16 ottobre – Martedì
IMPOSTE DIRETTE – Ritenute su premi e vincite di lotterie, spettacoli di abilità e simili
Attività – Versamento delle ritenute alla fonte sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese di agosto ed inerenti a lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni e altre fattispecie assimilate.
Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:
- 1046 – Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;
- 1047 – Ritenute su per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni;
- 1048 – Ritenute su altre vincite e premi.
16 ottobre – Martedì
IMPOSTE DIRETTE – Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, autonomo e provvigioni
Attività – Versamento delle ritenute alla fonte, operate nel mese di settembre, sui redditi derivanti da:
- compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente;
- compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali;
- provvigioni inerenti a rapporti di commissioni, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari;
- compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituali, derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere rientranti nella categoria dei redditi diversi;
- corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa nei confronti di condomini.
Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.
Modalità – Versamento con il modello F24, riportando i seguenti codici tributo:
- 1001 – Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;
- 1012 – Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro;
- 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l’esercizio di arti e professioni;
- 1040 – Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza;
- 1019 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dal percipiente;
- 1020 – Ritenute del 4% operate all’atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’IRES dovuta dal percipiente.
Sanzioni – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.
Il versamento delle ritenute da parte del condomino deve essere eseguito dai condomini tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. L’inosservanza di tale norma comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
Ravvedimento operoso – E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.
In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.
16 ottobre – Martedì
IMPOSTE DIRETTE – Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro
Attività – Versamento delle ritenute alla fonte sulle indennità per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente (Tfr-trattamento di fine rapporto).
Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1012 – Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata.
Sanzioni – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.
Ravvedimento operoso – E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.
In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.
16 ottobre – Martedì
IMPOSTE DIRETTE – Ritenute su interessi e redditi di capitali
Attività – Versamento delle ritenute alla fonte su interessi e su redditi di capitale vari, diversi dai dividendi, corrisposti e/o maturati nel corso del mese di settembre.
Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo:
- 1024 – Ritenute su proventi indicati sulle cambiali;
- 1025 – Ritenute su obbligazioni e titoli similari;
- 1029 – Ritenute su interessi e redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti;
- 1030 – Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi;
- 1031 – Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti;
- 1032 – Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari;
- 1043 – Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti;
- 1058 – Ritenute su plusvalenze cessioni a termine di valute estere.
Sanzioni – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.
Ravvedimento operoso – E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.
In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.
16 ottobre – Martedì
IMPOSTE DIRETTE – Ritenute su dividendi e utili
Attività – Pagamento delle ritenute alla fonte sugli ammontari corrisposti nel corso del trimestre solare luglio-agosto-settembre inerenti a:
- dividendi di azioni estere pagati a privati, a fondi immobiliari, a soggetti esenti Ires;
- dividendi e simili da società residenti su partecipazioni non qualificate pagati a soggetti esenti da Ires;
- dividendi e simili distribuiti da società residenti per le partecipazioni non qualificate pagati a privati o a fondi comuni d’investimento;
- dividendi pagati a non residenti in relazione alle partecipazioni non inerenti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta (società di capitali ed enti commerciali, istituti di credito e altri intermediari residenti per i dividendi esteri).
Modalità – Il pagamento va eseguito esclusivamente in via telematica, utilizzando il Modello F24, e specificando gli appropriati codici tributo e cioè:
- 1035 – dividendi e simili distribuiti da società residenti su partecipazioni non qualificate corrisposti a privati o a fondi comuni d’investimento;
- 1035 – dividendi e simili da società residenti su partecipazioni non qualificate corrisposti a soggetti esenti da Ires;
- 1035 – dividendi di azioni estere corrisposti a privati, a fondi immobiliari, a soggetti esenti Ires;
- 1036 – dividendi pagati a non residenti in relazione a partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
16 ottobre – Martedì
IMPOSTE DIRETTE – Ritenute su redditi derivanti da riscatti polizze vita
Attività – Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale corrisposti e/o maturati nel corso del mese di settembre e derivanti da riscatti e/o da scadenze di polizze vita che sono state stipulate entro il 31 dicembre 2000, tenendo presente che si deve ritenere escluso l’evento morte.
Soggetti obbligati – Imprese di assicurazione.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1680 – Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazioni sulla vita.
Sanzioni – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.
Ravvedimento operoso – E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.
In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.
16 ottobre – Martedì
IMPOSTE DIRETTE – Ritenute sui pignoramenti presso terzi
Attività – Versamento delle ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente che sono state operate a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure.
Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1049 – Ritenuta operata a titolo d’acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio.
Sanzioni – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.
Ravvedimento operoso – E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.
In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.
16 ottobre – Martedì
IMPOSTE DIRETTE – Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online
Attività – Versamento delle ritenute, in misura pari al 21%, operate a settembre relativamente ai contratti di locazione “breve” per i quali l’intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento.
Le “locazioni brevi” sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali.
La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di imposta in caso di opzione per la cedolare secca ovvero a titolo di acconto se il beneficiario non sceglie, in sede di dichiarazione dei redditi, di applicare il regime della cedolare.
Soggetti obbligati – Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1919 – Ritenuta operata all’atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve –articolo 4, comma 5, decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.
