16 ottobre – Martedì

IMPOSTE DIRETTE – Ritenute su premi e vincite di lotterie, spettacoli di abilità e simili

Attività – Versamento delle ritenute alla fonte sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese di agosto ed inerenti a lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni e altre fattispecie assimilate.

Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.

Modalità – Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:

16 ottobre – Martedì

IMPOSTE DIRETTE – Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, autonomo e provvigioni

Attività – Versamento delle ritenute alla fonte, operate nel mese di settembre, sui redditi derivanti da:

  1. compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente;
  2. compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali;
  3. provvigioni inerenti a rapporti di commissioni, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari;
  4. compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituali, derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere rientranti nella categoria dei redditi diversi;
  5. corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa nei confronti di condomini.

Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.

Modalità – Versamento con il modello F24, riportando i seguenti codici tributo:

Sanzioni  In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

Il versamento delle ritenute da parte del condomino deve essere eseguito dai condomini tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. L’inosservanza di tale norma comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

Ravvedimento operoso – E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

16 ottobre – Martedì

IMPOSTE DIRETTE – Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro

Attività – Versamento delle ritenute alla fonte sulle indennità per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente (Tfr-trattamento di fine rapporto).

Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.

Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1012 – Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata.

Sanzioni  In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

Ravvedimento operoso – E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

16 ottobre – Martedì

IMPOSTE DIRETTE – Ritenute su interessi e redditi di capitali

Attività – Versamento delle ritenute alla fonte su interessi e su redditi di capitale vari, diversi dai dividendi, corrisposti e/o maturati nel corso del mese di settembre.

Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.

Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo:

Sanzioni  In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

Ravvedimento operoso – E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

16 ottobre – Martedì

IMPOSTE DIRETTE – Ritenute su dividendi e utili

Attività – Pagamento delle ritenute alla fonte sugli ammontari corrisposti nel corso del trimestre solare luglio-agosto-settembre inerenti a:

Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta (società di capitali ed enti commerciali, istituti di credito e altri intermediari residenti per i dividendi esteri).

Modalità – Il pagamento va eseguito esclusivamente in via telematica, utilizzando il Modello F24, e specificando gli appropriati codici tributo e cioè:

16 ottobre – Martedì

IMPOSTE DIRETTE – Ritenute su redditi derivanti da riscatti polizze vita

Attività – Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale corrisposti e/o maturati nel corso del mese di settembre e derivanti da riscatti e/o da scadenze di polizze vita che sono state stipulate entro il 31 dicembre 2000, tenendo presente che si deve ritenere escluso l’evento morte.

Soggetti obbligati – Imprese di assicurazione.

Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1680 – Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazioni sulla vita.

Sanzioni  In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

Ravvedimento operoso – E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

16 ottobre – Martedì

IMPOSTE DIRETTE – Ritenute sui pignoramenti presso terzi

Attività – Versamento delle ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente che sono state operate a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure.

Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.

Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1049 – Ritenuta operata a titolo d’acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio.

Sanzioni  In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

Ravvedimento operoso – E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

16 ottobre – Martedì

IMPOSTE DIRETTE – Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online

Attività – Versamento delle ritenute, in misura pari al 21%, operate a settembre relativamente ai contratti di locazione “breve” per i quali l’intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento.

Le “locazioni brevi” sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali.
La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di imposta in caso di opzione per la cedolare secca ovvero a titolo di acconto se il beneficiario non sceglie, in sede di dichiarazione dei redditi, di applicare il regime della cedolare.

Soggetti obbligati – Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve.

Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1919 – Ritenuta operata all’atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve –articolo 4, comma 5, decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.

La ritenuta va calcolata sull’importo del canone o corrispettivo lordo indicato nel contratto di locazione breve; non devono essere assoggettati a ritenuta eventuali penali o caparre o depositi cauzionali (si tratta di somme di denaro diverse ed ulteriori rispetto al corrispettivo).
Nella compilazione del modello F24, oltre al codice tributo, va riportato anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta.

Sanzioni  In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

Ravvedimento operoso – E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

16 ottobre – Martedì

IMPOSTE DIRETTE – Ritenute su indennità di esproprio occupazione

Attività – Versamento delle ritenute alla fonte sulle indennità di esproprio e/o occupazione corrisposte nel corso del mese di settembre.

Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.

Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1052 – Indennità di esproprio occupazione.

Sanzioni  In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

Ravvedimento operoso – E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

16 ottobre – Martedì

IMPOSTE DIRETTE – Ritenute su contributi corrisposti a imprese

Attività – Versamento delle ritenute alla fonte sui contributi corrisposti ad imprese nel corso del mese di settembre da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici.

Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.

Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1045 – Ritenute su contributi corrisposti da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici.

Sanzioni  In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

Ravvedimento operoso – E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

16 ottobre – Martedì

IMPOSTE DIRETTE – Versamento ritenute emolumenti arretrati

Attività – Versamento delle ritenute alla fonte sugli emolumenti arretrati operate nel corso del mese di settembre.

Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.

Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1002 – Ritenute su emolumenti arretrati.

Sanzioni  In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

Ravvedimento operoso – E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

16 ottobre – Martedì

IMPOSTE DIRETTE – Ritenute sui bonifici per ristrutturazione

Attività – Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di settembre sui bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quale compete la detrazione d’imposta.

Soggetti obbligati – Banche e Poste italiane.

Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1039 – Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d’imposta.

Sanzioni  In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

Ravvedimento operoso – E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

16 ottobre – Martedì

IMPOSTE DIRETTE – Addizionale regionale Irpef

Attività – Versamento della rata o quota dell’addizionale regionale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese di settembre.

Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.

Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 3802 – Addizionale regionale all’Irpef-sostituti d’imposta.

Sanzioni  In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

Ravvedimento operoso – E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

16 ottobre – Martedì

IMPOSTE DIRETTE – Addizionale comunale Irpef  – Versamento rata

Attività – Versamento della rata o quota dell’addizionale comunale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese settembre.

Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.

Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 3848 – Addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal sostituti d’imposta-Saldo.

Sanzioni  In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

Ravvedimento operoso – E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

16 ottobre – Martedì

IMPOSTE DIRETTE – Addizionale stock options

Attività – Versamento dell’addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d’imposta nel corso del mese di settembre.

Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.

Modalità – Versamento con il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributi:

Sanzioni  In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

Ravvedimento operoso – E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

16 ottobre – Martedì

IMPOSTE DIRETTE – Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato

Attività – Versamento dell’imposta sostitutiva applicata sull’entità delle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso del mese di agosto (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).

Soggetti obbligati – Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati.

Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1102 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari.

Sanzioni  In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

Ravvedimento operoso – E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

IMPOSTE DIRETTE – Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito

Attività – Versamento dell’imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell’ipotesi di revoca intervenuta nel corso del mese di agosto (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).

Soggetti obbligati – Banche, Sim e società fiduciarie.

Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1103 – Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale”.

Sanzioni  In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

Ravvedimento operoso – E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

16 ottobre – Martedì

IMPOSTE DIRETTE – Imposta sostitutiva su premi di risultato

Attività – Versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese di settembre in relazione a premi di risultato.

Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.

Modalità – Versamento con il modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:

Sanzioni  In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

Ravvedimento operoso – E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

16 ottobre – Martedì

IMPOSTE DIRETTE – Tobin tax – Versamento

Attività – Versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. “Tobin tax”) relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.

Soggetti obbligati – Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell’esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti.

Modalità – Versamento mediante il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

Per consentire la corretta indicazione in F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello Stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo “72” denominato “rappresentante fiscale”.
I soggetti non residenti tenuti al versamento dell’imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1211.
I soggetti non residenti tenuti al versamento dell’imposta ed esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.

Sanzioni  In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

Ravvedimento operoso – E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

16 ottobre – Martedì

IMPOSTE DIRETTE – Dichiarazione redditi – Modello Redditi ENC – Versamento

Attività – Versamento, relativo alle imposte (IRES e IRAP) a titolo di saldo 2017 e di primo acconto 2018:

E’ possibile, per coloro che hanno scelto il versamento rateale con maggiorazione dello 0,4%, optare per la rideterminazione del piano rateale in 4 rate anziché 5, evitando il versamento della seconda rata il 20 agosto (D.P.C.M. 10 agosto 2018).
In tal caso, va versata la terza rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interesse pari allo 0,62%.

