TIROCINIO FORMATIVO: LINEE GUIDA
Il 24 gennaio 2013 la Conferenza Permanente Stato–Regioni ha emanato le linee guida per i tirocini formativi, previste dall’articolo 1 comma 34 della L. n. 92/2012, a cui dovranno attenersi le Regioni e Province Autonome. Quando il tirocinio formativo prevede attività formative in più Regioni, occorrerà rifarsi alla normativa prevista in quella dove è stato attivato. Nonostante il tirocinio non si configuri come un rapporto di lavoro, il soggetto ospitante è tenuto a effettuare la comunicazione ai Centri per l’Impiego (ex uffici di collocamento).
Il tirocinio formativo è ritenuto una misura formativa di politica attiva e ha come fine quello di creare un contatto diretto tra il soggetto che lo ospita e il tirocinante, al fine di acquisire un bagaglio di competenze professionali che possa arricchirne le conoscenze e favorirne l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro.
Interessante è il documento dal titolo “Un quadro di qualità per i tirocini” presentato dalla Commissione Europea il 18 aprile 2012 nell’ambito della comunicazione “Verso una ripresa fonte di occupazione”, con cui viene auspicata la nascita di un “contratto di tirocinio europeo”, che dovrebbe rappresentare una guida per tutti gli stati per il raggiungimento degli obiettivi professionali e di apprendimento, la durata oltre che l’ammontare dell’importo in euro da destinare al tirocinante.
Le linee guida sui tirocini non sono applicabili:
- ai tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale;
- ai periodi di pratica professionale, oltre ai tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche;
- ai tirocini transazionali, ovvero quelli realizzati all’interno dei programmi comunitari per l’istruzione e per la formazione, quali ad esempio il Lifelong Learning Programme;
- ai tirocini per extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso;
- ai tirocini estivi.
Inoltre, le linee guida hanno stabilito alcuni strumenti con cui tentare di limitarne gli abusi, vale a dire:
- il tirocinio non deve essere utilizzato per le attività lavorative per le quali non è necessario un periodo formativo;
- il tirocinante non può in alcun modo sostituire i lavoratori assunti con contratti a termine nei periodi di picco delle attività, lavoratori assenti per malattia, maternità, ferie, né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione dello stesso.
Interessante è l’aver stabilito l’importo minimo da devolvere al tirocinante pari a 300 euro mensili, fiscalmente inquadrato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, che invece non deve essere corrisposto a tutti coloro che percepiscono forme di sostegno al reddito (es. fruitori di ammortizzatori sociali).
Infine, il periodo durante il quale la persona svolge tirocinio formativo non gli fa perdere lo stato di disoccupazione.
LE TRE TIPOLOGIE DI TIROCINI E LA LORO DURATA
Le tre tipologie previste dalle linee guida sono:
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Nel testo delle linee guida è stato posto un limite massimo temporale alla durata dei tirocini, comprensiva anche di eventuali proroghe:
- sei mesi per quelli formativi e di orientamento;
- dodici mesi per i tirocini di inserimento e reinserimento;
- dodici mesi per i tirocini svolti a favore di soggetti svantaggiati;
- ventiquattro mesi per i tirocini svolti da disabili.
Per questi ultimi soggetti le Regioni e le Province Autonome potranno stabilire forme agevolative che garantiscano l’inclusione, oltre a eventuali deroghe sia in materia di durata che di reperibilità.
Il tirocinante ha diritto alla sospensione del rapporto di lavoro solo in caso di maternità o di lunga malattia, che si protragga cioè per un periodo pari o superiore a un terzo del tirocinio attuato.
NUMERO MASSIMO DI TIROCINI ATTIVABILI CONTEMPORANEAMENTE
I lnumero massimo di tirocinanti che possono essere attivabili contemporaneamente, è stabilito da leggi regionali e da quelle delle province autonome.
Le linee guida, nelle more, hanno previsto quanto segue:
- un tirocinante nelle unità operative che hanno non più di cinque dipendenti assunti a tempo indeterminato;
- due tirocinanti nelle unità operative che hanno un numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato compreso tra sei e venti dipendenti;
- 10% con arrotondamento all’unità superiore, per le unità operative che hanno ventuno o più dipendenti.
