Dal 1° gennaio 2025, sono entrate in vigore importanti modifiche al trattamento fiscale dei rimborsi spese per i professionisti in Italia, introdotte dal Decreto Legislativo n. 192/202412. Queste novità hanno un impatto significativo sulla determinazione del reddito di lavoro autonomo e sul regime fiscale applicabile.
Principali cambiamenti
Neutralità fiscale dei rimborsi spese
Le somme percepite dal professionista a titolo di rimborso spese per l’esecuzione di un incarico, quando addebitate analiticamente al committente, non concorrono più alla formazione del reddito imponibile. Questo significa che:
- I rimborsi spese non sono più considerati compensi
- Non sono soggetti a ritenuta d’acconto
- Non rientrano nel calcolo del reddito professionale
Fino al 2024, le spese (normalmente di trasferta) addebitate analiticamente al cliente concorrevano al monte degli onorari, sia per i professionisti in regime ordinario che per quelli in regime forfetario. Questo comportava un “gonfiamento” del reddito imponibile, pur essendo poi le spese integralmente deducibili per i professionisti in regime ordinario.
Indeducibilità delle spese rimborsate
Specularmente, le spese sostenute dal professionista e poi rimborsate dal cliente diventano fiscalmente indeducibili. Questa modifica mira a creare un equilibrio tra l’esclusione dei rimborsi dal reddito e la loro indeducibilità.
Le novità dal 2025
L’art. 54 del TUIR, recentemente riformulato, introduce un’importante novità: a partire dall’anno d’imposta 2025, le somme percepite dal lavoratore autonomo a titolo di rimborso spese per l’esecuzione di un incarico, addebitate analiticamente al committente, non concorrono più alla formazione del reddito.
Inoltre:
- I rimborsi spese di trasferta effettuati nel rispetto del nuovo art. 54 del TUIR non saranno più considerati “compensi” e, di conseguenza, non saranno soggetti a ritenuta d’acconto.
- Le spese sostenute e oggetto di riaddebito analitico saranno indeducibili.
DEDUZIONE
Quando le spese possono essere dedotte
Le spese potranno essere dedotte solo nei seguenti casi:
- Il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione disciplinati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
- La procedura esecutiva individuale nei confronti del committente è risultata infruttuosa.
- Il diritto alla riscossione del credito si è prescritto.
- Il rimborso non è stato effettuato entro un anno dalla fatturazione e l’importo complessivo (compenso e spese) è inferiore a 2.500 euro.
Profili non modificati dalla riforma
La riforma non ha modificato due aspetti chiave:
- IVA: I rimborsi spese restano imponibili IVA e non esclusi ex art. 15 del D.P.R. n. 633/1972, in quanto non sono considerati spese “anticipate in nome e per conto” del committente.
- Rimborsi a forfait: I rimborsi spese forfetari continuano ad essere trattati come compensi imponibili. Specularmente, le spese effettivamente sostenute dai professionisti in regime ordinario resteranno deducibili secondo le regole previste per le spese di vitto, alloggio e rappresentanza.
Conclusioni
Le modifiche introdotte a partire dal 2025 rappresentano un’importante semplificazione per i professionisti, eliminando il meccanismo che finora gonfiava il reddito imponibile senza benefici fiscali reali. Tuttavia, occorre prestare attenzione alle condizioni per la deducibilità delle spese non rimborsate, nonché alla distinzione tra rimborsi analitici e forfetari, che continua a incidere sul trattamento fiscale applicabile.