Soggetti obbligati – Enti non commerciali ed equiparati, titolari di partita Iva.

Modalità – Il versamento va fatto con il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

Sanzioni  In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

Ravvedimento operoso – E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

16 ottobre – Martedì

IMPOSTE DIRETTE – Modello Redditi SP – Versamento rate

Attività – Versamento, relativo alle imposte (IRPEF e IRAP) a titolo di saldo 2017 e di primo acconto 2018:

E’ possibile, per coloro che hanno scelto il versamento rateale con maggiorazione dello 0,4%, optare per la rideterminazione del piano rateale in 4 rate anziché 5, evitando il versamento della seconda rata il 20 agosto (D.P.C.M. 10 agosto 2018).
In tal caso, va versata la terza rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interesse pari allo 0,62%.

Soggetti obbligati – Società di persone ed equiparati, titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2018.

Modalità – Il versamento va fatto con il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

Sanzioni  In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

Ravvedimento operoso – E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

16 ottobre – Martedì

IMPOSTE DIRETTE – Dichiarazione redditi – Modello Redditi SC – Versamento rate

Attività – Versamento, relativo alle imposte (IRES e IRAP) a titolo di saldo 2017 e di primo acconto 2018:

E’ possibile, per coloro che hanno scelto il versamento rateale con maggiorazione dello 0,4%, optare per la rideterminazione del piano rateale in 4 rate anziché 5, evitando il versamento della seconda rata il 20 agosto (D.P.C.M. 10 agosto 2018).
In tal caso, va versata la terza rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interesse pari allo 0,62%.

Soggetti obbligati – Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

Modalità – Il versamento va fatto con il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

Sanzioni  In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

Ravvedimento operoso – E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

16 ottobre – Martedì

IMPOSTE DIRETTE – Dichiarazione redditi – Modello Reddito PF – Versamento rate

Attività – Versamento, relativo alle imposte (IRPEF e IRAP) a titolo di saldo 2017 e di primo acconto 2018:

E’ possibile, per coloro che hanno scelto il versamento rateale con maggiorazione dello 0,4%, optare per la rideterminazione del piano rateale in 4 rate anziché 5, evitando il versamento della seconda rata il 20 agosto (D.P.C.M. 10 agosto 2018).
In tal caso, va versata la terza rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interesse pari allo 0,62%.

Soggetti obbligati – Le persone fisiche, titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione del modello Redditi PF 2018.

Modalità – Il versamento va fatto con il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

Sanzioni  In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

Ravvedimento operoso – E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

16 ottobre – Martedì

IVA – Dichiarazione annuale IVA – Versamento rata

Attività – Versamento della ottava rata, con la maggiorazione per interessi di dilazione, dell’Iva inerente l’anno d’imposta 2017 risultante dalla dichiarazione annuale.

Soggetti obbligati – Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professioni.

Modalità – Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo:

Sanzioni  In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

Ravvedimento operoso – E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

16 ottobre – Martedì

IVA – Liquidazione Iva periodica – Soggetti mensili

Attività – Liquidazione e versamento dell’ammontare di Iva a credito dell’Erario relativa al mese di settembre.

Soggetti obbligati – Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professioni in regime mensile.

Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 6009 – Versamento Iva mense settembre.

Sanzioni  In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

Ravvedimento operoso – E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

16 ottobre – Martedì

TASSE E IMPOSTE VARIE – Imposta sugli intrattenimenti

Attività – Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di agosto da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività similari.

Soggetti obbligati – Soggetti che esercitano attività di intrattenimento.

Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 6728 – Imposta sugli intrattenimenti.

Sanzioni  In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

Ravvedimento operoso – E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

16 ottobre – Martedì

ACCISE – Accise

Attività – Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di settembre.

Soggetti obbligati – I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:

Modalità – Versamento con il modello F24-Accise.

Sanzioni  In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

Ravvedimento operoso – E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

20 ottobre – Sabato

IVA – Soggetti che hanno aderito al MOSS – Dichiarazione e versamento Iva

Attività – Presentazione in forma telematica, di apposita dichiarazione, relativa al terzo trimestre, al fine di assolvere l’adempimento previsto dall’art. 74-quinquies, comma 6, D.P.R. n. 633/1972.