Non devono essere considerati i limiti appena descritti quando vengono attivati in favore di disabili, persone ritenute svantaggiate o richiedenti asilo politico e protezione internazionale.
SOGGETTI PROMOTORI E OSPITANTI
È stato stabilito che a promuovere i tirocini formativi devono essere:
- i servizi per l’impiego e le agenzie regionali per il lavoro;
- istituti di istruzione universitaria statali e non statali che rilasciano titoli di studio che hanno valore legale;
- centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, oltre ai centri operanti in regime di convenzione con la regione oppure la provincia competente, oppure risultano accreditati;
- comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, a condizione che risultino iscritti agli albi regionali quando esistono;
- servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
- istituzioni formative private senza scopo di lucro, operanti in base ad una specifica autorizzazione regionale;
- soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003.
I soggetti ospitanti sono gli enti pubblici o privati dove viene svolto il tirocinio formativo, i quali non ne potranno svolgere più di uno con la stessa persona, rispettando i limiti di durata previsti dalle linee guida. Di solito ci appoggiamo a sportello stage.
Sono stati stabiliti alcuni vincoli per svolgere il tirocinio. Il primo riguarda il soggetto ospitante che dovrà essere in regola con:
- la normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la L. n. 68/1999;
- non aver effettuato licenziamenti tranne quelli per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- non avere nella stessa unità operativa procedure di CIGS o in deroga in corso per attività che siano equivalenti a quelle per le quali si intende attivare un tirocinio.
Infine, è stato chiarito che i tirocinanti non devono essere utilizzati per attività che non risultino coerenti con quelli che sono gli obiettivi formativi del tirocinio.
COME ATTIVARE UN TIROCINIO FORMATIVO E LE GARANZIE ASSICURATIVE PER I TIROCANTI
I tirocini formativi sono svolti dopo la sottoscrizione di apposite convenzioni stipulate tra soggetti promotori e soggetti ospitanti sia pubblici che privati.
Alla convenzione dovrà essere allegato uno specifico progetto formativo per ogni tirocinante, utilizzando la modulistica predisposta dalle singole Regioni o Province Autonome, che dovrà essere sottoscritto dai tre soggetti coinvolti nel tirocinio: il soggetto ospitante, il tirocinante e il soggetto promotore.
Attenzione
Il progetto formativo deve essere così strutturato:
- anagrafica: dove dovranno essere riportati i dati identificativi del tirocinante, dell’azienda o amministrazione pubblica, del soggetto promotore, del tutor individuato dal soggetto ospitante e del referente nominato dal soggetto promotore;
- gli elementi descrittivi del tirocinio formativo, ovvero la tipologia del tirocinio che si intende attivare, il settore dell’attività economica (codici ATECO) dell’azienda o dell’amministrazione pubblica, l’area professionale di riferimento dell’attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), sede prevalente in cui deve essere svolto il tirocinio, gli estremi identificativi delle assicurazioni, la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio, l’entità dell’importo corrisposto al tirocinante;
- specifiche del progetto formativo: indicazione, quando possibile, della figura professionale di riferimento, l’attività da affidare al tirocinante durante il periodo di tirocinio formativo, gli obiettivi e le modalità di riferimento del tirocinio, le competenze da acquisire con rifermento alla figura professionale di riferimento;
- diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio formativo: tirocinante, tutor e soggetto promotore.
Spetta al soggetto promotore, tranne per diverse disposizioni previste nella convenzione, assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail e per responsabilità civile verso terzi accendendo una idonea polizza presso una compagnia di assicurazione.
Se il soggetto promotore è una pubblica amministrazione nel testo della convenzione dovrà essere definita la modalità attraverso cui il soggetto ospitante potrà assumere a suo carico l’onere delle coperture assicurative.