La ritenuta va calcolata sull’importo del canone o corrispettivo lordo indicato nel contratto di locazione breve; non devono essere assoggettati a ritenuta eventuali penali o caparre o depositi cauzionali (si tratta di somme di denaro diverse ed ulteriori rispetto al corrispettivo).
Nella compilazione del modello F24, oltre al codice tributo, va riportato anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta.
Sanzioni – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.
Ravvedimento operoso – E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.
In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.
16 ottobre – Martedì
IMPOSTE DIRETTE – Ritenute su indennità di esproprio occupazione
Attività – Versamento delle ritenute alla fonte sulle indennità di esproprio e/o occupazione corrisposte nel corso del mese di settembre.
Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1052 – Indennità di esproprio occupazione.
Sanzioni – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.
Ravvedimento operoso – E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.
In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.
16 ottobre – Martedì
IMPOSTE DIRETTE – Ritenute su contributi corrisposti a imprese
Attività – Versamento delle ritenute alla fonte sui contributi corrisposti ad imprese nel corso del mese di settembre da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici.
Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1045 – Ritenute su contributi corrisposti da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici.
Sanzioni – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.
Ravvedimento operoso – E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.
In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.
16 ottobre – Martedì
IMPOSTE DIRETTE – Versamento ritenute emolumenti arretrati
Attività – Versamento delle ritenute alla fonte sugli emolumenti arretrati operate nel corso del mese di settembre.
Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1002 – Ritenute su emolumenti arretrati.
Sanzioni – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.
Ravvedimento operoso – E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.
In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.
16 ottobre – Martedì
IMPOSTE DIRETTE – Ritenute sui bonifici per ristrutturazione
Attività – Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di settembre sui bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quale compete la detrazione d’imposta.
Soggetti obbligati – Banche e Poste italiane.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1039 – Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d’imposta.
Sanzioni – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.
Ravvedimento operoso – E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.
In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.
16 ottobre – Martedì
IMPOSTE DIRETTE – Addizionale regionale Irpef
Attività – Versamento della rata o quota dell’addizionale regionale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese di settembre.
Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 3802 – Addizionale regionale all’Irpef-sostituti d’imposta.
Sanzioni – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.
Ravvedimento operoso – E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.
In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.
16 ottobre – Martedì
IMPOSTE DIRETTE – Addizionale comunale Irpef – Versamento rata
Attività – Versamento della rata o quota dell’addizionale comunale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese settembre.
Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 3848 – Addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal sostituti d’imposta-Saldo.
Sanzioni – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.
Ravvedimento operoso – E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.
In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.
16 ottobre – Martedì
IMPOSTE DIRETTE – Addizionale stock options
Attività – Versamento dell’addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d’imposta nel corso del mese di settembre.
Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.
Modalità – Versamento con il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributi:
- 1001 – Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;
- 1601- Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia;
- 1901 –Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna;
- 1920 – Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d’Aosta;
- 1301 – Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d’Aosta impianti fuori regione.
Sanzioni – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.
Ravvedimento operoso – E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.
In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.
16 ottobre – Martedì
IMPOSTE DIRETTE – Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato
Attività – Versamento dell’imposta sostitutiva applicata sull’entità delle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso del mese di agosto (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).
Soggetti obbligati – Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1102 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari.
Sanzioni – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.
Ravvedimento operoso – E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.
In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.
IMPOSTE DIRETTE – Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito
Attività – Versamento dell’imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell’ipotesi di revoca intervenuta nel corso del mese di agosto (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).
Soggetti obbligati – Banche, Sim e società fiduciarie.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1103 – Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale”.
Sanzioni – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.
Ravvedimento operoso – E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.
In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.
16 ottobre – Martedì
IMPOSTE DIRETTE – Imposta sostitutiva su premi di risultato
Attività – Versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese di settembre in relazione a premi di risultato.
Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.
Modalità – Versamento con il modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:
- 1053 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente;
- 1305 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori dalle predette regioni;
- 1904 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione;
- 1604 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione;
- 1905 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione.
Sanzioni – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.
Ravvedimento operoso – E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.
In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.
16 ottobre – Martedì
IMPOSTE DIRETTE – Tobin tax – Versamento
Attività – Versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. “Tobin tax”) relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.
Soggetti obbligati – Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell’esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti.
Modalità – Versamento mediante il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
- 4058: Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (art. 1, comma 491, legge n. 228/2012);
- 4059: Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (art. 1, comma 492, legge n. 228/2012);
- 4060: Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (art. 1, comma 495, legge n. 228/2012).
Per consentire la corretta indicazione in F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello Stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo “72” denominato “rappresentante fiscale”.
I soggetti non residenti tenuti al versamento dell’imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1211.
I soggetti non residenti tenuti al versamento dell’imposta ed esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.
Sanzioni – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.
Ravvedimento operoso – E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.
In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.
16 ottobre – Martedì
IMPOSTE DIRETTE – Dichiarazione redditi – Modello Redditi ENC – Versamento
Attività – Versamento, relativo alle imposte (IRES e IRAP) a titolo di saldo 2017 e di primo acconto 2018:
- della quinta rata, con interesse pari all’1,15%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 2 luglio;
- della quarta rata, con interesse pari allo 0,66%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.