Entro lo stesso termine va effettuato il versamento dell’IVA trimestrale.

Soggetti obbligati – Soggetti che aderiscono al regime facoltativo Moss per servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi Iva (B2C) stabiliti in altri Stati membri.

Modalità – Il soggetto registrato, accedendo alla propria area riservata e seguendo le istruzioni ivi fornite, deve presentare, anche in mancanza di operazioni, la dichiarazione Iva Moss compilando l’apposito schema online.

La dichiarazione deve contenere l’indicazione del numero identificativo Iva, del periodo di riferimento, della valuta utilizzata e delle prestazioni effettuate, suddivise per ciascuno Stato membro del consumatore.

Dalla dichiarazione trimestrale devono risultare, tra l’altro, l’ammontare delle prestazioni di servizi effettuate, le aliquote applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o residenza dei committenti e l’IVA dovuta in ciascuno Stato. In assenza di operazioni, la dichiarazione va, comunque, presentata con saldo pari a zero.

Il versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione va fatto:

  1. per i soggetti registrati al Regime Ue, accedendo alla propria area riservata e seguendo le istruzioni ivi fornite, con addebito sul proprio conto corrente postale o bancario;
  2. per i soggetti registrati al Regime non Ue e per quelli che non sono in possesso di conto bancario o postale in Italia, mediante bonifico su un conto aperto presso la Banca d’Italia, il cui codice Iban è disponibile sul Portale Moss.

22 ottobre – Lunedì

IVA – Misuratori fiscali

La data originaria di scadenza è il 20 ottobre e slitta in quanto cade di sabato.

Attività – Invio, mediante trasmissione telematica, dei dati inerenti al terzo trimestre dell’anno 2018.

Soggetti obbligati – Soggetti obbligati all’adempimento sono i laboratori di assistenza e di manutenzione dei misuratori fiscali.

Modalità – I laboratori di assistenza e manutenzione su misuratori fiscali devono procedere ad effettuare la trasmissione telematica relativa al trimestre solare precedente dei dati inerenti ai misuratori fiscali.

25 ottobre – Giovedì

IMPOSTE DIRETTE – Modello 730 – Integrativo

Attività – Presentazione al Centro di assistenza fiscale (CAF) del modello 730 “integrativo” da parte di coloro che hanno presentato il modello 730 e si accorgono di non aver fornito alcuni elementi da indicare nella dichiarazione che non incidono sulla determinazione dell’imposta o che comportano un rimborso o un minor debito fiscale.

Soggetti obbligati – I contribuenti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale e hanno presentato il modello 730.

Modalità – Consegna diretta al Centro di assistenza fiscale (CAF).

25 ottobre – Giovedì

TASSE E IMPOSTE VARIE – Elenchi Intrastat – Periodicità mensile e trimestrale

Attività – Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi:

A partire 2018:
– ai fini fiscali, permane soltanto l’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;
– non vanno presentati gli elenchi riepilogativi – aventi periodi di riferimento a partire da tale data – concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.
Devono essere presentati ai soli fini statistici:
– gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro.
– gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.
Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

Soggetti obbligati – Operatori intracomunitari (iscritti al Vies) tenuti all’adempimento mensile, in quanto risultano aver posto in essere cessioni/acquisti di beni e servizi resi/ricevuti superiori a euro 50.000,00 nel corso del precedente trimestre solare e/o in uno dei quattro trimestri precedenti.

Modalità – Trasmissione esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all’Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi intracomunitarie.

29 ottobre – Lunedì

TASSE E IMPOSTE VARIE – Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento

La data originaria di scadenza è il 28 ottobre e slitta in quanto cade di domenica.

Attività – Pagamento della terza rata del V periodo contabile (settembre-ottobre), pari al 25% del PREU dovuto per il III periodo contabile (maggio-giugno).

Soggetti obbligati – Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

Modalità – Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: “5159-prelievo erariale unico ed interessi – V periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all’art. 110, c.6, del TULPS (risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)”.