I COMPITI DEI SOGGETTI COINVOLTI NEI TIROCINI
I compiti del soggetto promotore sono i seguenti:
- favorire l’attivazione dell’esperienza del tirocinio, supportando il tirocinante e il soggetto ospitante nella fase di avvio delle procedure amministrative oltre che nella predisposizione del progetto;
- individuare un tutor o un referente come responsabile organizzativo del progetto;
- promuovere il buon andamento dell’esperienza di tirocinio attraverso una attività di monitoraggio;
- rilasciare l’attestazione dei risultati ottenuti specificando le competenze acquisite, considerando la valutazione del soggetto ospitante, che dovranno essere riportate nel libretto formativo, purché il tirocinante abbia partecipato ad almeno il 70% della durata prevista dal progetto formativo;
- contribuire al monitoraggio territoriali dei tirocini formativi, predisponendo annualmente un rapporto sintetico di analisi dei tirocini svolti, evidenziandone i risultati raggiunti in termini di inserimento/reinserimento lavorativo. Questo rapporto dovrà essere inviato alla Regione o Provincia Autonoma e dovrà essere disponibile tramite la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore.
Il soggetto ospitante ha invece i seguenti compiti:
- stipula della convenzione con il soggetto promotore, con cui dovrà stabilire il progetto formativo;
- designazione di un tutor, individuato tra i propri lavoratori che hanno competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale, che affianchi il tirocinante sul luogo di lavoro;
- valutazione dell’esperienza svolta dal tirocinante in modo che il soggetto promotore possa rilasciare l’attestazione dell’attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite.
Il tirocinante deve attenersi obbligatoriamente a quanto previsto nel progetto formativo svolgendo le attività concordate con il tutor.
IL RUOLO DEI TUTOR
Sia il soggetto promotore che il soggetto ospitante nominano un tutor con compiti differenti.
Il tutor o referente individuato dal soggetto promotore deve svolgere i seguenti compiti:
- collaborare alla stesura del progetto formativo relativo al tirocinio;
- coordinare l’organizzazione e programmare il percorso del tirocinio;
- monitorare l’andamento del tirocinio, garantendo il rispetto di quanto previsto nel progetto avendo l’obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
- acquisire dal tirocinante elementi relativi alla esperienza svolta e agli esiti della stessa, riferendosi in modo particolare a una eventuale prosecuzione del rapporto intrapreso con il soggetto ospitante, se differente dalla pubblica amministrazione;
- concorrere alla redazione dell’attestazione finale, considerando gli elementi che vengono forniti dal soggetto ospitante.
Il soggetto ospitante invece è tenuto a nominare un tutor che ha la responsabilità dell’attuazione del piano formativo, oltre che dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo relativo al progetto formativo. La persona da nominare come tutor deve essere in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate che garantiscano il raggiungimento degli obiettivi previsti dal tirocinio. A un singolo tutor possono essere affidati al massimo tre tirocinanti contemporaneamente.
I compiti riservati al tutor del soggetto ospitante sono i seguenti:
- favorire l’inserimento del tirocinante;
- promuovere l’acquisizione delle competenze, rispettando le previsioni del progetto formativo, coordinandosi anche con altri lavoratori del soggetto ospitante;
- aggiornare la documentazione prevista per i tirocini (es. registri) per l’intero periodo degli stessi;
- accompagnare e supervisionare il percorso formativo del tirocinante.
Sono previste anche forme di collaborazione tra le due figure di tutor che si identificano come segue:
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- nella definizione delle condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento;
- nel garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, tramite modalità di verifica in itinere e a conclusione dell’intero processo;
- nel garantire il processo di attestazione dell’attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite dal tirocinante.
L’ATTIVITÀ ISPETTIVA E LE SANZIONI APPLICABILI
Saranno le Regioni e le Province Autonome a controllare che ci sia il corretto utilizzo dei tirocini, cercando di prevenire eventuali forme di abuso dell’istituto.
Qualora il tirocinio attivato non dovesse risultare conforme alla nuova disciplina e alla normativa regionale di riferimento, spetterà al personale ispettivo trasformarlo in un rapporto di lavoro subordinato applicando le sanzioni amministrative dovute (es. sanzioni sul libro unico del lavoro, prospetto paga, dichiarazione di assunzione), oltre al recupero dei contributi previdenziali ed assicurativi non pagati.
Inoltre, qualora al tirocinante non venisse corrisposta l’indennità prevista, sarà comminata una sanzione nei confronti del soggetto ospitante compresa tra 1.000 e 6.000 euro, oltre alle sanzioni previste dalla L. n. 689/1981.
Le regioni dovranno prevedere apposite norme che regolino i casi di inadempienza da parte dei soggetti promotori, rispettando quanto previsto dalle disposizioni nazionali in materia.