E’ possibile, per coloro che hanno scelto il versamento rateale con maggiorazione dello 0,4%, optare per la rideterminazione del piano rateale in 4 rate anziché 5, evitando il versamento della seconda rata il 20 agosto (D.P.C.M. 10 agosto 2018).
In tal caso, va versata la terza rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interesse pari allo 0,62%.
Soggetti obbligati – Enti non commerciali ed equiparati, titolari di partita Iva.
Modalità – Il versamento va fatto con il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
- 2003-Ires-saldo;
- 2001-Ires acconto-prima rata;
- 3800-Imposta regionale sulle attività produttive-saldo;
- 3812-Irap acconto-prima rata.
Sanzioni – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.
Ravvedimento operoso – E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.
In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.
16 ottobre – Martedì
IMPOSTE DIRETTE – Modello Redditi SP – Versamento rate
Attività – Versamento, relativo alle imposte (IRPEF e IRAP) a titolo di saldo 2017 e di primo acconto 2018:
- della quinta rata, con interesse pari all’1,15%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 2 luglio;
- della quarta rata, con interesse pari allo 0,66%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.
E’ possibile, per coloro che hanno scelto il versamento rateale con maggiorazione dello 0,4%, optare per la rideterminazione del piano rateale in 4 rate anziché 5, evitando il versamento della seconda rata il 20 agosto (D.P.C.M. 10 agosto 2018).
In tal caso, va versata la terza rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interesse pari allo 0,62%.
Soggetti obbligati – Società di persone ed equiparati, titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2018.
Modalità – Il versamento va fatto con il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
- 4001-Irpef-saldo;
- 4033-Irpef-acconto-prima rata;
- 3800-Imposta regionale sulle attività produttive-saldo;
- 3812-Irap acconto-prima rata;
- 3801-Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 3843-Addizionale comunale all’Irpef – autotassazione – acconto;
- 3844-Addizionale comunale all’Irpef – autotassazione – saldo;
- 4200-Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata;
- 1100-Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate;
- 1793 -Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – acconto prima rata
- 1795-imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – saldo.
Sanzioni – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.
Ravvedimento operoso – E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.
In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.
16 ottobre – Martedì
IMPOSTE DIRETTE – Dichiarazione redditi – Modello Redditi SC – Versamento rate
Attività – Versamento, relativo alle imposte (IRES e IRAP) a titolo di saldo 2017 e di primo acconto 2018:
- della quinta rata, con interesse pari all’1,15%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 2 luglio;
- della quarta rata, con interesse pari allo 0,66%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.
E’ possibile, per coloro che hanno scelto il versamento rateale con maggiorazione dello 0,4%, optare per la rideterminazione del piano rateale in 4 rate anziché 5, evitando il versamento della seconda rata il 20 agosto (D.P.C.M. 10 agosto 2018).
In tal caso, va versata la terza rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interesse pari allo 0,62%.
Soggetti obbligati – Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
Modalità – Il versamento va fatto con il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
- 2003 – Ires – saldo;
- 2001 – Ires acconto – prima rata;
- 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive – saldo;
- 3812 – Irap acconto – prima rata.
Sanzioni – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.
Ravvedimento operoso – E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.
In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.
16 ottobre – Martedì
IMPOSTE DIRETTE – Dichiarazione redditi – Modello Reddito PF – Versamento rate
Attività – Versamento, relativo alle imposte (IRPEF e IRAP) a titolo di saldo 2017 e di primo acconto 2018:
- della quinta rata, con interesse pari all’1,15%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 2 luglio;
- della quarta rata, con interesse pari allo 0,66%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.
E’ possibile, per coloro che hanno scelto il versamento rateale con maggiorazione dello 0,4%, optare per la rideterminazione del piano rateale in 4 rate anziché 5, evitando il versamento della seconda rata il 20 agosto (D.P.C.M. 10 agosto 2018).
In tal caso, va versata la terza rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interesse pari allo 0,62%.
Soggetti obbligati – Le persone fisiche, titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione del modello Redditi PF 2018.
Modalità – Il versamento va fatto con il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
- 4001-Irpef-saldo;
- 4033-Irpef-acconto-prima rata;
- 3800-Imposta regionale sulle attività produttive-saldo;
- 3812-Irap acconto-prima rata;
- 3801-Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 3843-Addizionale comunale all’Irpef – autotassazione – acconto;
- 3844-Addizionale comunale all’Irpef – autotassazione – saldo;
- 4200-Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata;
- 1100-Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate;
- 1793 -Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – acconto prima rata;
- 1795-imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – saldo.
Sanzioni – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.
Ravvedimento operoso – E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.
In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.
16 ottobre – Martedì
IVA – Dichiarazione annuale IVA – Versamento rata
Attività – Versamento della ottava rata, con la maggiorazione per interessi di dilazione, dell’Iva inerente l’anno d’imposta 2017 risultante dalla dichiarazione annuale.
Soggetti obbligati – Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professioni.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo:
- 6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale;
- 1668 – Interessi di dilazione.
Sanzioni – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.
Ravvedimento operoso – E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.
In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.
16 ottobre – Martedì
IVA – Liquidazione Iva periodica – Soggetti mensili
Attività – Liquidazione e versamento dell’ammontare di Iva a credito dell’Erario relativa al mese di settembre.
Soggetti obbligati – Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professioni in regime mensile.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 6009 – Versamento Iva mense settembre.
