TIROCINIO FORMATIVO: LINEE GUIDA

Il 24 gennaio 2013 la Conferenza Permanente Stato–Regioni ha emanato le linee guida per i tirocini formativi, previste dall’articolo 1 comma 34 della L. n. 92/2012, a cui dovranno attenersi le Regioni e Province Autonome. Quando il tirocinio formativo prevede attività formative in più Regioni, occorrerà rifarsi alla normativa prevista in quella dove è stato attivato. Nonostante il tirocinio non si configuri come un rapporto di lavoro, il soggetto ospitante è tenuto a effettuare la comunicazione ai Centri per l’Impiego (ex uffici di collocamento).

Il tirocinio formativo è ritenuto una misura formativa di politica attiva e ha come fine quello di creare un contatto diretto tra il soggetto che lo ospita e il tirocinante, al fine di acquisire un bagaglio di competenze professionali che possa arricchirne le conoscenze e favorirne l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro.

Interessante è il documento dal titolo “Un quadro di qualità per i tirocini” presentato dalla Commissione Europea il 18 aprile 2012 nell’ambito della comunicazione “Verso una ripresa fonte di occupazione”, con cui viene auspicata la nascita di un “contratto di tirocinio europeo”, che dovrebbe rappresentare una guida per tutti gli stati per il raggiungimento degli obiettivi professionali e di apprendimento, la durata oltre che l’ammontare dell’importo in euro da destinare al tirocinante.

Le linee guida sui tirocini non sono applicabili:

Inoltre, le linee guida hanno stabilito alcuni strumenti con cui tentare di limitarne gli abusi, vale a dire:

Interessante è l’aver stabilito l’importo minimo da devolvere al tirocinante pari a 300 euro mensili, fiscalmente inquadrato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, che invece non deve essere corrisposto a tutti coloro che percepiscono forme di sostegno al reddito (es. fruitori di ammortizzatori sociali).

Infine, il periodo durante il quale la persona svolge tirocinio formativo non gli fa perdere lo stato di disoccupazione.

LE TRE TIPOLOGIE DI TIROCINI E LA LORO DURATA

Le tre tipologie previste dalle linee guida sono:

  • tirocini formativi e di orientamento per coloro che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi, e hanno come finalità quella di agevolare le scelte professionali oltre alla loro occupazione. Il tutto deve avvenire tramite un percorso che preveda una formazione del tirocinante svolta a diretto contatto con il mondo del lavoro;
  • tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro rivolti in modo particolare ai disoccupati, anche in mobilità, agli inoccupati, cassaintegrati sulla base di specifici accordi che danno attuazione a politiche attive del lavoro per l’erogazione di ammortizzatori sociali;
  • tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili, soggetti svantaggiati ai sensi della L. n. 381/1991, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

 

Nel testo delle linee guida è stato posto un limite massimo temporale alla durata dei tirocini, comprensiva anche di eventuali proroghe:

 

 

Per questi ultimi soggetti le Regioni e le Province Autonome potranno stabilire forme agevolative che garantiscano l’inclusione, oltre a eventuali deroghe sia in materia di durata che di reperibilità.

Il tirocinante ha diritto alla sospensione del rapporto di lavoro solo in caso di maternità o di lunga malattia, che si protragga cioè per un periodo pari o superiore a un terzo del tirocinio attuato.

NUMERO MASSIMO DI TIROCINI ATTIVABILI CONTEMPORANEAMENTE

lnumero massimo di tirocinanti che possono essere attivabili contemporaneamente, è stabilito da leggi regionali e da quelle delle province autonome.

Le linee guida, nelle more, hanno previsto quanto segue:

Non devono essere considerati i limiti appena descritti quando vengono attivati in favore di disabili, persone ritenute svantaggiate o richiedenti asilo politico e protezione internazionale.

