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voucher baby sitting

I voucher baby sitting autorizzati a favore delle lavoratrici che rinunciano al periodo di congedo facoltativo per maternità sono utilizzabili fino al 31 dicembre 2018 o comunque fino ad esaurimento delle risorse. La richiesta di fruire del beneficio deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica tramite PIN dispositivo oppure tramite patronato. In particolare, la lavoratrice per accedere al servizio deve essere dotata di PIN o di CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Quali sono le fasi della procedura a seguito dell’accesso al sistema operativo INPS?

I voucher sono definitivamente abrogati e con essi tutta la normativa di riferimento. Purtuttavia con comunicato stampa del 21 marzo 2017 del Ministero del lavoro è stata sancita la sopravvivenza delle procedure nel periodo transitorio e, con un altro comunicato stampa, il 30 marzo 2017, l’INPS informa che i voucher continueranno ad essere erogati per i servizi di baby-sitting.
Viene pertanto meno il precedente comunicato dell’Istituto, che prendeva atto della soppressione dei buoni lavoro e, quindi, considerava preclusa la possibilità di sceglierli per il pagamento della baby sitter.
Malgrado la totale abrogazione dal 17 marzo 2017 dei buoni lavoro operata dal D.L.25/2017, i voucher restano pertanto utilizzabili in due diverse circostanze:
· fino al 31 dicembre 2017 per quelli richiesti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 25 (17 marzo 2017);
· fino al 31 dicembre 2018 o comunque fino ad esaurimento delle risorse, per remunerare i servizi di baby-sitting autorizzati a favore delle lavoratrici che rinunciano al periodo di congedo facoltativo per maternità.

Beneficiarie dei voucher baby sitting

La possibilità per la lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting oppure un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi, è stato introdotto dall’articolo 4, comma 24, lettera b), legge 28 giugno 2012, n. 92, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, successivamente prorogato per l’anno 2016 ed esteso alle lavoratrici autonome dall’articolo 1, commi 282-283, legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, da ultimo, ancora prorogato per gli anni 2017 e 2018 dall’articolo 1, commi 356 e 357, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017).
La proroga interessa sia le lavoratrici dipendenti e iscritte alla Gestione separata (nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno dei due anni) sia le lavoratrici autonome e imprenditrici (nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno dei due anni), fermo restando che alle lavoratrici dipendenti il contributo è erogato per un periodo massimo di sei mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa e con rinuncia alla fruizione del congedo parentale da parte della lavoratrice, mentre alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, alle lavoratrici autonome e alle imprenditrici il contributo è erogato per un periodo massimo di tre mesi.

Richiesta all’INPS in modalità telematica

La richiesta di fruire del beneficio deve essere presentata all’INPS esclusivamente attraverso il sito web istituzionale, accedendo direttamente tramite PIN dispositivo oppure tramite patronato. Il servizio d’invio delle domande per il voucher baby sitting è disponibile attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino –> Autenticazione con PIN –> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito –> Invio delle domande per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia.
Nella domanda per il voucher baby sitting la madre lavoratrice deve:
a) indicare a quale beneficio intende accedere (contributo per la rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, oppure voucher per i servizi di baby sitting) ;
b) indicare il periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi;
c) dichiarare la rinuncia al corrispondente numero di mesi di congedo parentale;
d) dichiarare di aver presentato la dichiarazione ISEE valida.

Misura del beneficio del voucher baby sitting

L’importo del beneficio è di massimo 600 euro mensili e per i servizi di baby-sitting è erogato con il rilascio dei voucher, che debbono essere richiesti all’INPS esclusivamente con la procedura telematica.

Fasi della procedura di richiesta per il voucher baby sitting

Come sottolineato dall’INPS nella circolare n.75 del 2016, la lavoratrice per accedere al servizio deve essere dotata di PIN o di CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). A seguito dell’accesso, il sistema operativo consente:
– la registrazione del committente del servizio di baby-sitting;
– l’accredito del prestatore e richiesta ed attivazione della Inps card presso l’Ufficio postale;
– la comunicazione all’INPS da parte del committente prima dell’inizio della prestazione
– la consuntivazione ad opera del committente al termine della prestazione.
Pertanto, tramite la voce “Appropriazione Bonus” (da attivare entro 120 gg. dal ricevimento dell’autorizzazione) la madre entra in possesso del bonus, che, in modalità telematica, andrà a far parte dell’importo disponibile utilizzabile per il pagamento delle prestazioni rese dalla persona che si prende cura del bambino. Per fare ciò, la lavoratrice deve indicare:
– Codice fiscale della madre;
– Codice fiscale del bambino;
– Numero di domanda;
– Anno di riferimento.

Abrogazione dei voucher e alternative

Tranne i due casi sopra evidenziati non è, invece, più possibile utilizzare dal 17 marzo 2017 i voucher per le prestazioni di lavoro occasionale.
Il decreto legge n.25/2017 dovrebbe essere convertito in legge entro metà aprile per consentire alla Corte di Cassazione di valutare se esso è idoneo ad evitare il referendum abrogativo dei voucher calendarizzato per il 28 maggio 2017.
Purtuttavia, la repentina soppressione dei voucher ha riaperto il problema di come retribuire le prestazioni di breve durata, occasionali, per evitare di dare ulteriore spazio al lavoro in nero. Fra le ipotesi che in questi giorni trapelano sembra prevalga quella di ampliare e rendere più semplice l’utilizzo del contratto di lavoro a chiamata, che nelle imprese maggiori dovrebbe essere consentito senza le attuali limitazioni e nelle imprese minori dovrebbe essere ricondotto ad una procedura semplificata gestita tramite l’INPs.
fonte ipsoa

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