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Sgravio contributivo inps

Di seguito, si evidenziano gli aspetti rilevanti del nuovo sgravio contributivo inps di cui al titolo ,tenendo conto delle disposizioni contenute nei commi dal 178 al 181 dell’articolo unico della legge di stabilita’ 2016, approvata definitivamente dal Parlamento, ma in attesa di essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore dall ‘1.1.2016

Fonti normative.
Si fa riferimento alle seguenti fonti articolo unico , commi da 179 a 181, della legge stabilita’ anno 2016,in vigore dall’ 1.1.2016.

Finalità perseguite.
Promuovere forme di occupazione stabile, attraverso l’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti al l’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a € 3.250,00o su base annua per un periodo massimo di 24 per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato realizzate nel corso del 2016.

Datori di lavoro destinatari
Ad eccezione dei titolari di rapporti di apprendistato e lavoro domestico,l’esonero contributivo inps trova applicazione a tutti i datori di lavoro privati ,compresi quelli agricoli , sia pure con misure, condizioni e modalità di finanziamento specifiche ,nonche’ agli enti pubblici non economici ,precisando che il beneficio in questione spetta anche ai datori lavoro non imprenditori
4) Cause esclusione esonero
L’esonero non spetta se:
a) nei 6 mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato (anche di apprendistato ,lavoro domestico ed in somministrazione ;
b) nell’arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015, ( Ottobre-novembre – dicembre 2015 )il lavoratore assunto, abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato (anche di apprendistato ,lavoro domestico, ed in somministrazione) ,con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo;
c) non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui all’articolo 1, comma 118, della legge n.190/2014 ,sia già stato usufruito in rela-zione a precedente assunzione a tempo indeterminato.
d) per il settore agricolo, le cause di esclusione sono precisate al par. 12 della presente esposizione , cui si rinvia
5)Misura, assunzioni rientranti ,durata e modalità per usufruire esonero
Ai datori di lavoro spetta l’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti al-l’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a € 3.250,00 su base annua per un periodo massimo di 24 per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato realizzate nel corso del 2016,
L’applicazione del predetto beneficio non determina alcuna riduzione della misura del trattamento previdenziale, in quanto l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche resta fissata nella misura ordinaria, pari, per la generalità dei lavoratori subordinati, al 33% della retribuzione lorda imponibile. Parimenti, continuano ad applicarsi ai lavoratori gli istituti e gli interventi previdenziali tipici del settore in cui opera il relativo datore di lavoro.
Per le modalita’, si rinvia all’ apposita circolare, con cui l’Inps, richiamando le disposizioni del 2015, emanerà le istruzioni per la fruizione della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.
6) Natura dell’ esonero contributivo
Posto che la norma sull’esonero non risulta idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale, essa non risulta inquadrabile tra quelle disciplinate dall’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (aiuti concesso dallo Stato ovvero mediante risorse statali). Pertanto , alle relative assunzioni non va applicato il limite del c.d. “De minimis”, né la verifica dell’ effettivo incremento occupazionale netto con la nuova assunzione.
7) Datori di lavoro ammessi ed esclusi esonero contributivo
Come già evidenziato, l’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo e gli enti pubblici economici ,evidenziando che l’esonero contributivo in questione non si applica nei confronti delle pubbliche amministrazioni,come individuabili assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.
Pertanto, il beneficio in oggetto si applica ai seguenti datori di lavoro :
a) datori di lavoro imprenditori. ex art. 2082 del codice civile ed ex Cass. SS.UU. 11 aprile 1994, n. 3353.
b)rientrano tra i datori di lavoro destinatari dell’esonero, come prima accennato, anche gli enti pubblici economici (EPE), tenuto conto che gli stessi, pur essendo dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, svolgono in via principale o esclusiva un’attività economica ex art. 2082 cod. civ., in regime di concorrenza con gli altri imprenditori privati che operano nel medesimo settore. Per una disamina sugli enti pubblici economici definibili imprese ai sensi dell’art. 2082 del cod. civ. si rinvia alla circolare n. 40 del 20 febbraio 1996.
c)sono altresì da ricomprendersi tra i datori di lavoro che possono beneficiare dell’incentivo pure gli organismi pubblici che sono stati interessati da processi di privatizzazione (trasformazione in società di capitali), indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale
d) datori di lavoro privati non imprenditori. ,ossia che non svolgono attività imprenditoriale ex art. 2082 cod. civ., quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc..
8) Rapporti di lavoro incentivati.