Sanzioni – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.
Ravvedimento operoso – E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.
In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.
16 ottobre – Martedì
TASSE E IMPOSTE VARIE – Imposta sugli intrattenimenti
Attività – Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di agosto da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività similari.
Soggetti obbligati – Soggetti che esercitano attività di intrattenimento.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 6728 – Imposta sugli intrattenimenti.
Sanzioni – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.
Ravvedimento operoso – E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.
In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.
16 ottobre – Martedì
ACCISE – Accise
Attività – Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di settembre.
Soggetti obbligati – I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:
- il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta;
- il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995;
- e, relativamente all’importazione di prodotti sottoposti ad accisa;
- il debitore dell’obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all’importazione.
Modalità – Versamento con il modello F24-Accise.
Sanzioni – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.
Ravvedimento operoso – E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.
In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.
20 ottobre – Sabato
IVA – Soggetti che hanno aderito al MOSS – Dichiarazione e versamento Iva
Attività – Presentazione in forma telematica, di apposita dichiarazione, relativa al terzo trimestre, al fine di assolvere l’adempimento previsto dall’art. 74-quinquies, comma 6, D.P.R. n. 633/1972.
Entro lo stesso termine va effettuato il versamento dell’IVA trimestrale.
Soggetti obbligati – Soggetti che aderiscono al regime facoltativo Moss per servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi Iva (B2C) stabiliti in altri Stati membri.
Modalità – Il soggetto registrato, accedendo alla propria area riservata e seguendo le istruzioni ivi fornite, deve presentare, anche in mancanza di operazioni, la dichiarazione Iva Moss compilando l’apposito schema online.
La dichiarazione deve contenere l’indicazione del numero identificativo Iva, del periodo di riferimento, della valuta utilizzata e delle prestazioni effettuate, suddivise per ciascuno Stato membro del consumatore.
Dalla dichiarazione trimestrale devono risultare, tra l’altro, l’ammontare delle prestazioni di servizi effettuate, le aliquote applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o residenza dei committenti e l’IVA dovuta in ciascuno Stato. In assenza di operazioni, la dichiarazione va, comunque, presentata con saldo pari a zero.
Il versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione va fatto:
- per i soggetti registrati al Regime Ue, accedendo alla propria area riservata e seguendo le istruzioni ivi fornite, con addebito sul proprio conto corrente postale o bancario;
- per i soggetti registrati al Regime non Ue e per quelli che non sono in possesso di conto bancario o postale in Italia, mediante bonifico su un conto aperto presso la Banca d’Italia, il cui codice Iban è disponibile sul Portale Moss.
22 ottobre – Lunedì
IVA – Misuratori fiscali
La data originaria di scadenza è il 20 ottobre e slitta in quanto cade di sabato.
Attività – Invio, mediante trasmissione telematica, dei dati inerenti al terzo trimestre dell’anno 2018.
Soggetti obbligati – Soggetti obbligati all’adempimento sono i laboratori di assistenza e di manutenzione dei misuratori fiscali.
Modalità – I laboratori di assistenza e manutenzione su misuratori fiscali devono procedere ad effettuare la trasmissione telematica relativa al trimestre solare precedente dei dati inerenti ai misuratori fiscali.
25 ottobre – Giovedì
IMPOSTE DIRETTE – Modello 730 – Integrativo
Attività – Presentazione al Centro di assistenza fiscale (CAF) del modello 730 “integrativo” da parte di coloro che hanno presentato il modello 730 e si accorgono di non aver fornito alcuni elementi da indicare nella dichiarazione che non incidono sulla determinazione dell’imposta o che comportano un rimborso o un minor debito fiscale.
Soggetti obbligati – I contribuenti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale e hanno presentato il modello 730.
Modalità – Consegna diretta al Centro di assistenza fiscale (CAF).
25 ottobre – Giovedì
TASSE E IMPOSTE VARIE – Elenchi Intrastat – Periodicità mensile e trimestrale
Attività – Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi:
- al mese di settembre (soggetti mensili);
- al terzo trimestre (soggetti trimestrali).
A partire 2018:
– ai fini fiscali, permane soltanto l’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;
– non vanno presentati gli elenchi riepilogativi – aventi periodi di riferimento a partire da tale data – concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.
Devono essere presentati ai soli fini statistici:
– gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro.
– gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.
Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.
Soggetti obbligati – Operatori intracomunitari (iscritti al Vies) tenuti all’adempimento mensile, in quanto risultano aver posto in essere cessioni/acquisti di beni e servizi resi/ricevuti superiori a euro 50.000,00 nel corso del precedente trimestre solare e/o in uno dei quattro trimestri precedenti.
Modalità – Trasmissione esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all’Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi intracomunitarie.
29 ottobre – Lunedì
TASSE E IMPOSTE VARIE – Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento
La data originaria di scadenza è il 28 ottobre e slitta in quanto cade di domenica.
Attività – Pagamento della terza rata del V periodo contabile (settembre-ottobre), pari al 25% del PREU dovuto per il III periodo contabile (maggio-giugno).
Soggetti obbligati – Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.
Modalità – Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: “5159-prelievo erariale unico ed interessi – V periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all’art. 110, c.6, del TULPS (risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)”.