La misura del PREU è determinata in misura pari al 19,25% (per le slot machine ex art. 110, comma 6, lett. a) TULPS) e 6,25% (per le videolottery ex art. 110, comma 6, lett. a) TULPS) dell’ammontare delle somme giocate, dal 1° settembre 2018 al 30 aprile 2019 (art. 9, comma 6, D.L. n. 87/2018).

31 ottobre – Mercoledì

COMUNICAZIONI – Comunicazione periodica intermediari finanziari

Attività – Termine ultimo per la Comunicazione, all’Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

Soggetti obbligati – Operatori finanziari indicati all’art. 7, comma 6 D.P.R. 605/1973.

Modalità – Trasmissione esclusivamente in via telematica.

31 ottobre – Mercoledì

COMUNICAZIONI – Bonus autotrasportatori per consumi gasolio 3° trimestre

Attività – Gli esercenti attività di autotrasporto possono fruire del bonus fiscale relativo ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre dell’anno in corso, mediante la presentazione di un’apposita dichiarazione.

Soggetti obbligati – Hanno diritto al beneficio fiscale:

Modalità – L’istanza va presentata, alternativamente:

Per la predisposizione dei file relativi alle dichiarazioni da inviare a mezzo del servizio telematico, l’Agenzia precisa che è possibile:

oppure

31 ottobre – Mercoledì

IMPOSTE DIRETTE – Modello 770/2018 – Presentazione

Attività – Presentazione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione dei sostituti d’imposta inerente l’anno 2017.

Soggetti obbligati – I sostituti d’imposta per quanto attiene alle ritenute operate su dividendi, sui proventi da partecipazione, sui redditi di capitale, sulle operazioni di natura finanziaria e sulle indennità di esproprio, nonché ai versamenti effettuati, alle compensazioni operate e ai crediti d’imposta utilizzati.

Modalità – Invio telematico del modello direttamente o tramite un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).

Il Modello 770 è composto dal frontespizio e dai quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX e SY.
Entro la stessa data del 31 ottobre è possibile inviare le Certificazioni Uniche (mod. CU) contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

31 ottobre – Mercoledì

IMPOSTE DIRETTE – Modello Redditi PF e SP – Presentazione

Attività – Termine ultimo per la presentazione del modello Redditi PF e SP relativo all’anno d’imposta 2017.

Soggetti obbligati – Sono tenute all’adempimento le persone fisiche, le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate.

Modalità – La dichiarazione, da presentare per via telematica all’Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:

È, inoltre, possibile consegnare la dichiarazione ad un ufficio locale dell’Agenzia delle entrate abilitato a fornire il servizio telematico.

Per maggiori dettagli vedi l’Approfondimento.

31 ottobre – Mercoledì

IMPOSTE DIRETTE – Modello Redditi SC – Presentazione

Attività – Termine ultimo per la presentazione del modello Redditi SC relativo all’anno d’imposta 2017 per i soggetti che hanno chiuso il periodo d’imposta il 31/12/2017.

Soggetti obbligati – Soggetti Ires con periodo d’imposta o esercizio sociale coincidente con l’anno solare.

Modalità – La presentazione del modello Redditi SC deve avvenire esclusivamente in via telematica diretta o mediante intermediari abilitati.

Per maggiori dettagli vedi l’Approfondimento.

31 ottobre – Mercoledì

IMPOSTE DIRETTE – Modello Redditi ENC – Presentazione

Attività – Termine ultimo per la presentazione del modello Redditi ENC relativo all’anno d’imposta 2017 per i soggetti che hanno chiuso il periodo d’imposta il 31/12/2017.

Soggetti obbligati – Enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i trust, soggetti all’Ires, nonché società ed enti non residenti soggetti all’IRES.

Modalità – La dichiarazione, da presentare per via telematica all’Agenzia delle entrate, può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:

Per maggiori dettagli vedi l’Approfondimento.

31 ottobre – Mercoledì

IMPOSTE DIRETTE – Dichiarazione IRAP – Presentazione

Attività – Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IRAP relativa l’anno d’imposta 2017.

Soggetti obbligati – Contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IRAP.

Modalità – La dichiarazione IRAP, da presentare in via telematica all’Agenzia delle entrate, può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:

Per maggiori dettagli vedi l’Approfondimento.