Sono incentivati i seguenti rapporti di lavoro:
a)ancorché in regime di part-time,tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, compresi quelli con i dirigenti, con l’eccezione di rapporti di apprendistato e di lavoro domestico
b) i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001.
c) le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sulla base delle modalità indicate al par .11 di questa esposizione.
9) Per lavoro intermittente non spetta esonero contributivo
In relazione alla ratio della legge di stabilita’ 2016, che è quella di incentivare l’adozione, nella regolazione dei rapporti di lavoro, della tipologia contrattuale per sua natura caratterizzata da requisiti fondanti di stabilità – il contratto a tempo indeterminato – si ritiene che non possa rientrare fra le tipologie incentivate l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, di cui agli articoli 33-40 del d.lgs. n. 276/2003, ancorché stipulato a tempo indeterminato. Al riguardo, si osserva come il lavoro intermittente, anche laddove preveda la corresponsione di un compenso continuativo in termini di indennità di disponibilità (la cui misura è peraltro rimessa alla pattuizione fra le parti), costituisca pur sempre una forma contrattuale strutturalmente concepita allo scopo di far fronte ad attività lavorative di natura discontinua (“svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente … ovvero per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno”, art. 34, comma 1, d.lgs. n. 276/2003), tant’è che, sul piano generale, la durata della prestazione lavorativa è soggetta a limitazioni di legge (“con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari”, art. 34, comma 3, d.lgs. n. 276/2003). Infine, l’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, nell’an e nel quantum, è soggetto alla totale discrezionalità delle esigenze produttive del datore di lavoro (“il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa”, art. 33, comma 1, d.lgs. n. 276/2003).
Insomma , le caratteristiche strutturali del lavoro intermittente, ancorché a tempo indeterminato, risultano decisamente incoerenti con le motivazioni che sorreggono le finalità dell’esonero contributivo , individuate nell’ espansione di forme di occupazione basate sulla stabilità della prestazione lavorativa.
10) Condizioni per il diritto all’ esonero contributivo.
Il diritto all’esonero contributivo risulta subordinato al rispetto dei principi fissati da ultimo dalla legge n. 92 del 2012 (cfr. circ.inps n. 137/2012),così che l’esonero contributivo di cui si tratta non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni
a) l’assunzione viola il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell’ ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine. Considerato che la fruizione all’esonero contributivo della legge di stabilita’ 2016 si può ritenere operante, ferme le altre condizioni, anche laddove il lavoratore venga utilizzato mediante contratto di somministrazione (v.par 11 ), la violazione del predetto diritto di precedenza sussiste anche nel caso di utilizzazione con contratto di somministrazione senza la preventiva offerta di riassunzione al lavoratore licenziato in relazione ad un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine
b) il datore di lavoro ovvero l’utilizzatore con contratto di somministrazione sia interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga, fatti salvi i casi in cui l’assunzione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle in possesso dei lavoratori interessati dai predetti provvedimenti. Al riguardo, si ricorda che il rispetto della presente condizione interessa esclusivamente le assunzioni riferite all’unità produttiva interessata dai sopra citati interventi di integrazione salariale.
c) l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Detta condizione di esclusione si applica anche all’utilizzatore del lavoratore somministrato. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore somministrato, nell’arco dei sei mesi precedenti la decorrenza della somministrazione, abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero una precedente somministrazione con l’utilizzatore, per la nuova assunzione il datore di lavoro (agenzia di somministrazione) non può fruire dell’esonero contributivo triennale. Anche in questo caso, la nozione di datore di lavoro va intesa tenendo in considerazione gli elementi di relazione, controllo e collegamento sopra illustrati, che vanno opportunamente riferiti al datore di lavoro effettivo, coincidente con l’utilizzatore.
d) l’inoltro della comunicazione telematica obbligatoria di cui al d.m. 30.10.2007 (Unilav, Unisomm, ecc.) inerente l’assunzione risulta effettuata decorsi i termini di legge ,ma , in tal caso, la perdita dell’esonero attiene al periodo compreso fra la data di decorrenza del rapporto di lavoro agevolato e quella dell’inoltro tardivo della comunicazione obbligatoria. Tuttavia occorre tener presente che in riferimento alla legge n.190/2014,l’ Inps ha sottolineato che,essendo la finalita’ massima , perseguita attraverso l’esonero contributivo ,quella di consentire un’idonea espansione dell’occupazione a tempo indeterminato , e’ da notare che sussistono situazioni in presenza delle quali è da ritenere che le assunzioni in parola operate nel rispetto delle complessive condizioni di legge , peraltro illustrate nella circolare n.17/2015 , fruiscono dell’esonero contributivo, a prescindere dalla circostanza che costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro. Infatti la circolare citata afferma ,a titolo meramente esemplificativo, che si potesse fruire dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di stabilità 2015 il datore di lavoro che:
1 ) in attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 5, comma 4-quater, del d.lgs. n. 368/2001, assuma a tempo indeterminato il lavoratore con il quale, nel corso dei dodici mesi precedenti, ha avuto uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo di attività lavorativa superiore a sei mesi;
2 ) trasforma un rapporto di lavoro a termine in corso in un rapporto a tempo indeterminato,senza soluzione di continuita’ ,(peraltro avendo titolo al rimborso del contributo dell’1,40 % per il restante periodo di lavoro a termine non prestato dal lavoratore a seguito della trasformazione a tempo indeterminato)
3) nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, in attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 47, comma 6, della legge n. 428/1990, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale (ovvero nel termine piu’ ampio stabilito nell’accordo previsto dalla regolamentazione sul trasferimento d’azienda), assuma a tempo indeterminato lavoratori a termine che non siano passati alla sue dipendenze.