La misura del PREU è determinata in misura pari al 19,25% (per le slot machine ex art. 110, comma 6, lett. a) TULPS) e 6,25% (per le videolottery ex art. 110, comma 6, lett. a) TULPS) dell’ammontare delle somme giocate, dal 1° settembre 2018 al 30 aprile 2019 (art. 9, comma 6, D.L. n. 87/2018).
31 ottobre – Mercoledì
COMUNICAZIONI – Comunicazione periodica intermediari finanziari
Attività – Termine ultimo per la Comunicazione, all’Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.
Soggetti obbligati – Operatori finanziari indicati all’art. 7, comma 6 D.P.R. 605/1973.
Modalità – Trasmissione esclusivamente in via telematica.
31 ottobre – Mercoledì
COMUNICAZIONI – Bonus autotrasportatori per consumi gasolio 3° trimestre
Attività – Gli esercenti attività di autotrasporto possono fruire del bonus fiscale relativo ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre dell’anno in corso, mediante la presentazione di un’apposita dichiarazione.
Soggetti obbligati – Hanno diritto al beneficio fiscale:
- gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
- gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
- le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato D.Lgs. n. 422 del 1997;
- gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
Modalità – L’istanza va presentata, alternativamente:
- in formato cartaceo (anche utilizzando l’apposito software messo a disposizione sul sito web delle dogane; in tal caso, vanno consegnati contestualmente la dichiarazione e i relativi dati salvati su apposito supporto informatico: CD-rom, DVD, pen drive USB);
- in via telematica (per i soggetti già abilitati al Servizio Telematico Doganale – E.D.I.; quest’ultimo obbligatorio per gli autotrasportatori comunitari).
Per la predisposizione dei file relativi alle dichiarazioni da inviare a mezzo del servizio telematico, l’Agenzia precisa che è possibile:
- utilizzare il software, presente sul sito delle Dogane,
oppure
- fare riferimento al “tracciato record”, pubblicato sul sito delle Dogane nella sezione, per predisporre autonomamente i file da inviare.
31 ottobre – Mercoledì
IMPOSTE DIRETTE – Modello 770/2018 – Presentazione
Attività – Presentazione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione dei sostituti d’imposta inerente l’anno 2017.
Soggetti obbligati – I sostituti d’imposta per quanto attiene alle ritenute operate su dividendi, sui proventi da partecipazione, sui redditi di capitale, sulle operazioni di natura finanziaria e sulle indennità di esproprio, nonché ai versamenti effettuati, alle compensazioni operate e ai crediti d’imposta utilizzati.
Modalità – Invio telematico del modello direttamente o tramite un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).
Il Modello 770 è composto dal frontespizio e dai quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX e SY.
Entro la stessa data del 31 ottobre è possibile inviare le Certificazioni Uniche (mod. CU) contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
31 ottobre – Mercoledì
IMPOSTE DIRETTE – Modello Redditi PF e SP – Presentazione
Attività – Termine ultimo per la presentazione del modello Redditi PF e SP relativo all’anno d’imposta 2017.
Soggetti obbligati – Sono tenute all’adempimento le persone fisiche, le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate.
Modalità – La dichiarazione, da presentare per via telematica all’Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:
- direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici delle Entrate;
- tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati).
È, inoltre, possibile consegnare la dichiarazione ad un ufficio locale dell’Agenzia delle entrate abilitato a fornire il servizio telematico.
Per maggiori dettagli vedi l’Approfondimento.
31 ottobre – Mercoledì
IMPOSTE DIRETTE – Modello Redditi SC – Presentazione
Attività – Termine ultimo per la presentazione del modello Redditi SC relativo all’anno d’imposta 2017 per i soggetti che hanno chiuso il periodo d’imposta il 31/12/2017.
Soggetti obbligati – Soggetti Ires con periodo d’imposta o esercizio sociale coincidente con l’anno solare.
Modalità – La presentazione del modello Redditi SC deve avvenire esclusivamente in via telematica diretta o mediante intermediari abilitati.
Per maggiori dettagli vedi l’Approfondimento.
31 ottobre – Mercoledì
IMPOSTE DIRETTE – Modello Redditi ENC – Presentazione
Attività – Termine ultimo per la presentazione del modello Redditi ENC relativo all’anno d’imposta 2017 per i soggetti che hanno chiuso il periodo d’imposta il 31/12/2017.
Soggetti obbligati – Enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i trust, soggetti all’Ires, nonché società ed enti non residenti soggetti all’IRES.
Modalità – La dichiarazione, da presentare per via telematica all’Agenzia delle entrate, può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:
- direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici delle Entrate;
- tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati).
Per maggiori dettagli vedi l’Approfondimento.
31 ottobre – Mercoledì
IMPOSTE DIRETTE – Dichiarazione IRAP – Presentazione
Attività – Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IRAP relativa l’anno d’imposta 2017.
Soggetti obbligati – Contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IRAP.
Modalità – La dichiarazione IRAP, da presentare in via telematica all’Agenzia delle entrate, può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:
- direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
- tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati).
Per maggiori dettagli vedi l’Approfondimento.