31 ottobre – Mercoledì

COMUNICAZIONI – Remissione in bonis

Attività – Termine ultimo, per “sanare” l’eventuale omessa o tardiva effettuazione di comunicazioni o altri adempimenti di natura formale alla cui preventiva presentazione è subordinato l’accesso a benefici fiscali o regimi fiscali opzionali.

Soggetti obbligati – Contribuenti interessati alla fruizione di benefici fiscali ovvero di regimi fiscali opzionali.

Modalità – Al fine di sanare la violazione il soggetto interessato deve:

Inoltre, analogamente a quanto previsto per il ravvedimento operoso, è necessario che:

     Cosa cambia

A decorrere dall’11 giugno 2018, per il versamento occorre utilizzare i suddetti codici tributo esclusivamente nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE):
– 8114 denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS”;
– 8115 denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS 5 per mille.

31 ottobre – Mercoledì

COMUNICAZIONI – Opzioni Iva ed imposte dirette

Attività – Comunicazione, in via telematica, dell’esercizio o della revoca dell’opzione per i soggetti che non presentano la dichiarazione dei redditi.

Soggetti obbligati – Contribuenti che, con comportamenti concludenti, hanno di fatto esercitato o revocato l’opzione per regimi di determinazione dell’Iva e/o delle imposte dirette o per regimi contabili diversi da quelli ordinariamente loro applicabili.

Modalità – I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA effettuano la comunicazione nella dichiarazione stessa.

I soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale effettuano la comunicazione con le stesse modalità e termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale IVA.

31 ottobre – Mercoledì

IMPOSTE DIRETTE – Trasparenza fiscale, consolidato fiscale e tonnage tax – Esercizio opzione

Attività – Esercizio dell’opzione in materia di:

Soggetti obbligati – Sono tenuti all’adempimento i soggetti che possono fruire dei tre regimi fiscali.

Modalità – L’opzione va comunicata nel quadro OP del modello Redditi SC, senza necessità di alcun ulteriore adempimento.

31 ottobre – Mercoledì

COMUNICAZIONI – Soggetti che effettuano operazioni in oro

Attività – Termine ultimo per la presentazione all’Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00.

Soggetti obbligati – I soggetti persone fisiche nell’esercizio d’impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d’oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l’estero, di importo superiore ad euro 12.500.

Modalità – Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.

31 ottobre – Mercoledì

IMPOSTE DIRETTE – Contratti di locazione – Registrazione e/o versamento tributo

Attività – Pagamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione stipulati con data 1 ottobre o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell’imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).

Soggetti obbligati – Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l’opzione per l’applicazione della cedolare secca di cui all’art. 3 del D.Lgs. 23/2011.

Modalità – Il pagamento dell’imposta di registro va fatto utilizzando il modello “F24 Elide”.

Sanzioni – L’omessa registrazione del contratto è soggetta ad una sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’imposta dovuta. Se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal 60% al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro.

31 ottobre – Mercoledì

TASSE E IMPOSTE VARIE – Imposta di bollo – dichiarazione assegni circolari

Attività – Presentazione della dichiarazione dell’imposta di bollo inerente agli assegni circolari di competenza del trimestre solare precedente (mesi di luglio, agosto e settembre).

Soggetti obbligati – Aziende e istituti di credito.

Modalità – La dichiarazione dell’imposta di bollo relativa agli assegni circolari deve essere presentata all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate.

31 ottobre – Mercoledì

IVA – Rimborsi infrannuali

Attività – Presentazione dell’istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito Iva relativo al terzo trimestre 2018.

Soggetti obbligati – I contribuenti Iva che hanno realizzato nel corso del terzo trimestre 2018 un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi.

Modalità – Il modello Iva TR deve essere presentato telematicamente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento e, quindi, per il secondo trimestre 2018, entro la data in esame, direttamente o tramite intermediari abilitati.

31 ottobre – Mercoledì

IVA – Scheda carburanti – Annotazione numero dei chilometri del periodo

Attività – Prima della registrazione, l’intestatario del mezzo di trasporto utilizzato nell’esercizio d’impresa, deve procedere ad annotare sulla scheda carburanti il numero dei chilometri rilevabile, alla fine del mese o del trimestre, dall’apposito dispositivo esistente nel veicolo.