SOGGETTI PROMOTORI E OSPITANTI

È stato stabilito che a promuovere i tirocini formativi devono essere:

soggetti ospitanti sono gli enti pubblici o privati dove viene svolto il tirocinio formativo, i quali non ne potranno svolgere più di uno con la stessa persona, rispettando i limiti di durata previsti dalle linee guida. Di solito ci appoggiamo a sportello stage.

Sono stati stabiliti alcuni vincoli per svolgere il tirocinio. Il primo riguarda il soggetto ospitante che dovrà essere in regola con:

Infine, è stato chiarito che i tirocinanti non devono essere utilizzati per attività che non risultino coerenti con quelli che sono gli obiettivi formativi del tirocinio.

COME ATTIVARE UN TIROCINIO FORMATIVO E LE GARANZIE ASSICURATIVE PER I TIROCANTI

tirocini formativi sono svolti dopo la sottoscrizione di apposite convenzioni stipulate tra soggetti promotori e soggetti ospitanti sia pubblici che privati.

Alla convenzione dovrà essere allegato uno specifico progetto formativo per ogni tirocinante, utilizzando la modulistica predisposta dalle singole Regioni o Province Autonome, che dovrà essere sottoscritto dai tre soggetti coinvolti nel tirocinio: il soggetto ospitante, il tirocinante e il soggetto promotore.

Attenzione

Il progetto formativo deve essere così strutturato:

Spetta al soggetto promotore, tranne per diverse disposizioni previste nella convenzione, assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail e per responsabilità civile verso terzi accendendo una idonea polizza presso una compagnia di assicurazione.

Se il soggetto promotore è una pubblica amministrazione nel testo della convenzione dovrà essere definita la modalità attraverso cui il soggetto ospitante potrà assumere a suo carico l’onere delle coperture assicurative.

I COMPITI DEI SOGGETTI COINVOLTI NEI TIROCINI

I compiti del soggetto promotore sono i seguenti:

Il soggetto ospitante ha invece i seguenti compiti:

Il tirocinante deve attenersi obbligatoriamente a quanto previsto nel progetto formativo svolgendo le attività concordate con il tutor.

IL RUOLO DEI TUTOR

Sia il soggetto promotore che il soggetto ospitante nominano un tutor con compiti differenti.

Il tutor o referente individuato dal soggetto promotore deve svolgere i seguenti compiti:

Il soggetto ospitante invece è tenuto a nominare un tutor che ha la responsabilità dell’attuazione del piano formativo, oltre che dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo relativo al progetto formativo. La persona da nominare come tutor deve essere in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate che garantiscano il raggiungimento degli obiettivi previsti dal tirocinio. A un singolo tutor possono essere affidati al massimo tre tirocinanti contemporaneamente.

I compiti riservati al tutor del soggetto ospitante sono i seguenti:

Sono previste anche forme di collaborazione tra le due figure di tutor che si identificano come segue:

L’ATTIVITÀ ISPETTIVA E LE SANZIONI APPLICABILI

Saranno le Regioni e le Province Autonome a controllare che ci sia il corretto utilizzo dei tirocini, cercando di prevenire eventuali forme di abuso dell’istituto.

Qualora il tirocinio attivato non dovesse risultare conforme alla nuova disciplina e alla normativa regionale di riferimento, spetterà al personale ispettivo trasformarlo in un rapporto di lavoro subordinato applicando le sanzioni amministrative dovute (es. sanzioni sul libro unico del lavoro, prospetto paga, dichiarazione di assunzione), oltre al recupero dei contributi previdenziali ed assicurativi non pagati.

Inoltre, qualora al tirocinante non venisse corrisposta l’indennità prevista, sarà comminata una sanzione nei confronti del soggetto ospitante compresa tra 1.000 e 6.000 euro, oltre alle sanzioni previste dalla L. n. 689/1981.

Le regioni dovranno prevedere apposite norme che regolino i casi di inadempienza da parte dei soggetti promotori, rispettando quanto previsto dalle disposizioni nazionali in materia.

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