31 ottobre – Mercoledì
COMUNICAZIONI – Remissione in bonis
Attività – Termine ultimo, per “sanare” l’eventuale omessa o tardiva effettuazione di comunicazioni o altri adempimenti di natura formale alla cui preventiva presentazione è subordinato l’accesso a benefici fiscali o regimi fiscali opzionali.
Soggetti obbligati – Contribuenti interessati alla fruizione di benefici fiscali ovvero di regimi fiscali opzionali.
Modalità – Al fine di sanare la violazione il soggetto interessato deve:
- essere in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma di riferimento;
- effettuare la comunicazione (o l’adempimento) richiesto, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione fiscale utile;
- versare “contestualmente”, mediante F24, la sanzione minima di euro 250, senza possibilità di compensazione con eventuali crediti d’imposta disponibili.
Inoltre, analogamente a quanto previsto per il ravvedimento operoso, è necessario che:
- · la violazione non sia già stata oggetto di contestazione;
- · non siano iniziati accessi/ispezioni/verifiche o altra attività amministrativa di accertamento della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
Cosa cambia
A decorrere dall’11 giugno 2018, per il versamento occorre utilizzare i suddetti codici tributo esclusivamente nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE):
– 8114 denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS”;
– 8115 denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS 5 per mille.
31 ottobre – Mercoledì
COMUNICAZIONI – Opzioni Iva ed imposte dirette
Attività – Comunicazione, in via telematica, dell’esercizio o della revoca dell’opzione per i soggetti che non presentano la dichiarazione dei redditi.
Soggetti obbligati – Contribuenti che, con comportamenti concludenti, hanno di fatto esercitato o revocato l’opzione per regimi di determinazione dell’Iva e/o delle imposte dirette o per regimi contabili diversi da quelli ordinariamente loro applicabili.
Modalità – I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA effettuano la comunicazione nella dichiarazione stessa.
I soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale effettuano la comunicazione con le stesse modalità e termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale IVA.
31 ottobre – Mercoledì
IMPOSTE DIRETTE – Trasparenza fiscale, consolidato fiscale e tonnage tax – Esercizio opzione
Attività – Esercizio dell’opzione in materia di:
- trasparenza fiscale;
- consolidato nazionale;
- tonnage tax.
Soggetti obbligati – Sono tenuti all’adempimento i soggetti che possono fruire dei tre regimi fiscali.
Modalità – L’opzione va comunicata nel quadro OP del modello Redditi SC, senza necessità di alcun ulteriore adempimento.
31 ottobre – Mercoledì
COMUNICAZIONI – Soggetti che effettuano operazioni in oro
Attività – Termine ultimo per la presentazione all’Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00.
Soggetti obbligati – I soggetti persone fisiche nell’esercizio d’impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d’oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l’estero, di importo superiore ad euro 12.500.
Modalità – Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.
31 ottobre – Mercoledì
IMPOSTE DIRETTE – Contratti di locazione – Registrazione e/o versamento tributo
Attività – Pagamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione stipulati con data 1 ottobre o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell’imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).
Soggetti obbligati – Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l’opzione per l’applicazione della cedolare secca di cui all’art. 3 del D.Lgs. 23/2011.
Modalità – Il pagamento dell’imposta di registro va fatto utilizzando il modello “F24 Elide”.
Sanzioni – L’omessa registrazione del contratto è soggetta ad una sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’imposta dovuta. Se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal 60% al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro.
31 ottobre – Mercoledì
TASSE E IMPOSTE VARIE – Imposta di bollo – dichiarazione assegni circolari
Attività – Presentazione della dichiarazione dell’imposta di bollo inerente agli assegni circolari di competenza del trimestre solare precedente (mesi di luglio, agosto e settembre).
Soggetti obbligati – Aziende e istituti di credito.
Modalità – La dichiarazione dell’imposta di bollo relativa agli assegni circolari deve essere presentata all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate.
31 ottobre – Mercoledì
IVA – Rimborsi infrannuali
Attività – Presentazione dell’istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito Iva relativo al terzo trimestre 2018.
Soggetti obbligati – I contribuenti Iva che hanno realizzato nel corso del terzo trimestre 2018 un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi.
Modalità – Il modello Iva TR deve essere presentato telematicamente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento e, quindi, per il secondo trimestre 2018, entro la data in esame, direttamente o tramite intermediari abilitati.
31 ottobre – Mercoledì
IVA – Scheda carburanti – Annotazione numero dei chilometri del periodo
Attività – Prima della registrazione, l’intestatario del mezzo di trasporto utilizzato nell’esercizio d’impresa, deve procedere ad annotare sulla scheda carburanti il numero dei chilometri rilevabile, alla fine del mese o del trimestre, dall’apposito dispositivo esistente nel veicolo.
Soggetti obbligati – Soggetti Iva esercenti attività d’impresa.
Modalità – Annotazione del dato risultante dal contachilometri (non dei chilometri percorsi nel periodo – mese o trimestre – di validità della scheda).
31 ottobre – Mercoledì
TASSE E IMPOSTE VARIE – Tasse automobilistiche
Attività – Versamento della tassa inerente alle autovetture e agli autoveicoli ad uso promiscuo con:
- potenza fiscale superiore a 9 CV se l’immatricolazione è avvenuta entro il 31 dicembre 1997;
- potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se l’immatricolazione risulta attivata dopo il 31 dicembre 1997;
il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di settembre.