Soggetti obbligati – Soggetti Iva esercenti attività d’impresa.

Modalità – Annotazione del dato risultante dal contachilometri (non dei chilometri percorsi nel periodo – mese o trimestre – di validità della scheda).

31 ottobre – Mercoledì

TASSE E IMPOSTE VARIE – Tasse automobilistiche

Attività – Versamento della tassa inerente alle autovetture e agli autoveicoli ad uso promiscuo con:

il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di settembre.

Soggetti obbligati – Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli.

Modalità – La corresponsione della tassa può risultare eseguita presso:

31 ottobre – Mercoledì

IVA – Acquisti intracomunitari – Modello Intra-12

Attività – Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell’imposta in relazione agli acquisti dichiarati.

Soggetti obbligati – Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d’imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6 D.P.R. n. 633/1972).

Modalità – Presentazione telematica.

Per il versamento della relativa imposta va utilizzato il codice tributo 6043.

31 ottobre – Mercoledì

IMPOSTE DIRETTE – Versamento rata definizione agevolata dei ruoli (rottamazione bis)

Attività – Termine ultimo per il versamento della:

Soggetti obbligati – Contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata.

Modalità – È possibile effettuare il versamento mediante:

Per aderire al servizio di addebito diretto su conto corrente è necessario che la richiesta di attivazione del mandato, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dal sistema interbancario, venga presentata alla banca del titolare del conto almeno 20 giorni prima della scadenza della rata. Diversamente, il pagamento della rata dovrà essere eseguito con una delle altre modalità.

Sanzioni – In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme affidate all’agente della riscossione, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero e il cui pagamento non potrà essere rateizzato.

31 ottobre – Mercoledì

IMPOSTE DIRETTE – Voluntary disclosure-frontalieri – Versamento

Attività – Termine ultimo per il versamento della seconda rata relativa alla procedura di collaborazione volontaria per regolarizzare attività depositate e somme detenute alla data del 6 dicembre 2017 (data di entrata in vigore della legge n. 172/2017 di conversione del D.L. n. 148/2017), in violazione degli obblighi di dichiarazione (Modello RW).

La procedura si perfeziona con il versamento del 3%, a titolo di imposte, sanzioni ed interessi, del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 delle somme oggetto di regolarizzazione.

Soggetti obbligati

Modalità – Il versamento va fatto con il mod. F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE), utilizzando il seguente codice tributo:

31 ottobre – Mercoledì

IMPOSTE DIRETTE – Dichiarazione redditi – Modello Reddito PF – Versamento rate

Attività – Pagamento, per i soggetti non titolari di partita IVA, delle somme dovute per Irpef e/o Irap a titolo di saldo per l’anno 2017 e di primo acconto per l’anno 2018 e se ne ricorrono i presupposti dell’IVA a saldo 2017:

Soggetti obbligati – Le persone fisiche, non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione del modello Redditi PF 2018.

Modalità – Versamento utilizzando il modello F24 specificando i relativi codici tributo tra cui:

Sanzioni  In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

Ravvedimento operoso – E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

31 ottobre – Mercoledì

IMPOSTE DIRETTE – Dichiarazione redditi – Modello Reddito SP – Versamento rate

Attività – Pagamento, per i soggetti non titolari di partita IVA, delle somme dovute per Irpef e/o Irap a titolo di saldo per l’anno 2017 e di primo acconto per l’anno 2018 e se ne ricorrono i presupposti dell’IVA a saldo 2017:

Soggetti obbligati – Le società di persone fisiche ed enti equiparati non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione del modello Redditi SP 2018.

Modalità – Versamento utilizzando il modello F24 specificando i relativi codici tributo tra cui:

Sanzioni  In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

Ravvedimento operoso – E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

31 ottobre – Mercoledì

IMPOSTE DIRETTE – Assicurazioni – versamento imposta inerente ai premi e agli accessori

Attività – Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel corso del precedente mese di settembre e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per il mese di agosto.

Soggetti obbligati – Compagnie ed imprese di assicurazione.

Modalità – Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.