4) procede all’ assunzione dei lavoratori disabili ai sensi dell’art. 3, della legge n. 68/1999 (cfr. circ. n. 137/2012, par. 1.1.1), per cui, nei limiti delle condizioni fissate dallo specifico quadro normativo che riguarda dette assunzioni, l’esonero contributivo della Legge di stabilità 2015 può ritenersi valido anche in queste fattispecie.
Inoltre , la fruizione dell’esonero contributivo in esame per il 2016 ,di cui si tratta, è subordinata al rispetto da parte del datore di lavoro che assume delle condizioni fissate dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, che vengono di seguito elencate
a) regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro. Al riguardo, si tratta delle condizioni alle quali è subordinato il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), per la cui trattazione si rinvia alle disposizioni adottate in materia dall’Istituto.
b) rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Infine, la fruizione del diritto all’esonero contributivo triennale è subordinata alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti condizioni
a) il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, non risulti occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ,compreso quello stipulato ex art. 1, comma 118, secondo periodo, legge n. 190/2014 . Al riguardo, si ricorda che, ancorché escluso dall’applicazione dell’esonero contributivo in oggetto, il contratto di apprendistato, seppur soggetto a disciplina speciale, costituisce un rapporto a tempo indeterminato . Pertanto, qualora il lavoratore assunto abbia avuto, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione un rapporto di lavoro regolato sulla base del contratto di apprendistato, il datore di lavoro non può fruire del presente esonero contributivo triennale. Analoghe considerazioni valgono nel caso in cui il lavoratore assunto abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione ovvero un rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato. Con riferimento, infine, al lavoro intermittente, si osserva come, ferme le indicazioni fornite nell’ambito del par.9 , la circolare Inps n.17/2015 prevede che la sussistenza di un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato nell’arco dei sei mesi precedenti la data di assunzione non costituisce condizione ostativa per il diritto all’esonero contributivo triennale recato dalla norma in esame.
b) il lavoratore, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015 (1.10.2015-31.12.2015), non abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo. Si tratta di una condizione introdotta all’evidente scopo di prevenire comportamenti elusivi della finalità della norma posti in essere nel corso del suo periodo di gestazione al solo scopo di conseguire illegittime riduzioni del costo del lavoro. Per quanto concerne la nozione volta a delimitare il novero dei datori di lavoro assunti a riferimento ai fini dell’applicazione della presente condizione ostativa, si osserva come si tratti di una nozione che presenta profili di sostanziale coincidenza con quella introdotta dall’art. 4, comma 12, lettera d), della legge n. 92/2014 ,sopra riportato. Difatti, il campo di osservazione attiene:
– alle società controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 c.c., dal/al datore di lavoro che assume;
– a soggetti comunque “facenti capo” al datore di lavoro che assume, condizione che si riscontra nel caso di etero direzione attraverso persona fisica ovvero per via di assetti proprietari coincidenti sotto il profilo sostanziale
c) il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato, ai sensi della Legge di stabilità 2016 e della legge 190/14 con lo stesso datore di lavoro che assume. Difatti, la legge in esame recita : “L’esonero di cui al presente comma e del comma n.118 della legge 190-14 … non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio … sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato”.
11) Contratto di somministrazione ed esonero contributivo
L’esonero contributivo di cui alla norma qui analizzata spetta anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, nell’ accezione illustrata nell’ambito della presente circolare, a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato. In applicazione del principio di cumulo stabilito dall’art. 4, comma 13, della legge n. 92/2012, l’esonero contributivo in oggetto opera in forma unitaria nei periodi in cui il lavoratore abbia prestato l’attività in favore dello stesso soggetto a titolo di lavoro subordinato a tempo indeterminato o somministrato, purché i relativi rapporti di lavoro siano instaurati nel rispetto dei requisiti fissati dal quadro normativo introdotto dalla Legge di stabilità 2016, primo fra i tutti la condizione di assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’arco dei sei mesi precedenti l’assunzione.