Soggetti obbligati – Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli.
Modalità – La corresponsione della tassa può risultare eseguita presso:
- le delegazioni dell’Automobile Club Italia;
- le agenzie di pratiche auto incaricate;
- i tabaccai compilando le apposite schede distinte in (Scheda A: per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo soggetti al pagamento della tassa in misura piena – Scheda B: per autoveicoli ed autovetture che beneficiano di un particolare trattamento fiscale (es.: taxi), per gli altri veicoli (es.: autobus, autocarri, rimorchi, ciclomotori, ecc.);
- gli uffici postali utilizzando l’apposito bollettino preintestato alla Regione (con specificazione del relativo numero di conto corrente).
31 ottobre – Mercoledì
IVA – Acquisti intracomunitari – Modello Intra-12
Attività – Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell’imposta in relazione agli acquisti dichiarati.
Soggetti obbligati – Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d’imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6 D.P.R. n. 633/1972).
Modalità – Presentazione telematica.
Per il versamento della relativa imposta va utilizzato il codice tributo 6043.
31 ottobre – Mercoledì
IMPOSTE DIRETTE – Versamento rata definizione agevolata dei ruoli (rottamazione bis)
Attività – Termine ultimo per il versamento della:
- terza rata per la definizione agevolata dei ruoli (rottamazione cartelle) affidati al concessionario della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017;
- prima rata per la definizione agevolata dei ruoli affidati al concessionario della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2016.
Soggetti obbligati – Contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata.
Modalità – È possibile effettuare il versamento mediante:
- il portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
- la App EquiClick;
- gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione;
- gli sportelli bancari e gli uffici postali;
- l’home banking;
- i punti Sisal e Lottomatica;
- i tabaccai convenzionati con Banca 5;
- gli sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL e gli sportelli postamat (ATM) di Poste Italiane.
Per aderire al servizio di addebito diretto su conto corrente è necessario che la richiesta di attivazione del mandato, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dal sistema interbancario, venga presentata alla banca del titolare del conto almeno 20 giorni prima della scadenza della rata. Diversamente, il pagamento della rata dovrà essere eseguito con una delle altre modalità.
Sanzioni – In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme affidate all’agente della riscossione, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.
In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero e il cui pagamento non potrà essere rateizzato.
31 ottobre – Mercoledì
IMPOSTE DIRETTE – Voluntary disclosure-frontalieri – Versamento
Attività – Termine ultimo per il versamento della seconda rata relativa alla procedura di collaborazione volontaria per regolarizzare attività depositate e somme detenute alla data del 6 dicembre 2017 (data di entrata in vigore della legge n. 172/2017 di conversione del D.L. n. 148/2017), in violazione degli obblighi di dichiarazione (Modello RW).
La procedura si perfeziona con il versamento del 3%, a titolo di imposte, sanzioni ed interessi, del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 delle somme oggetto di regolarizzazione.
Soggetti obbligati
- residenti fiscali in Italia, ovvero i loro eredi, in precedenza residenti all’estero, iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE);
- soggetti che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi.
Modalità – Il versamento va fatto con il mod. F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE), utilizzando il seguente codice tributo:
- “8080” denominato “Versamento delle imposte, sanzioni ed interessi ai fini della regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all’estero – articolo 5-septies del decreto legge n. 148/2017”.
31 ottobre – Mercoledì
IMPOSTE DIRETTE – Dichiarazione redditi – Modello Reddito PF – Versamento rate
Attività – Pagamento, per i soggetti non titolari di partita IVA, delle somme dovute per Irpef e/o Irap a titolo di saldo per l’anno 2017 e di primo acconto per l’anno 2018 e se ne ricorrono i presupposti dell’IVA a saldo 2017:
- senza maggiorazione: quinta rata con interessi dello 1,30%;
- con maggiorazione dello 0,4%: quarta rata con interessi dello 0,77%.
Soggetti obbligati – Le persone fisiche, non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione del modello Redditi PF 2018.
Modalità – Versamento utilizzando il modello F24 specificando i relativi codici tributo tra cui:
- 4001-Irpef-saldo;
- 4033-Irpef-acconto-prima rata;
- 3801-Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 3843-Addizionale comunale all’Irpef – autotassazione – acconto;
- 3844-Addizionale comunale all’Irpef – autotassazione – saldo;
- 4200-Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata;
- 1100-Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.
Sanzioni – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.
Ravvedimento operoso – E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.
In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.
31 ottobre – Mercoledì
IMPOSTE DIRETTE – Dichiarazione redditi – Modello Reddito SP – Versamento rate
Attività – Pagamento, per i soggetti non titolari di partita IVA, delle somme dovute per Irpef e/o Irap a titolo di saldo per l’anno 2017 e di primo acconto per l’anno 2018 e se ne ricorrono i presupposti dell’IVA a saldo 2017:
- senza maggiorazione: quinta rata con interessi dello 1,30%;
- con maggiorazione dello 0,4%: quarta rata con interessi dello 0,77%.
Soggetti obbligati – Le società di persone fisiche ed enti equiparati non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione del modello Redditi SP 2018.
