nella misura di 247,90 euro se il reddito
complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;
·
Detrazione per
contratti di locazione stipulati con giovani di età compresa tra 20 e 30 anni per unità immobiliare
da destinare ad abitazione principale nella misura di 991,60 euro. La
detrazione spetta per i primi 3 anni se il reddito complessivo non supera
15.493,71 euro;
·
Detrazione a favore dei lavoratori dipendenti che per motivi di lavoro trasferiscono la propria residenza nel comune del lavoro o limitrofo, nella misura di 991,60 euro se il reddito
complessivo non supera i 15.493,71 euro e 495,80 euro se il reddito complessivo
è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro. La detrazione è prevista per i
primi 3 anni.
ATTENZIONE: Si ricorda che le spese che hanno diritto alla
detrazione fiscale del 19%, sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, saranno
detraibili solo se pagate con un sistema tracciabile, ad eccezione delle
spese sostenute per acquistare medicinali e dispositivi medici e per
prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private
accreditate al servizio sanitario nazionale.
Le
“detrazioni” Irpef riducono
l’imposta lorda del corrispondente periodo d’imposta. Quindi la condizione che
dà diritto alla detrazione è che ci sia una imposta lorda: le detrazioni
eccedenti l’imposta lorda vengono perse.
Le deduzioni riguardano una serie di
spese per cui il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta si
riduce.
Tra
le deduzioni ricordiamo:
·
i
contributi previdenziali e assistenziali
obbligatori e volontari versati all’ente pensionistico di appartenenza
(anche per i famigliari fiscalmente a carico);
·
i contributi
versati per il riscatto degli anni di università, quelli versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, quelli versati al fondo dalle casalinghe;
·
i
contributi versati alle forme di previdenza
complementare collettive (fondi pensione) e individuali (assicurazioni sulla
vita) per un importo fino a 5.164,57 euro. La deduzione è estesa ai
contributi a favore delle persone fiscalmente a carico aventi reddito
insufficiente a consentire la deduzione dei contributi;
·
l’assegno periodico
corrisposto al coniuge a seguito di separazione o divorzio, esclusi
però gli importi destinati al mantenimento dei figli;
·
le
spese sostenute dai disabili per prestazioni
del medico generico, acquisto di medicinali, assistenza specifica, operatori
dedicati all’assistenza diretta della persona;
·
il
50% delle le spese sostenute dai genitori adottivi di
minori stranieri;
·
i
contributi per gli addetti ai servizi
domestici e familiari per un importo massimo pari a 1.549,37 euro.
ATTENZIONE: Si ricorda che in presenza di criptovalute e di determinate condizioni,
così come chiarito dall’Agenzia Entrate nella risposta all’interpello n. 788
del 24 novembre 2021, deve essere compilato il quadro RW. Vi invitiamo
pertanto a segnalarci se detenete criptovalute.
[1] Per
evidenti ragioni di “spazio”, gli elenchi delle detrazioni e deduzioni
riportate in questa lettera e nella relativa check list non sono esaustivi ma
si limitano ai casi che abbiamo ritenuto maggiormente ricorrenti.
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA PER TUTTI I CONTRIBUENTI:
1. documento di identità personale (patente o carta d’identità)
2. Lettera di incarico (link modulo)
2. codice fiscale del contribuente e del coniuge e altri familiari fiscalmente a carico (link modulo)
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA PER TUTTI I CONTRIBUENTI:
1. documento di identità personale (patente o carta d’identità)
2. Lettera di incarico (link modulo)
2. codice fiscale del contribuente e del coniuge e altri familiari fiscalmente a carico (link modulo)
Nel caricamento dei dati è necessario anche allegare la lettera di impegno telematico da scaricare al seguente link ed allegarla insieme agli altri documenti.