Pertanto, l’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore che ha già prestato la sua opera presso il datore di lavoro nella qualità di lavoratore somministrato, godendo dell’esonero contributivo in oggetto, fruisce dell’esonero contributivo triennale a condizione che il lavoratore medesimo non sia stato occupato a tempo indeterminato, nel corso degli ultimi sei mesi presso qualsiasi datore di lavoro, ivi incluso il somministratore, e per il periodo residuo di utilizzo dell’esonero. A titolo di esempio, si consideri la seguente situazione:
– il somministratore Alfa assume a tempo indeterminato, con decorrenza 1° febbraio 2016, il lavoratore per somministrarlo, con la medesima decorrenza, presso l’azienda Beta, fruendo dell’esonero contributivo;
– il predetto rapporto di lavoro si risolve il 31 marzo 2016 (durata dell’esonero contributivo pari a 2 mesi);
– qualora l’azienda Beta assuma a tempo indeterminato il lavoratore potrà fruire dell’esonero contributivo, per la durata residua del periodo massimo di fruizione (pari a 22 mesi, corrispondenti alla differenza fra 24 mesi e i 2 mesi già fruiti per effetto dell’utilizzo indiretto in regime di somministrazione), a condizione che l’assunzione decorra dopo almeno 6 mesi dalla cessazione della somministrazione e che nel corso di questi 6 mesi il lavoratore non abbia avuto rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualsiasi datore di lavoro.
12) Datori di lavoro agricoli ed esonero contributivo
La legge di stabilita’ 2016 prevede che a decorrere dal primo gennaio 2016, l’esonero contributivo in oggetto si applica anche alle assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, relativi ai lavoratori agricoli che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) che non risultino occupati nel corso dell’anno 2015, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro agricolo. Al riguardo, si precisa che, ancorché escluso dall’applicazione dell’esonero contributivo in oggetto, il contratto di apprendistato costituisce un rapporto a tempo indeterminato, pertanto, qualora il lavoratore assunto abbia avuto nel corso del 2015 un rapporto di lavoro agricolo regolato sulla base del contratto di apprendistato, il datore di lavoro non può fruire del presente esonero contributivo. Analoghe considerazioni valgono nel caso in cui il lavoratore assunto abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. Viceversa, la sussistenza di un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2015 non costituisce condizione ostativa per il diritto all’esonero contributivo in esame (cfr. par 9 presente esposizione )
b) che non risultino iscritti negli elenchi nominativi dell’anno 2015 per un numero di giornate di lavoro pari o superiore a 250 giornate, in qualità di lavoratori a tempo determinato presso qualsiasi datore di lavoro agricolo.
Ai fini del diritto alla fruizione dell’esonero contributivo, la nuova assunzione di un operaio agricolo deve essere realizzata nel rispetto:
– del quadro ordinamentale previsto dalla legge n. 92/2012, nei limiti e sulla base delle istruzioni fornite nell’ambito del par. 10 ;
– della regolamentazione dettata dalla legge n. 296/2006 (possesso del DURC, rispetto dei contratti collettivi di lavoro).
L’esonero contributivo è riconosciuto nel limite delle risorse indicate dalla Legge di stabilità 2015, pari a:
a) nel limite di 1,1 milioni di euro per l’anno 2016, – 2,8 milioni di euro per l’anno 2017, – 1,8 milioni di euro per l’anno 2018, – 0,1 milioni di euro per l’anno 2019, per i lavoratori con qualifica di impiegati e dirigenti.
b) nel limite di 1,6 milioni di euro per l’anno 2016, – 8,8 milioni di euro per l’anno 2017- , 7,2 milioni di euro per l’anno 2018,- 0,8 milioni e di euro per l’anno 2019, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1º gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016,
Il riconoscimento del diritto alla fruizione dell’esonero contributivo per il settore agricolo è regolato sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle relative istanze. Nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell’incentivo, l’Istituto non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione.anche tramite internet
L’ente previdenziale provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell’incentivo,inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro ,al Ministero politiche agricole ed al Mef.
13) Esonero contributivo e subentro contratto appalto.
Il datore di lavoro che subentra nell’appalto di servizi e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo pre esistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante,anche agricolo, fruisce dell’esonero contributivo di cui ai commi dell’art.1 legge stabilita’ 2016 preserva il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante .
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