Modalità – Versamento utilizzando il modello F24 specificando i relativi codici tributo tra cui:
- 4001-Irpef-saldo;
- 4033-Irpef-acconto-prima rata;
- 3801-Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 3843-Addizionale comunale all’Irpef – autotassazione – acconto;
- 3844-Addizionale comunale all’Irpef – autotassazione – saldo;
- 4200-Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata;
- 1100-Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.
Sanzioni – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.
Ravvedimento operoso – E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.
In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.
31 ottobre – Mercoledì
IMPOSTE DIRETTE – Assicurazioni – versamento imposta inerente ai premi e agli accessori
Attività – Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel corso del precedente mese di settembre e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per il mese di agosto.
Soggetti obbligati – Compagnie ed imprese di assicurazione.
Modalità – Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.
Entro il 31 ottobre 2018, le persone fisiche, le società di persone, le società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare e gli enti non commerciali devono trasmettere, telematicamente, la dichiarazione dei redditi 2017 (Modello Redditi 2018). |
Soggetti interessati ed esclusi
Sono interessati alla presentazione della dichiarazione Modello Redditi:
- le persone fisiche e le società di persone soggette all’IRPEF;
- le società di capitali soggette all’IRES;
- gli enti non commerciali.
Per queste due ultime categorie, la scadenza del 31 ottobre interessa solo le società ed enti con esercizio coincidente con l’anno solare.
Modalità di presentazione
La dichiarazione dei redditi, oltre a residuali ipotesi per le persone fisiche in cui è possibile, entro il 30 giugno, presentarla in modalità cartacea, deve essere presentata in modalità telematica:
- direttamente a cura del dichiarante;
- tramite un intermediario abilitato (art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998);
- tramite società appartenenti al gruppo (art. 3, comma 2-bis, D.P.R. n. 322/1998).
Presentazione diretta
Nel caso in cui il contribuente decida di presentare direttamente la dichiarazione, può utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione.
Trasmissione mediante intermediari abilitati
Sono “intermediari abilitati” (art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998) gli appartenenti alle seguenti categorie:
- iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- iscritti negli albi degli avvocati;
- iscritti nel registro dei revisori contabili;
- associazioni sindacali di categoria tra imprenditori;
- associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- Caf – dipendenti e Caf – imprese;
- coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale;
- notai iscritti nel ruolo indicato nell’art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
- iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.
Gli intermediari sono obbligati a trasmettere, all’Agenzia delle entrate per via telematica:
- le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante;
- le dichiarazioni predisposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione per via telematica.
Con provvedimento 9 marzo 2018, l’Agenzia delle entrate ha individuato nuove tipologie di incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ammettendo:
– le società tra professionisti iscritte all’albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili;
– le società tra professionisti iscritte all’albo dei Consulenti del lavoro.
Trasmissione tramite società appartenenti al gruppo
Nell’ambito di gruppi societari in cui almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica, la trasmissione delle stesse può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel.
Il “gruppo” può essere formato da enti (anche non commerciali) o società (sia di capitali che di persone) controllanti e controllate.
Modalità operative
In caso di presentazione telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate.
La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
Il servizio telematico restituisce, immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e in seguito fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Documenti che devono rilasciare gli intermediari
Quando |
Cosa va rilasciato |
Contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione |
Impegno a presentare per via telematica all’Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione è stata consegnata già compilata o verrà da essi predisposta; tale impegno, da rilasciare in forma libera, deve essere datato e sottoscritto. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all’indicazione del proprio codice fiscale, deve essere riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel frontespizio della dichiarazione. |
Entro il 30 novembre 2018 (entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione) |
Originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle entrate unitamente a copia della ricevuta dell’Agenzia delle entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento. Tale comunicazione prova l’avvenuta presentazione della dichiarazione e deve essere conservata dal dichiarante, unitamente all’originale della dichiarazione, debitamente sottoscritta, ed alla restante documentazione per il periodo previsto per la decadenza dall’accertamento (per il mod. Redditi 2018, fino al 31 dicembre 2023). L’intermediario è anche tenuto a conservare la copia della dichiarazione trasmessa, anche su supporto informatico, sempre fino al termine per l’accertamento di cui sopra. |
Casi particolari
Presentazione dall’estero
Le persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo possono presentare la dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle entrate mediante spedizione effettuata dall’estero, entro il l 31 ottobre 2018, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero avvalendosi del servizio telematico.
In caso di spedizione postale, la dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.
La busta deve essere indirizzata all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Venezia, via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE) – Italia e deve recare scritto, a carattere evidente:
- cognome e nome del contribuente;
- codice fiscale del contribuente;
- la dicitura “Contiene dichiarazione modello Redditi – Persone Fisiche”.
La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta di invio della raccomandata.
Dichiarazione presentata da eredi
Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l’accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi (art. 65, D.P.R. n. 600/1973).
Pertanto, in caso di presentazione da parte degli eredi del contribuente deceduto:
- per le persone decedute nel periodo d’imposta o entro il mese di febbraio dell’anno successivo la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari (31 ottobre 2018);
- per le persone decedute successivamente, la dichiarazione (mod. Redditi 2018), in modalità telematica, deve essere presentata entro:
- il 31 ottobre 2018, per i decessi avvenuti sino al 30 giugno 2018;
- entro il 30 aprile 2019, per i decessi avvenuti dal 1° luglio 2018 al 31 ottobre 2018.