   

L’Approfondimento
Modello Redditi 2018 – Presentazione entro il 31 ottobre 2018

Entro il 31 ottobre 2018, le persone fisiche, le società di persone, le società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare e gli enti non commerciali devono trasmettere, telematicamente, la dichiarazione dei redditi 2017 (Modello Redditi 2018).
Il termine quest’anno è stato fissato al 31 ottobre (rispetto alla tradizionale scadenza del 30 settembre) per evitare sovrapposizione con altri adempimenti in calendario a settembre ed, in particolare, con la scadenza dello spesometro (trimestrale o semestrale) anch’essa fissata il 30 settembre.
La dichiarazione va trasmessa esclusivamente in modalità telematica, direttamente o mediante un intermediario abilitato.
Sempre entro il 31 ottobre 2018 va presentata anche la dichiarazione IRAP.

Soggetti interessati ed esclusi

Sono interessati alla presentazione della dichiarazione Modello Redditi:

Per queste due ultime categorie, la scadenza del 31 ottobre interessa solo le società ed enti con esercizio coincidente con l’anno solare.

Modalità di presentazione

La dichiarazione dei redditi, oltre a residuali ipotesi per le persone fisiche in cui è possibile, entro il 30 giugno, presentarla in modalità cartacea, deve essere presentata in modalità telematica:

  1. direttamente a cura del dichiarante;
  2. tramite un intermediario abilitato (art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998);
  3. tramite società appartenenti al gruppo (art. 3, comma 2-bis, D.P.R. n. 322/1998).

Presentazione diretta

Nel caso in cui il contribuente decida di presentare direttamente la dichiarazione, può utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione.

Trasmissione mediante intermediari abilitati

Sono “intermediari abilitati” (art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998) gli appartenenti alle seguenti categorie:

Gli intermediari sono obbligati a trasmettere, all’Agenzia delle entrate per via telematica:

Con provvedimento 9 marzo 2018, l’Agenzia delle entrate ha individuato nuove tipologie di incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ammettendo:
– le società tra professionisti iscritte all’albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili;
– le società tra professionisti iscritte all’albo dei Consulenti del lavoro.

Trasmissione tramite società appartenenti al gruppo

Nell’ambito di gruppi societari in cui almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica, la trasmissione delle stesse può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel.

Il “gruppo” può essere formato da enti (anche non commerciali) o società (sia di capitali che di persone) controllanti e controllate.

Modalità operative

In caso di presentazione telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate.

La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

Il servizio telematico restituisce, immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e in seguito fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.

Documenti che devono rilasciare gli intermediari

Quando

Cosa va rilasciato

Contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione

Impegno a presentare per via telematica all’Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione è stata consegnata già compilata o verrà da essi predisposta; tale impegno, da rilasciare in forma libera, deve essere datato e sottoscritto.

La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all’indicazione del proprio codice fiscale, deve essere riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel frontespizio della dichiarazione.

Entro il 30 novembre 2018 (entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione)

Originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle entrate unitamente a copia della ricevuta dell’Agenzia delle entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento.

Tale comunicazione prova l’avvenuta presentazione della dichiarazione e deve essere conservata dal dichiarante, unitamente all’originale della dichiarazione, debitamente sottoscritta, ed alla restante documentazione per il periodo previsto per la decadenza dall’accertamento (per il mod. Redditi 2018, fino al 31 dicembre 2023).

L’intermediario è anche tenuto a conservare la copia della dichiarazione trasmessa, anche su supporto informatico, sempre fino al termine per l’accertamento di cui sopra.

Casi particolari

Presentazione dall’estero

Le persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo possono presentare la dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle entrate mediante spedizione effettuata dall’estero, entro il l 31 ottobre 2018, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero avvalendosi del servizio telematico.

In caso di spedizione postale, la dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.

La busta deve essere indirizzata all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Venezia, via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE) – Italia e deve recare scritto, a carattere evidente:

La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta di invio della raccomandata.

Dichiarazione presentata da eredi

Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l’accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi (art. 65, D.P.R. n. 600/1973).

Pertanto, in caso di presentazione da parte degli eredi del contribuente deceduto:

IORIO ASSOCIATI SRL

Via Giulio e Corrado Venini 18

20127 Milano (Mi)

Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.

P.IVA, CF e Iscr. Reg. Imp. MI 07231080966

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